Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Ho due case da arredare: il bonus mobili spetta per entrambe? caso pratico

    In sintesi

    • Sì: il bonus mobili spetta per entrambe le case, purché ciascuna sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
    • Il tetto di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare: due case ristrutturate significano due plafond autonomi, fino a 10.000 euro complessivi di spesa agevolabile.
    • La legge non fissa un numero massimo di immobili per contribuente: conta solo il collegamento di ogni acquisto con la ristrutturazione di quello specifico immobile.
    • La detrazione è del 50% in 10 rate annuali per ciascun immobile, senza distinzione tra abitazione principale e seconda casa.
    • Il bonus è prorogato alle spese sostenute nel 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, proroga il bonus mobili alle spese sostenute nel 2026, modificando l’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 («2024 e 2025» diventa «2024, 2025 e 2026»). La proroga è senza modifiche: tetto di 5.000 euro per unità immobiliare, aliquota unica del 50% e nessun limite al numero di immobili agevolabili. Attenzione a non confondere il comma 22 con il comma 17 della stessa legge, che riduce da quattro a due gli appartamenti destinabili a locazione breve in regime privato (art. 1, comma 595, L. 178/2020): quella norma riguarda gli affitti brevi, non il bonus mobili.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.

    Due case da arredare: come funziona davvero il bonus mobili

    La domanda è frequente tra chi possiede più immobili: se ho ristrutturato due case e voglio arredarle entrambe, posso fruire del bonus mobili due volte? La risposta è affermativa. Il tetto di spesa di 5.000 euro non è un limite «per contribuente», ma un limite per unità immobiliare oggetto di intervento edilizio: chi ristruttura due appartamenti dispone di due plafond distinti, per una spesa agevolabile complessiva fino a 10.000 euro e una detrazione totale fino a 5.000 euro (2.500 per casa).

    La vera condizione da rispettare, per ciascun immobile, è il collegamento con un intervento di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulla singola unità, oppure manutenzione anche ordinaria sulle parti comuni. Per le spese di arredo del 2026 i lavori devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili. L’acquisto va inoltre riferito all’immobile ristrutturato: i mobili comprati per la casa A non possono «appoggiarsi» ai lavori eseguiti sulla casa B.

    Non esiste invece alcun limite normativo al numero di appartamenti: chi ha ristrutturato tre o quattro unità immobiliari può fruire del bonus per ognuna, sempre con il tetto di 5.000 euro ciascuna. Ogni detrazione si recupera separatamente in dieci quote annuali di pari importo, con pagamenti tracciabili (bonifico ordinario o carta) e il rispetto delle classi energetiche minime per i grandi elettrodomestici: forni almeno A, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie almeno E, frigoriferi e congelatori almeno F.

    Bonus mobili 2026 su più immobili – regole chiave
    Domanda Regola 2026
    Spetta per due case? Sì, se ciascuna è oggetto di intervento edilizio agevolabile
    Tetto di spesa 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare (plafond autonomi)
    Limite di numero immobili Nessuno: conta solo il collegamento lavori-acquisto per ogni casa
    Aliquota 50% unica (anche per le seconde case)
    Ripartizione 10 rate annuali per ciascun immobile
    Inizio lavori (per acquisti 2026) dal 1° gennaio 2025, prima dell’acquisto dei mobili

    Caso 1: Tizio ha ristrutturato entrambe le case

    Scenario. Tizio ha ristrutturato nel 2026 sia l’abitazione in cui vive sia la casa al mare. Per la prima spende 4.500 euro di mobili, per la seconda 3.000 euro, tutto con carta di credito.

    Come si applica. Entrambi gli immobili hanno un intervento edilizio collegato: Tizio ha diritto a due plafond autonomi da 5.000 euro e le due spese vi rientrano per intero. Detrazione sulla prima casa: 4.500 × 50% = 2.250 euro (10 rate da 225 euro). Detrazione sulla casa al mare: 3.000 × 50% = 1.500 euro (10 rate da 150 euro). Beneficio complessivo: 3.750 euro, senza alcuna riduzione per il fatto che la seconda unità non è abitazione principale.

    Riepilogo Caso 1

    • Case ristrutturate e arredate: 2
    • Spesa agevolabile: 4.500 + 3.000 = 7.500 euro (entro i due plafond)
    • Detrazione totale: 3.750 euro
    • Rate annue: 225 + 150 = 375 euro complessivi per 10 anni

    Caso 2: Caio ha due case ma ne ha ristrutturata una sola

    Scenario. Caio possiede due appartamenti. Nel 2026 ristruttura solo il primo; il secondo è in buono stato e viene semplicemente riarredato. Spende 4.000 euro di mobili per il primo e 3.500 euro per il secondo.

    Come si applica. Il bonus mobili segue l’intervento edilizio, immobile per immobile. Per il primo appartamento il collegamento c’è: detrazione 4.000 × 50% = 2.000 euro in 10 rate da 200 euro. Per il secondo appartamento non esiste alcun intervento di recupero collegato: la spesa di 3.500 euro non è agevolabile, nemmeno in parte, e non può essere «spostata» sul plafond del primo immobile, che riguarda solo gli arredi destinati a quella casa.

    Riepilogo Caso 2

    • Casa 1 (ristrutturata): spesa 4.000 euro, detrazione 2.000 euro
    • Casa 2 (non ristrutturata): spesa 3.500 euro, bonus non spettante
    • Regola: il collegamento lavori-arredo si verifica per ogni singolo immobile

    Caso 3: Sempronia ha tre appartamenti ristrutturati

    Scenario. Sempronia ha ristrutturato nel 2026 tre appartamenti destinati alla locazione e li arreda spendendo 6.000 euro per il primo, 4.000 euro per il secondo e 3.000 euro per il terzo.

    Come si applica. Nessuna norma limita il numero di immobili: Sempronia fruisce del bonus per tutti e tre, ciascuno con il proprio tetto. Primo appartamento: spesa agevolabile 5.000 euro (il tetto taglia l’eccedenza di 1.000), detrazione 2.500 euro. Secondo: 4.000 × 50% = 2.000 euro. Terzo: 3.000 × 50% = 1.500 euro. Beneficio complessivo: 6.000 euro in 10 rate annuali da 600 euro totali. Ogni acquisto deve essere documentato e riferibile allo specifico immobile ristrutturato.

