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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 102 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall’articolo seguente
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 102 del TULPS era collocato nel capo relativo alle agenzie d'affari (titolo IV) e subordinava l'apertura e l'esercizio di tali attività - comprendenti agenzie di mediazione, di recapito, di pompe funebri, di noleggio e simili - al preventivo rilascio della licenza da parte del questore o del prefetto, a seconda della rilevanza dell'attività.
Il sistema si fondava sulla verifica dei requisiti soggettivi del titolare (assenza di precedenti penali, buona condotta morale) e sulla valutazione discrezionale dell'autorità di p.s. circa l'idoneità dell'esercizio. La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha semplificato il quadro autorizzatorio del TULPS, riportando la disciplina delle agenzie d'affari verso modelli di autorizzazione commerciale di competenza degli enti locali, in raccordo con le riforme del commercio degli anni Novanta.