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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 104 TULPS sancisce il divieto assoluto di corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari ai lavoratori in bevande alcoliche di qualsiasi specie.
  • Il divieto si applica a prescindere dal tipo di bevanda alcolica (vino, birra, liquori) e dalla percentuale del corrispettivo erogata in natura.
  • La norma contrasta la cosiddetta truck system, pratica storica per cui il datore di lavoro pagava parte della retribuzione con generi di propria produzione o commercio, di fatto impoverendo il lavoratore.
  • La violazione integra un illecito amministrativo di interesse sia per la pubblica sicurezza sia per il diritto del lavoro, con possibili conseguenze sulla licenza dell'esercizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Commento

Origine e ratio del divieto

L'art. 104 del TULPS vieta, in modo lapidario, di corrispondere mercedi o salari «in tutto o in parte» in bevande alcoliche di qualsiasi specie. La norma ha radici nella lotta al cosiddetto truck system o sistema di pagamento in natura, diffuso nel XIX e nei primi decenni del XX secolo, attraverso il quale i datori di lavoro — spesso titolari di mescite, distillerie o cantine — pagavano i propri dipendenti con prodotti che questi erano poi costretti ad acquistare o consumare a prezzi gonfiati, riducendo di fatto il potere d'acquisto reale della retribuzione.

Il TULPS del 1931 recepisce in questa disposizione una preoccupazione di ordine pubblico che va oltre il semplice interesse economico del lavoratore: il pagamento in alcolici favoriva l'alcolismo, il degrado sociale, la dipendenza del lavoratore dal datore, e incrementava fenomeni di disordine nei luoghi di lavoro e nei centri abitati.

Ambito di applicazione

Il divieto è formulato in termini assoluti: non esiste un limite quantitativo minimo, né una soglia di alcolicità al di sotto della quale la norma non operi. Qualsiasi corresponsione di retribuzione in bevande alcoliche — anche parziale, anche una tantum, anche se il lavoratore vi abbia acconsentito espressamente — configura la violazione.

Per bevande alcoliche si intende qualsiasi bevanda che contenga etanolo in misura apprezzabile: vini, birre, sidri, alcopop, superalcolici, liquori. Non rientrano nel divieto le bevande analcoliche, anche se prodotte dall'azienda del datore di lavoro.

L'espressione mercedi o salari abbraccia ogni forma di retribuzione, compresi i cottimi, i premi di produzione, le gratifiche e i compensi accessori. Il riferimento non è limitato al contratto di lavoro subordinato: anche i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi coordinati o a prestatori di opera occasionale rientrano nell'orbita della norma, sebbene la prassi applicativa si concentri prevalentemente sul lavoro dipendente.

Rapporti con il diritto del lavoro

Il divieto dell'art. 104 TULPS si affianca alle norme civilistiche e lavoristiche che impongono la monetizzazione della retribuzione. L'art. 2099 c.c. ammette la retribuzione in natura come elemento parziale del compenso, ma i contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme di settore in genere pongono limiti alla quota in natura. La combinazione dell'art. 104 TULPS con la normativa giuslavoristica esclude che le bevande alcoliche possano mai costituire una forma lecita di retribuzione in natura, nemmeno parzialmente.

Profili sanzionatori

La violazione è sanzionata ai sensi degli artt. 17 e seguenti del TULPS e della L. n. 689/1981 come illecito amministrativo. Per i datori di lavoro che siano titolari di licenza di pubblica sicurezza (ad esempio, esercenti di pubblici esercizi), la violazione può determinare la sospensione o la revoca della licenza da parte del questore ai sensi dell'art. 100 TULPS, qualora la condotta risulti incompatibile con i requisiti di affidabilità richiesti per la gestione di un pubblico esercizio.

Sul piano lavoristico, il lavoratore che abbia ricevuto retribuzione in alcolici mantiene il diritto a ricevere l'equivalente in denaro, poiché il pagamento in natura non estingue l'obbligazione retributiva laddove la modalità utilizzata sia vietata dalla legge.