    Riepilogo Caso 3

    • Appartamenti ristrutturati e arredati: 3 (nessun limite di numero)
    • Spesa agevolabile: 5.000 + 4.000 + 3.000 = 12.000 euro
    • Detrazione totale: 6.000 euro
    • Rata annua complessiva: 600 euro per 10 anni

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il bonus mobili spetta per due case nello stesso anno?

    Sì, purché ciascuna casa sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato prima dell’acquisto dei mobili (dal 1° gennaio 2025 per gli acquisti 2026). Ogni unità immobiliare ha un tetto autonomo di 5.000 euro: due case ristrutturate valgono fino a 10.000 euro di spesa agevolabile complessiva.

    Esiste un limite al numero di appartamenti agevolabili?

    No. La disciplina del bonus mobili (art. 16, comma 2, d.l. 63/2013, prorogato dal comma 22 della L. 199/2025) non fissa alcun tetto al numero di immobili per contribuente. Il limite di «due appartamenti» introdotto dal comma 17 della legge di bilancio 2026 riguarda le locazioni brevi (art. 1, comma 595, L. 178/2020), non i bonus edilizi.

    Posso usare il plafond non sfruttato di una casa per l’altra?

    No. Il tetto di 5.000 euro è legato alla singola unità immobiliare e agli arredi destinati a quella casa: se per il primo appartamento spendi 2.000 euro, i 3.000 euro «residui» non si trasferiscono sull’altro immobile. Ogni acquisto va riferito all’immobile effettivamente ristrutturato e arredato.

    Per la seconda casa l’aliquota scende al 36% come per le ristrutturazioni?

    No. La distinzione 50%/36% tra abitazione principale e altri immobili riguarda il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus. Il bonus mobili mantiene l’aliquota unica del 50% su qualunque unità abitativa oggetto di intervento, prima o seconda casa che sia.

    Cosa devo conservare per documentare due bonus mobili distinti?

    Per ciascun immobile: la documentazione che prova l’inizio dei lavori (titolo edilizio o comunicazione, con data anteriore agli acquisti), le fatture o gli scontrini parlanti degli arredi con l’indicazione dei beni, e le ricevute dei pagamenti tracciabili. È buona pratica tenere i giustificativi separati per casa, così da rendere evidente a quale plafond si riferisce ogni spesa.

    Da leggere insieme

  • Art. 39 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

    Art. 39 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 666, comma 4, le parole: «; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato»; b) all’articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis»; c) all’articolo 678, al comma 1-bis, le parole: «della semidetenzione e della libertà controllata» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria». Note all’art. 39: – Si riporta il testo degli articoli 666 , 676 e 678 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 666 (Procedimento di esecuzione). –

    1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.

    2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

    4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

    5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

    6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazionie quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione

    7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.

    8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.

    9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a normadell’articolo 140comma 2.” “Art. 676 (Altre competenze). –

    1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma

    2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667, comma

    4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263, comma

    3. 3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.” “Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). –

    1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo

    666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma

    4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 del codice penale , procedono a norma dell’articolo 667, comma

    4. 1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma

    5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma

    1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

    2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

    3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza. 3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e

    472. 3.2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato.”.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): welfare e sanità integrativa

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    Oltre al salario, i lavoratori delle emittenti radiotelevisive locali beneficiano di strumenti di welfare contrattuale: sanità integrativa con la polizza «Salute Sempre» e previdenza complementare con i fondi Byblos e Mediafond.

    In sintesi

    Il CCNL Confindustria RadioTV prevede la polizza sanitaria «Salute Sempre» (120 euro/anno a carico azienda, 156 euro dal 2027) e i fondi pensione Byblos e Mediafond. Il CCNL Aeranti-Corallo/CISAL ha rafforzato la previdenza complementare dal 2026 con un contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base per chi conferisce il TFR a un fondo.

    Dati contrattuali

    CCNL Aeranti-Corallo (CISAL) – vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    CCNL Confindustria RadioTV (SLC-CGIL / Fistel-CISL / Uilcom-UIL) – vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Polizza sanitaria
    «Salute Sempre» (CCNL Confindustria RadioTV): 120 €/anno per dipendente (156 € dal 01/01/2027)
    Fondi pensione complementare
    Byblos · Mediafond
    Contributo previdenziale aggiuntivo
    +0,20% paga base per chi conferisce TFR a fondo pensione (dal 01/01/2026)

    Tabella riepilogativa

    Welfare e previdenza complementare nel settore radiotelevisivo privato
    Strumento Costo annuo (datore) Decorrenza CCNL applicabile
    Polizza «Salute Sempre» (sanitaria) 120 €/dipendente iscritto In corso (dal rinnovo 2022) Confindustria RadioTV / SLC-CGIL·Fistel-CISL·Uilcom-UIL
    Polizza «Salute Sempre» (sanitaria aggiornata) 156 €/dipendente iscritto 1° gennaio 2027 Confindustria RadioTV / SLC-CGIL·Fistel-CISL·Uilcom-UIL
    Contributo aggiuntivo fondo pensione +0,20% paga base 1° gennaio 2026 Entrambi i contratti (Aeranti-Corallo e Confindustria RadioTV)
    Fondo pensione Byblos Contributo concordato In corso Settore radiotelevisivo
    Fondo pensione Mediafond Contributo concordato In corso Settore audiovisivo/radiotelevisivo

    Importante: la polizza «Salute Sempre» è prevista esplicitamente nel CCNL firmato con Confindustria Radio TV (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL). Le emittenti che applicano il CCNL Aeranti-Corallo/CISAL devono verificare nella propria sede associativa le previsioni di welfare specifiche del loro contratto.

