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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 122 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 122 del TULPS regolava le condizioni alle quali era consentito esercitare la fabbricazione di polveri, esplosivi e prodotti affini. La licenza era rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza - prefetto o ministero dell'interno a seconda della capacità produttiva - previo accertamento dell'idoneità degli impianti, dell'assenza di precedenti penali a carico del titolare e della sussistenza delle misure di sicurezza prescritte per scongiurare incidenti e usi impropri.
Il controllo si estendeva a tutte le fasi del ciclo produttivo, dalle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti. La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in un contesto di razionalizzazione del TULPS che ha mantenuto in vigore i presidi essenziali (art. 46 e ss.) adeguandoli alla normativa europea in materia di esplosivi civili (Direttiva 93/15/CEE e successive) e alla legislazione speciale sull'industria degli armamenti.