Attualità della norma

Per quanto apparentemente anacronistica, la disposizione mantiene una propria rilevanza pratica in determinati contesti: piccole aziende vitivinicole che corrispondono parte del compenso con bottiglie di vino, cantine o distillerie che «pagano» prestazioni occasionali con il proprio prodotto. Il divieto opera anche in questi casi, e l'autorità di pubblica sicurezza può intervenire su segnalazione degli organi ispettivi del lavoro.

Casi pratici

Caso 1: Il cantiniere pagato in vino dal produttore

Tizio, titolare di una piccola cantina agricola, corrisponde a Sempronio, suo dipendente stagionale, una retribuzione mensile in parte in denaro e in parte in dodici bottiglie di vino di propria produzione. Sempronio, ritenendo vantaggioso l'accordo, non si lamenta. In sede di visita ispettiva, l'Ispettorato del Lavoro accerta la violazione dell'art. 104 TULPS: il pagamento parziale in vino è illecito a prescindere dal consenso del lavoratore. Tizio riceve una sanzione amministrativa e viene diffidato a corrispondere in denaro l'equivalente delle bottiglie già consegnate.

Caso 2: Premio di produzione in grappa a un operaio di distilleria

Caia, titolare di una piccola distilleria artigianale, decide di riconoscere ai propri dipendenti un premio di fine anno sotto forma di alcune bottiglie di grappa di produzione aziendale. Gli operai accettano con favore. L'Ispettorato, informato da una segnalazione anonima, verifica che il premio non è stato convertito in denaro ma corrisposto integralmente in bevanda alcolica. La violazione dell'art. 104 TULPS è contestata a Caia: il premio avrebbe dovuto essere erogato in denaro o in beni non alcolici.

Caso 3: Compenso occasionale in birra artigianale

Sempronio, titolare di un birrificio artigianale, si avvale saltuariamente di Tizio per lavori di manutenzione dei locali. Invece di corrispondere un compenso in denaro, pattuisce verbalmente di pagarlo con una certa quantità di birra. In seguito a un controllo della Polizia Locale in raccordo con l'Ispettorato del Lavoro, la situazione viene accertata. Nonostante il rapporto non sia inquadrabile come lavoro subordinato in senso stretto, la norma dell'art. 104 TULPS viene applicata in via estensiva alla corresponsione di qualsiasi corrispettivo per prestazione di lavoro in bevande alcoliche.

Domande frequenti

Il divieto si applica anche se il lavoratore acconsente a essere pagato in alcolici?

Sì. Il divieto è assoluto e inderogabile: il consenso del lavoratore non ha alcuna efficacia sanante. Qualsiasi accordo che preveda il pagamento in bevande alcoliche è nullo e il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione in denaro.

È vietato regalare bottiglie di vino ai dipendenti come liberalità?

No. Il divieto riguarda la corresponsione di bevande alcoliche come componente della retribuzione (salario, stipendio, premio, cottimo). Una liberalità occasionale non connessa alla retribuzione dovuta (ad esempio un omaggio natalizio) non integra la fattispecie.

Cosa può fare il lavoratore se riceve la retribuzione in alcolici?

Il lavoratore può rivolgersi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per segnalare la violazione. Ha inoltre diritto di agire in via civile per ottenere la differenza tra quanto dovuto in denaro e quanto ricevuto in natura, con rivalutazione e interessi.

Il divieto riguarda anche le bevande a bassa gradazione, come birra o sidro?

Sì. L'art. 104 TULPS vieta la corresponsione di retribuzione in bevande alcoliche 'di qualsiasi specie', senza distinzioni di gradazione. Anche la birra o il sidro rientrano nel divieto.

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che viola l'art. 104 TULPS?

Il datore è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981. Se titolare di licenza di pubblica sicurezza, rischia altresì la sospensione o la revoca della licenza da parte del questore in caso di violazioni gravi o reiterate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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