    La polizza sanitaria «Salute Sempre»

    Il rinnovo del CCNL del settore radiotelevisivo (nella versione Confindustria RadioTV 2025-2027, firmata il 3 novembre 2025) ha confermato e aggiornato la polizza sanitaria integrativa «Salute Sempre». Le aziende che non abbiano già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa tramite contrattazione aziendale devono applicare il Piano Sanitario «Salute Sempre».

    Il datore di lavoro versa 120 euro annui (pari a 10 euro al mese) per ogni dipendente iscritto ai sindacati firmatari del CCNL, come contributo al mantenimento della polizza sanitaria. Dal 1° gennaio 2027 questo importo salirà a 156 euro annui (13 euro/mese). La polizza copre prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, eventuale ricovero).

    La previdenza complementare: Byblos e Mediafond

    I lavoratori del settore radiotelevisivo dispongono di due fondi pensione negoziali di riferimento:

    • Byblos: fondo pensione negoziale istituito dalle parti sociali del settore dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione. Raccoglie i contributi di lavoratori e datori di lavoro in un regime di capitalizzazione individuale, con diverse linee di investimento (da più prudente a più aggressiva). Il lavoratore può scegliere come investire il proprio montante.
    • Mediafond: fondo pensione negoziale per i settori audiovisivo, cinematografico e radiotelevisivo. Offre prestazioni pensionistiche complementari e, in alcuni casi, prestazioni accessorie (come anticipazioni per acquisto prima casa o spese mediche).

    Chi aderisce a uno di questi fondi può beneficiare della deduzione fiscale dei contributi versati (fino al limite di 5.164,57 euro annui), della tassazione agevolata dei rendimenti (20% invece del 26% sui redditi di capitale ordinari) e della tassazione agevolata della prestazione finale (aliquota dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione).

    Il contributo aggiuntivo del datore dal 2026

    Il rinnovo dei CCNL del settore (sia nella versione Confindustria RadioTV che in quella Aeranti-Corallo/CISAL per il 2026-2028) ha introdotto o confermato un contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base a carico del datore di lavoro, destinato al fondo pensione scelto dal lavoratore, a condizione che quest’ultimo conferisca il proprio TFR maturando al fondo. Questo incentivo economico è complementare rispetto ai contributi minimi previsti dal fondo stesso e ha l’obiettivo di aumentare la copertura previdenziale complementare nel settore.

    Welfare aziendale di secondo livello

    Il CCNL prevede la possibilità per le singole emittenti di introdurre piani di welfare aziendale attraverso la contrattazione di secondo livello. I benefit possono includere:

    • Buoni pasto o mensa aziendale.
    • Rimborsi per asili nido e servizi per l’infanzia.
    • Abbonamenti al trasporto pubblico.
    • Polizze assicurative aggiuntive (vita, infortuni).
    • Voucher per formazione professionale e aggiornamento.
    • Contributi per attività sportive e culturali.

    I benefit di welfare aziendale godono di un trattamento fiscale e contributivo agevolato (art. 51, comma 2, TUIR): entro certi limiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, riducendo il costo fiscale sia per il dipendente che per l’azienda.

    La bilateralità e l’Osservatorio Paritetico

    Il settore radiotelevisivo dispone di un sistema di bilateralità che si esprime principalmente attraverso l’Osservatorio Paritetico previsto dal CCNL. Questo organismo, composto da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, svolge funzioni di:

    • Monitoraggio del mercato del lavoro del settore (evoluzione degli organici, nuove figure professionali).
    • Studio dell’impatto delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, sui profili professionali e sull’organizzazione del lavoro nelle emittenti.
    • Promozione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale.
    • Gestione di eventuali controversie collettive di interpretazione del contratto.

    Con il rinnovo 2025-2027 (Confindustria RadioTV), l’Osservatorio è stato convocato entro il 12 febbraio 2026 per affrontare specificamente i temi della classificazione del personale alla luce delle nuove professionalità digitali e dell’impatto dell’IA sull’emittenza.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico che aderisce a Byblos con contributo aggiuntivo datoriale
    Tizio, assunto al 3° livello (radio, minimo 1.185,47 euro), decide di conferire il TFR a Byblos. Dal momento dell’adesione, il datore versa a Byblos anche il contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base: circa 2,37 euro al mese in più. Nel corso di 20 anni di servizio, questo contributo aggiuntivo (rivalutato dai rendimenti del fondo) rappresenta un valore previdenziale significativo aggiuntivo rispetto al TFR mantenuto in azienda.
    Caia – Speaker che usufruisce della polizza «Salute Sempre»
    Caia, speaker al 4° livello in un’emittente televisiva che applica il CCNL Confindustria RadioTV, è iscritta alla UIL. Il suo datore versa 120 euro annui per la polizza «Salute Sempre». Quando deve fare una visita specialistica ortopedica in libera professione, la polizza rimborsa una parte del costo. Dal 2027 il contributo datoriale salirà a 156 euro annui, ampliando la copertura.
    Sempronio – Responsabile di produzione con piano welfare aziendale
    L’emittente dove lavora Sempronio (Quadro B) ha sottoscritto un accordo integrativo che introduce un piano welfare: 500 euro annui in welfare aziendale (buoni pasto e abbonamento trasporti) per ogni dipendente. Sempronio sceglie di convertire 300 euro in rimborso abbonamento ferroviario e 200 euro in buoni acquisto per libri e formazione. Questi benefit non concorrono al suo reddito imponibile IRPEF nei limiti di legge.

