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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 103 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
[La L. 25 agosto 1991, n. 287 ha confermato l’abrogazione del presente comma] [La L. 25 agosto 1991, n. 287 ha confermato l’abrogazione del presente comma]
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 103 del TULPS completava la disciplina delle agenzie d'affari dettando gli obblighi gestionali e documentali cui era tenuto il titolare della licenza. In particolare, la norma imponeva la registrazione delle operazioni effettuate per conto dei clienti - intermediazioni, incarichi, commissioni - su apposito registro cronologico, da conservare e rendere disponibile per l'ispezione dell'autorità di p.s.
Tali prescrizioni rispondevano all'esigenza, tipica dell'impostazione del TULPS del 1931, di mantenere un capillare controllo preventivo sulle attività economiche potenzialmente interferenti con l'ordine pubblico (favoreggiamento di attività illecite, ricettazione, ecc.). Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato la disposizione nel quadro della generale semplificazione degli adempimenti burocratici imposti agli operatori commerciali, fermi restando gli obblighi previsti da normative speciali di settore (antiriciclaggio, commercio).