Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 122 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo subordinava la fabbricazione di materie esplodenti al rilascio di apposita licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Il regime autorizzatorio prevedeva la verifica di stringenti requisiti di sicurezza tecnica e affidabilità soggettiva del richiedente.
  • Abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha riorganizzato il quadro normativo in materia di esplosivi.

L'art. 122 del TULPS regolava le condizioni alle quali era consentito esercitare la fabbricazione di polveri, esplosivi e prodotti affini. La licenza era rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza - prefetto o ministero dell'interno a seconda della capacità produttiva - previo accertamento dell'idoneità degli impianti, dell'assenza di precedenti penali a carico del titolare e della sussistenza delle misure di sicurezza prescritte per scongiurare incidenti e usi impropri.

Il controllo si estendeva a tutte le fasi del ciclo produttivo, dalle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti. La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in un contesto di razionalizzazione del TULPS che ha mantenuto in vigore i presidi essenziali (art. 46 e ss.) adeguandoli alla normativa europea in materia di esplosivi civili (Direttiva 93/15/CEE e successive) e alla legislazione speciale sull'industria degli armamenti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.