    Domande frequenti

    Esiste una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori delle emittenti radiotelevisive?
    Sì. Il CCNL Confindustria RadioTV prevede la polizza «Salute Sempre»: il datore versa 120 euro annui per dipendente (156 euro dal 1° gennaio 2027). Le emittenti Aeranti-Corallo verificheranno le previsioni del loro contratto specifico.
    Cosa coprono Byblos e Mediafond?
    Sono i fondi pensione negoziali del settore radiotelevisivo. Raccolgono il TFR conferito e i contributi aggiuntivi, investendoli per garantire una pensione integrativa all’INPS.
    Il contributo aziendale alla previdenza complementare è obbligatorio?
    Il contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base scatta solo se il lavoratore conferisce il TFR a un fondo pensione. Se mantiene il TFR in azienda, il contributo aggiuntivo non è dovuto.
    Esistono altri strumenti di welfare nel CCNL radiotelevisivo?
    Sì, tramite contrattazione aziendale di secondo livello: buoni pasto, rimborsi asili nido, trasporti, formazione. I benefit di welfare godono di trattamento fiscale agevolato (art. 51 TUIR).
    Come funziona la bilateralità nel settore radiotelevisivo?
    L’Osservatorio Paritetico monitora il mercato del lavoro, studia l’impatto dell’IA, promuove la formazione e gestisce le controversie di interpretazione contrattuale.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali, con riferimento al CCNL Aeranti-Corallo / CISAL Terziario (vigenza 1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028) e al CCNL Confindustria Radio TV / SLC-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 38 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

    Art. 38 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Libro X, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 656: 1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all’esecuzione» sono inserite le seguenti: «nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa»; 2) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.»; b) all’articolo 657, al comma 3, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice», la parola: «sanzione» è sostituita dalla parola: «pena» e la parola: «sanzioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «pene»; c) l’articolo 660 è sostituito dal seguente: «Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). –

    1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

    2. L’ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento, l’indicazione dell’ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell’articolo 534, l’ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

    3. L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’ articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale . Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell’articolo 667, comma

    4. Con l’avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell’avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , l’ordine di esecuzione contiene l’indicazione del numero delle rate, dell’importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l’automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un’unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

    5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

    6. Entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento della multa o dell’ammenda da parte del condannato e dichiara l’avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento delle rate e, dopo l’ultima, dichiara l’avvenuta esecuzione della pena.

    7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981 . In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

    8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall’articolo 667, comma

    4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71 , 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma

    2. 9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

    10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

    11. Se vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 534 ed è accertata l’insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma

    4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

    12. L’ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto compatibili.

    13. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

    14. Per l’esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l’ articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l’esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale . In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l’esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»; d) all’articolo 661: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’ articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’ articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .» 3) nella rubrica, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene». Note all’art. 38: – Si riporta il testo degli articoli 656 , 657 e 661 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art.656 (Esecuzione delle pene detentive). –

    1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

    2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

    3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

    3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

    4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previstedall’articolo

    277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’ articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’ articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo4-bisdellalegge 26 luglio 1975, n.

    354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

    4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

    5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’ articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

    6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma

    3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma

    5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

    7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.

    8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cuiall’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

    8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

    9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’ articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale , fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; [c)].

    10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma

    5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’ articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.” “Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). –

    1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

    2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.

    4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

    5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.” “Art. 661 (Esecuzione delle pene sostitutive). – 1.Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’ articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

    1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’ articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660.”.

  • Bonus mobili 2026: tetto di spesa e calcolo del rimborso, caso pratico

    In sintesi

    • Il bonus mobili è prorogato alle spese sostenute nel 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
    • La detrazione IRPEF è del 50% su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione: rimborso massimo 2.500 euro.
    • L’aliquota è unica: non c’è alcuna distinzione tra abitazione principale e seconda casa.
    • Condizione necessaria: un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili.
    • Il recupero avviene in 10 quote annuali di pari importo: rata massima 250 euro l’anno.
    • Pagamenti solo tracciabili: bonifico bancario o postale ordinario, carta di credito o di debito. No contanti e assegni.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 conv. in l. 90/2013 sostituendo le parole «2024 e 2025» con «2024, 2025 e 2026»: il bonus mobili è così prorogato di un anno, alle stesse condizioni già in vigore. Restano confermati il tetto di 5.000 euro per unità immobiliare e la detrazione del 50%; nessuna modifica riguarda il numero di immobili agevolabili né distingue tra prima e seconda casa.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.

    Come si calcola il rimborso del bonus mobili nel 2026

    Il bonus mobili consente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Il calcolo è semplice: si prende la spesa sostenuta, la si confronta con il tetto di 5.000 euro per unità immobiliare, si applica il 50% alla parte agevolabile e si divide il risultato per dieci, perché la detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo.

    Il tetto di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze, ed è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile: se due comproprietari arredano lo stesso appartamento ristrutturato, il plafond complessivo resta 5.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Il tetto non si azzera invece tra immobili diversi: chi ristruttura e arreda più unità immobiliari ha un massimale autonomo di 5.000 euro per ciascuna.

    La condizione di accesso è il collegamento con un intervento edilizio: per le spese di arredo sostenute nel 2026, i lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della data di acquisto dei mobili. Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state pagate prima di quelle per l’arredo: conta la data di inizio dei lavori, non quella dei bonifici. Per gli elettrodomestici valgono le classi energetiche minime: forni almeno in classe A, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie almeno in classe E, frigoriferi e congelatori almeno in classe F.

    Bonus mobili 2026 – parametri per il calcolo
    Parametro Valore 2026
    Aliquota di detrazione 50% (unica, prima e seconda casa)
    Tetto di spesa per unità immobiliare 5.000 euro
    Detrazione massima 2.500 euro
    Ripartizione 10 rate annuali (rata massima 250 euro)
    Inizio lavori edilizi collegati dal 1° gennaio 2025, prima dell’acquisto dei mobili
    Classe energetica minima (forni / lavaggio / freddo) A / E / F
    Pagamenti ammessi Bonifico ordinario, carta di credito o debito

    Caso 1: Tizio resta sotto il tetto di 5.000 euro

    Scenario. Tizio ha avviato a marzo 2025 la ristrutturazione del bagno della propria abitazione. A febbraio 2026 acquista una lavastoviglie di classe E (600 euro), un frigorifero di classe F (900 euro) e mobili per la cucina (2.500 euro): in totale 4.000 euro, pagati con carta di debito.

    Come si calcola. I lavori sono iniziati dopo il 1° gennaio 2025 e prima dell’acquisto: il requisito temporale è rispettato. La spesa di 4.000 euro è sotto il tetto di 5.000 euro, quindi è tutta agevolabile. Detrazione totale: 4.000 × 50% = 2.000 euro, in 10 rate annuali da 200 euro, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2026.

    Riepilogo Caso 1

    • Spesa arredi 2026: 4.000 euro (sotto il tetto)
    • Detrazione totale: 2.000 euro
    • Rata annua per 10 anni: 200 euro
    • Classi energetiche rispettate: lavastoviglie E, frigorifero F

    Caso 2: Caio supera il tetto e sconta il taglio a 5.000 euro

    Scenario. Caio ha ristrutturato nel 2026 un appartamento che concede in locazione. Per arredarlo spende 8.000 euro tra mobili e grandi elettrodomestici, tutti pagati con bonifico ordinario.

    Come si calcola. L’aliquota del bonus mobili è la stessa anche se l’immobile non è abitazione principale: la distinzione 50%/36% vale per il bonus ristrutturazioni, non per il bonus mobili, che resta al 50% in ogni caso. La spesa però supera il tetto: il calcolo si ferma a 5.000 euro. Detrazione totale: 5.000 × 50% = 2.500 euro, in 10 rate da 250 euro. I 3.000 euro eccedenti non generano alcun beneficio fiscale.

    Riepilogo Caso 2

    • Spesa arredi 2026: 8.000 euro
    • Spesa agevolabile: 5.000 euro (tetto per unità immobiliare)
    • Detrazione totale: 2.500 euro (il massimo ottenibile)
    • Rata annua per 10 anni: 250 euro
    • Eccedenza non agevolata: 3.000 euro

    Caso 3: Sempronia divide la spesa con il coniuge sullo stesso immobile

    Scenario. Sempronia e il coniuge, comproprietari, ristrutturano nel 2026 la casa in cui vivono. Per l’arredo spendono complessivamente 6.000 euro: 3.500 euro pagati da Sempronia e 2.500 euro dal coniuge, ciascuno con la propria carta.

    Come si calcola. Il tetto di 5.000 euro è riferito all’unità immobiliare, non al singolo contribuente: la spesa agevolabile complessiva resta 5.000 euro anche se i contribuenti sono due. La quota agevolabile va ripartita in proporzione alla spesa sostenuta: a Sempronia spetta il calcolo su 5.000 × (3.500/6.000) ≈ 2.917 euro (detrazione 1.458 euro circa), al coniuge su circa 2.083 euro (detrazione 1.042 euro circa). In alternativa, se uno solo dei due sostiene tutta la spesa documentata, può fruire da solo dell’intero plafond.

    Riepilogo Caso 3

    • Spesa complessiva: 6.000 euro su un solo immobile
    • Plafond agevolabile: 5.000 euro totali (non 5.000 a testa)
    • Ripartizione: in proporzione alla spesa di ciascuno
    • Detrazione complessiva della coppia: 2.500 euro in 10 rate

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è il tetto di spesa del bonus mobili nel 2026?

    Il tetto è di 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, lo stesso già in vigore per le spese 2024 e 2025. La detrazione massima è quindi 2.500 euro (50% di 5.000), recuperabile in 10 rate annuali da 250 euro.

    Il bonus mobili 2026 vale anche per la seconda casa?

    Sì, e con la stessa aliquota. A differenza del bonus ristrutturazioni (50% abitazione principale, 36% altri immobili), il bonus mobili resta al 50% a prescindere dal fatto che l’unità abitativa sia o meno l’abitazione principale, purché sull’immobile sia in corso un intervento edilizio agevolabile.

    Quando devono essere iniziati i lavori di ristrutturazione?

    Per gli acquisti di mobili effettuati nel 2026, l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della data di acquisto dei mobili. Non serve che le spese edilizie siano già state pagate: conta la data di inizio dei lavori.

    È vero che dal 2026 il bonus mobili spetta al massimo per due appartamenti?

    No. La legge di bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili senza introdurre alcun limite al numero di immobili: il limite di «due appartamenti» previsto dal comma 17 della stessa legge riguarda tutt’altra materia, cioè la soglia delle locazioni brevi (art. 1, comma 595, L. 178/2020). Per il bonus mobili ogni unità immobiliare ristrutturata ha il proprio tetto autonomo di 5.000 euro.

    Come si deve pagare per non perdere la detrazione?

    Con bonifico bancario o postale ordinario (non serve il bonifico «parlante» soggetto a ritenuta usato per i lavori edilizi) oppure con carta di credito o di debito. Contanti e assegni non danno diritto alla detrazione. Vanno conservate fatture o scontrini parlanti e le ricevute dei pagamenti.

    Da leggere insieme

  • CCNL Consorzi di Bonifica: welfare e sanità integrativa 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Oltre al salario, il CCNL Consorzi di Bonifica costruisce un sistema di protezione sociale su tre pilastri: la sanità integrativa del Fondo FIS, la previdenza complementare tramite AGRIFONDO e la bilateralità dell’EBNCI. Una rete di tutele che va oltre il minimo di legge.

    In sintesi

    Il sistema di welfare del CCNL Consorzi di Bonifica si regge su tre pilastri: il Fondo Integrativo Sanitario FIS (prestazioni sanitarie integrative per dipendenti e familiari), il fondo pensione AGRIFONDO (previdenza complementare, service ENPAIA), e l’Ente Bilaterale Nazionale EBNCI (welfare, formazione, ricambio generazionale). L’ente bilaterale è finanziato con lo 0,75% del minimo tabellare (0,50% consorzio + 0,25% dipendente).

    Soggetti del sistema welfare consortile

    Parti firmatarie CCNL
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Fondo sanitario
    Fondo Integrativo Sanitario FIS – www.fondofis.it (service ENPAIA)
    Previdenza complementare
    AGRIFONDO (fondo negoziale – service ENPAIA)
    Ente bilaterale
    EBNCI – Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui (sede presso ENPAIA, Roma)
    Gestione TFR
    ENPAIA Gestione Speciale (convenzione 1971)

    Tabella riepilogativa del sistema welfare

    I tre pilastri del welfare nel CCNL Consorzi di Bonifica
    Pilastro Ente gestore Cosa offre Contribuzione
    Sanità integrativa Fondo FIS (service ENPAIA) Visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, dentistica, familiari Contributo fisso stabilito dal CCNL (art. 107, CCNL 2008)
    Previdenza complementare AGRIFONDO (service ENPAIA) Rendita pensionistica complementare al pensionamento TFR maturando + contributi volontari datore e lavoratore
    Bilateralità EBNCI Welfare, formazione, ricambio generazionale, sicurezza, sostegno al reddito 0,75% minimo tabellare (0,50% consorzio + 0,25% dipendente) dal 1° luglio 2023

    ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, fondazione di diritto privato) svolge funzione di service amministrativo per il Fondo FIS e AGRIFONDO e gestisce direttamente la Gestione Speciale per il TFR e la pensione consortile. La sede è a Roma.

    Il Fondo FIS: sanità integrativa per tutti i dipendenti consortili

    Il Fondo Integrativo Sanitario FIS è lo strumento contrattuale che integra la copertura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. È istituito dal CCNL (art. 107, CCNL 2008) con il finanziamento congiunto di datori di lavoro e dipendenti.

    Le prestazioni tipicamente offerte da un fondo di sanità integrativa di settore come il FIS includono:

    • Prestazioni ambulatoriali: visite specialistiche (ortopedico, oculista, cardiologo, ecc.), non ottenibili in tempi rapidi tramite SSN.
    • Diagnostica: esami del sangue, ecografie, radiografie, TAC, RMN.
    • Ricoveri ospedalieri: rimborso di quota-parte dei costi di ricovero, anche in cliniche private convenzionate.
    • Cure odontoiatriche: spesso non coperte dal SSN, il fondo rimborsa visite, estrazioni, protesi.
    • Familiari a carico: la copertura può essere estesa al coniuge e ai figli a carico, con contribuzione aggiuntiva.

    Per i dettagli sulle prestazioni aggiornate, i massimali di rimborso, le modalità di iscrizione e i centri convenzionati, consultare il sito ufficiale www.fondofis.it o contattare ENPAIA.

    AGRIFONDO: la previdenza complementare del settore

    AGRIFONDO è il fondo pensione negoziale del settore agricolo e dei consorzi di bonifica. È un fondo «chiuso», riservato ai lavoratori di specifiche categorie, e offre una rendita pensionistica complementare alla pensione INPS al momento del pensionamento.

    Come funziona l’adesione:

    • Il lavoratore può aderire esplicitamente in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando ad AGRIFONDO.
    • Se il lavoratore non compie alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, scatta il silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato ad AGRIFONDO.
    • In aggiunta al TFR, sia il lavoratore sia il consorzio possono versare quote contributive volontarie aggiuntive (previste dallo statuto di AGRIFONDO), che aumentano il montante del fondo e quindi la rendita finale.

    I vantaggi dell’adesione ad AGRIFONDO rispetto al mantenimento del TFR in azienda (o all’ENPAIA) sono principalmente di ordine fiscale: i contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui; le prestazioni pensionistiche complementari sono tassate con aliquota agevolata (dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione).

    L’EBNCI: l’ente bilaterale, nato dal rinnovo 2023

    L’EBNCI (Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui) è stato costituito in seguito al rinnovo del CCNL del 23 maggio 2023, come strumento paritetico tra SNEBI e i sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL per la gestione di attività di interesse comune del settore. La sede è stata collocata presso ENPAIA a Roma.

    Le finalità principali dell’EBNCI sono:

    • Welfare e sostegno al reddito: gestione di fondi per i lavoratori in caso di ristrutturazioni, crisi aziendali o periodi di inattività (es. fine campagna irrigua).
    • Ricambio generazionale: promozione di politiche di assunzione di giovani lavoratori nel settore, spesso alle prese con invecchiamento della forza lavoro operaia.
    • Formazione professionale: finanziamento e coordinamento di percorsi formativi per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti consortili (es. nuove tecnologie di monitoraggio idrico, gestione digitale degli impianti).
    • Salute e sicurezza: iniziative per la prevenzione degli infortuni nel settore idraulico.

    La contribuzione all’EBNCI è pari allo 0,75% del minimo tabellare mensile di ciascun dipendente, ripartita tra 0,50% a carico del consorzio e 0,25% a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 2023.

    Il ruolo centrale di ENPAIA nel sistema consortile

    ENPAIA (Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) è l’istituzione previdenziale di riferimento dell’intero settore agricolo e consortile. Nel sistema dei consorzi di bonifica, ENPAIA svolge le seguenti funzioni:

    • Gestione Speciale: accantonamento e liquidazione del TFR e della pensione consortile (convenzione 1971).
    • Service FIS: gestione amministrativa del Fondo Integrativo Sanitario FIS.
    • Service AGRIFONDO: gestione amministrativa del fondo pensione AGRIFONDO.
    • Ospitalità EBNCI: la sede dell’ente bilaterale è presso ENPAIA.

    Questa concentrazione di funzioni in un unico soggetto garantisce efficienza e continuità nel rapporto tra consorzi, lavoratori e istituti di welfare.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che usa il Fondo FIS per una visita ortopedica
    Tizio, operaio idraulico di area C, ha un dolore al ginocchio da settimane. Tramite il SSN aspetterebbe 6 mesi per una visita ortopedica. Con il Fondo FIS (a cui è iscritto automaticamente per effetto del CCNL), prenota la visita in una struttura convenzionata e ottiene il rimborso di quota parte del costo. Risparmia tempo e denaro. Per i dettagli sulle strutture convenzionate nella sua provincia, consulta il sito www.fondofis.it.
    Caia – Impiegata tecnica che aderisce ad AGRIFONDO
    Caia, 30 anni, è impiegata tecnica di area A. All’assunzione sceglie esplicitamente di destinare il TFR ad AGRIFONDO. Ogni anno versa anche 100 € aggiuntivi di tasca propria e il consorzio versa la quota datoriale prevista dallo statuto. A 67 anni, oltre alla pensione INPS, Caia riceverà una rendita mensile da AGRIFONDO (calcolata sul montante accumulato in 37 anni), tassata con aliquota agevolata (fino al 9% dopo 35 anni di iscrizione).
    Sempronio – Il consorzio verifica la contribuzione EBNCI
    Sempronio è il responsabile amministrativo di un consorzio di medie dimensioni. Dall’1° luglio 2023 deve versare mensilmente all’EBNCI lo 0,50% del minimo tabellare di ciascun dipendente. Con 20 dipendenti e un minimo medio di 1.800 €, il contributo mensile è: 20 × 1.800 × 0,50% = 180 €/mese a carico del consorzio (più 90 €/mese trattenuti dalla busta dei dipendenti). In totale 270 €/mese, pari a 3.240 €/anno, riversati all’EBNCI per finanziare le attività di welfare.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo FIS per i dipendenti dei consorzi di bonifica?
    Il Fondo Integrativo Sanitario FIS (Fondo Integrativo Sanitario dei dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario) è il fondo di sanità integrativa di settore. È finanziato dal CCNL (art. 107, CCNL 2008) con contributi di datori e dipendenti, e offre prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, dentistica). Il service amministrativo è gestito da ENPAIA. Per le prestazioni aggiornate: www.fondofis.it.
    Cos’è AGRIFONDO e come funziona per i dipendenti dei consorzi?
    AGRIFONDO è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore agricolo e dei consorzi di bonifica. I dipendenti possono aderirvi volontariamente o tramite silenzio-assenso all’atto dell’assunzione (il TFR maturando viene automaticamente destinato al fondo). Il service amministrativo di AGRIFONDO è gestito da ENPAIA. Aderendo, sia il lavoratore sia il consorzio versano quote contributive aggiuntive al fondo.
    Cos’è l’EBNCI?
    L’EBNCI (Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui) è l’ente bilaterale del settore, istituito dal CCNL e composto in modo paritetico da rappresentanti di SNEBI e delle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL. Sede presso ENPAIA a Roma. Gestisce attività di welfare per i lavoratori (sostegno al reddito in caso di ristrutturazione, ricambio generazionale, salute e sicurezza) e promuove la formazione professionale.
    Quanto costa la bilateralità per il datore di lavoro?
    La contribuzione all’ente bilaterale (EBNCI) è pari allo 0,75% del minimo tabellare mensile di ciascun dipendente, ripartita in 0,50% a carico del consorzio e 0,25% a carico del dipendente. La contribuzione decorre dal 1° luglio 2023, data stabilita dal rinnovo del 23 maggio 2023.
    Il Fondo FIS copre anche i familiari del dipendente?
    Sì. Il Fondo FIS prevede la possibilità di estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai familiari a carico del dipendente. Le modalità di iscrizione e le categorie di familiari coperti sono definite dal regolamento del fondo: per i dettagli aggiornati consultare il sito www.fondofis.it o il proprio sindacato di categoria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per informazioni aggiornate sul Fondo FIS: www.fondofis.it. Per AGRIFONDO: contattare ENPAIA (www.enpaia.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 37 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

    Art. 37 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale, l’articolo 629-bis è sostituito dal seguente: «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). –

    1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

    2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

    3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

    4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

  • Bonus madri con due figli: quando spetta e fino a quando, casi pratici

    In sintesi

    • Il comma 210 richiede almeno tre figli minorenni: con due figli non si accede.
    • Il requisito quantitativo e tassativo: la norma non ammette deroghe o equiparazioni.
    • Per le madri con due figli si puo verificare l’accesso ad altri incentivi occupazionali vigenti.
    • Anche figli adottivi o affidati concorrono al conteggio dei tre richiesti.
    • L’inoccupazione da almeno sei mesi deve aggiungersi al requisito dei figli.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 210 della L. 199/2025 limita espressamente l’esonero contributivo alle madri di almeno tre figli minorenni: le madri con due figli non rientrano in questa misura specifica, salvo altre agevolazioni previste da diversa normativa.

    Approfondimento normativo completo: Comma 210 LB26: esonero contributivo per assunzione di madri con.

    Prima degli esempi: perche due figli non bastano

    Una delle domande piu frequenti sull’esonero contributivo introdotto dal comma 210 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) riguarda le madri con due figli: anche loro possono fruirne? La risposta che emerge dalla norma e negativa. Il legislatore ha fissato il requisito in almeno tre figli, tutti minorenni alla data dell’assunzione. Non sono previste equiparazioni o soglie intermedie per le famiglie con due figli.

    La scelta di tre figli come soglia non e casuale: la misura si rivolge espressamente alle famiglie numerose, con l’obiettivo di incentivare il rientro nel mercato del lavoro di donne che hanno sopportato carichi familiari particolarmente elevati. Le madri con due figli non sono quindi escluse tout court dall’universo delle agevolazioni contributive, ma devono cercare tutela in altri strumenti normativi (es. esonero donne svantaggiate, incentivi zonali, Garanzia Occupabilita Lavoratori) che operano su criteri diversi.

    Dal punto di vista pratico, il datore di lavoro che intenda assumere una madre con due figli non puo applicare l’esonero del comma 210, anche se la lavoratrice e inoccupata da sei mesi. Applicarlo erroneamente esporrebbe l’azienda a recuperi contributivi e sanzioni in sede ispettiva. E quindi essenziale verificare preventivamente il numero e l’eta dei figli prima di comunicare all’INPS il beneficio.

    Checklist: verificare se il bonus spetta

    • Contare il numero di figli minorenni della lavoratrice alla data di assunzione (soglia: 3);
    • Se i figli sono solo due, il comma 210 non si applica: cercare altre agevolazioni;
    • Verificare se la lavoratrice rientra in altre misure di incentivo all’occupazione femminile;
    • Non comunicare all’INPS l’esonero ex comma 210 per madri con meno di tre figli;
    • Consultare un consulente del lavoro per individuare l’agevolazione corretta applicabile.

    Caso 1: Caia ha due figli e vuole rientrare al lavoro

    Scenario. Caia, 35 anni, ha due figli di 5 e 9 anni. E inoccupata da oltre un anno. Un’azienda vuole assumerla e si chiede se puo fruire dell’esonero contributivo della LB 2026.

    Come si legge in pratica. Caia non soddisfa il requisito quantitativo del comma 210: ha due figli minorenni, non tre. Il datore di lavoro non puo applicare questo esonero specifico. Tuttavia, la lunga inoccupazione di Caia potrebbe farla rientrare in altri incentivi occupazionali (es. esonero per lavoratrici svantaggiate ex D.Lgs. 150/2015 o incentivi GOL), che il consulente del lavoro puo verificare caso per caso. Applicare erroneamente il comma 210 esporrebbe l’azienda a recuperi INPS.

    Verifica

    • Stato di famiglia con data di nascita dei figli per contarne il numero esatto;
    • Documentazione dell’inoccupazione (DID, stato di disoccupazione CPI);
    • Scheda agevolazioni INPS per individuare incentivi alternativi applicabili;
    • Escludere espressamente il comma 210 dalla comunicazione obbligatoria;
    • Parere consulente del lavoro prima di qualsiasi comunicazione INPS.

    Caso 2: Tizio assume Caia ritenendo sufficiente l'inoccupazione

    Scenario. Tizio, titolare di un negozio, assume Caia (due figli, inoccupata da 9 mesi) applicando l’esonero ex comma 210 nella denuncia contributiva mensile, convinto che l’inoccupazione protratta sia requisito sufficiente.

    Come si legge in pratica. Il comma 210 richiede due requisiti cumulativi: almeno tre figli minorenni e inoccupazione da sei mesi. L’inoccupazione da sola non e sufficiente. Tizio ha applicato erroneamente l’esonero: in sede di verifica INPS, l’agevolazione sara revocata e i contributi non versati saranno recuperati con sanzioni e interessi. Il danno economico supera ampiamente il risparmio iniziale, rendendo indispensabile la verifica preventiva dei requisiti.

    Errore

    • Rettificare immediatamente le denunce mensili UNIEMENS gia inviate;
    • Calcolare i contributi omessi e versarli con ravvedimento operoso se possibile;
    • Segnalare la correzione spontanea all’INPS per ridurre le sanzioni;
    • Rivedere la procedura interna di verifica requisiti per le assunzioni future;
    • Affidarsi a un consulente del lavoro per la gestione della regolarizzazione.

    Caso 3: madre con tre figli di cui due adottivi assunta da Sempronio

    Scenario. Sempronio vuole assumere Caia, madre di un figlio biologico (8 anni) e di due figli adottivi (6 e 11 anni), inoccupata da sette mesi. Vuole sapere se il comma 210 si applica.

    Come si legge in pratica. Caia ha complessivamente tre figli minorenni: uno biologico e due adottivi. I figli adottivi sono assimilati ai biologici per il principio di non discriminazione. Il conteggio raggiunge tre figli minorenni, soddisfacendo il requisito quantitativo. Caia e inoltre inoccupata da sette mesi, superiori ai sei richiesti. Sempronio puo legittimamente fruire dell’esonero, documentando lo status adottivo dei figli con i relativi decreti del tribunale.

    Documenti

    • Stato di famiglia aggiornato con tutti i tre figli (biologici e adottivi);
    • Decreti di adozione per i due figli adottivi;
    • Documentazione inoccupazione della lavoratrice (DID o dichiarazione);
    • Comunicazione INPS per la fruizione dell’esonero ex comma 210;
    • Archivio documentale per eventuali verifiche ispettive.

    Quando conviene una verifica

    I requisiti del comma 210 sono tassativi: un consulente evita errori Verifica con un esperto quali agevolazioni spettano davvero.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'esonero contributivo LB 2026 per madri si applica anche con due figli?

    No. Il comma 210 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, richiede espressamente che la lavoratrice sia madre di almeno tre figli minorenni alla data dell’assunzione. Con due figli, anche in presenza di lunga inoccupazione, l’agevolazione specifica del comma 210 non e applicabile. Le madri con due figli possono eventualmente accedere ad altri incentivi occupazionali vigenti, da verificare con un consulente del lavoro.

    Un figlio adottivo conta ai fini del requisito dei tre figli?

    Si: in assenza di esclusioni espresse nel comma 210, si applica il principio di non discriminazione, per cui i figli adottivi, affidati o riconosciuti sono equiparati ai biologici ai fini del conteggio.

    Cosa succede se il datore applica l'esonero per madri con due figli?

    L’applicazione indebita dell’esonero espone il datore di lavoro al recupero dei contributi omessi, con sanzioni e interessi. E pertanto fondamentale verificare preventivamente il numero di figli minorenni prima di comunicare il beneficio all’INPS.

    Esistono altri incentivi per assumere madri con due figli?

    Si, altri strumenti normativi possono risultare applicabili, come gli incentivi per lavoratrici svantaggiate, gli incentivi GOL (Garanzia Occupabilita Lavoratori) o agevolazioni zonali. Il consulente del lavoro e la figura piu indicata per una verifica puntuale.

    Il requisito dei tre figli si verifica alla data di assunzione o durante il rapporto?

    La norma lo formula come condizione all’atto dell’assunzione. La circolare INPS attuativa definira se e come eventuali variazioni successive (es. figlio che raggiunge la maggiore eta) influenzano la prosecuzione del beneficio.

    Vedi anche: Esonero madri tre figli con contratto a tempo determinato, Esonero contributivo madri con tre figli, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico e Mensa scolastica e spese scuola.

  • Art. 50 D.Lgs. 33/2013 – Tutela giurisdizionale

    Art. 50 D.Lgs. 33/2013 – Tutela giurisdizionale

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Note all’art. 50: Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , recante (Attuazione dell’ articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156.

  • Art. 46 D.Lgs. 33/2013 – Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

    Art. 46 D.Lgs. 33/2013 – Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

    2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

  • Art. 45 D.Lgs. 33/2013 – Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

    Art. 45 D.Lgs. 33/2013 – Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    5

    1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

    2. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

    3. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

    4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’ articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’autorità nazionale anticorruzione , inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

  • Art. 44 D.Lgs. 33/2013 – Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

    Art. 44 D.Lgs. 33/2013 – Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

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