← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Impone a fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi l'obbligo di munirsi di licenza del Questore per esercitare l'attività.
  • Chi domanda la licenza deve provare l'iscrizione nei ruoli fiscali per l'industria o il commercio di preziosi, ovvero dimostrare il motivo della mancata iscrizione.
  • La licenza ha durata annuale, fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.
  • È valida per tutti gli esercizi di vendita appartenenti alla stessa persona o ditta, anche in località diverse.
  • L'obbligo riguarda anche i commercianti e fabbricanti stranieri e i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, tenuti a provare la propria qualità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, … hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Commento

Ratio: prevenire ricettazione e riciclaggio attraverso i metalli preziosi

L'articolo 127 sottopone il commercio degli oggetti preziosi a un controllo di pubblica sicurezza più intenso rispetto a quello previsto per il commercio ordinario. La ragione è evidente: oro, argento, platino, pietre preziose e gioielli sono beni di grande valore, facilmente occultabili e rivendibili, e dunque tradizionalmente esposti a fenomeni di ricettazione, furto e riciclaggio di proventi illeciti. La licenza del Questore consente all'autorità di conoscere chi opera nel settore, di verificarne l'affidabilità e di collegare l'attività agli obblighi di tracciabilità delle operazioni che caratterizzano questo mercato.

I soggetti obbligati

L'obbligo grava sui fabbricanti, sui commercianti e sui mediatori di oggetti preziosi. Si tratta di una platea ampia, che comprende gioiellerie, laboratori orafi, grossisti, banchi compro-oro e ogni soggetto che professionalmente produca, venda o intermedi beni preziosi. La licenza è personale o riferita alla ditta, e presuppone il possesso dei requisiti soggettivi generali richiamati dal sistema delle autorizzazioni di polizia: l'autorità può negarla a chi non offra garanzie di affidabilità ai sensi dell'articolo 11 del TULPS.

La prova dell'iscrizione fiscale

Il secondo comma richiede che il richiedente provi l'iscrizione nei ruoli per l'industria o il commercio di oggetti preziosi (originariamente l'imposta di ricchezza mobile e le tasse di esercizio e rivendita), ovvero dimostri il motivo della mancata iscrizione. Pur essendo formulato con riferimento a tributi storici oggi superati, il comma esprime un principio ancora attuale: l'attività deve essere fiscalmente regolare e dichiarata, perché la licenza di polizia non può avallare un commercio sommerso. Nella prassi odierna la prova si traduce nella dimostrazione della regolare posizione fiscale e camerale dell'impresa.

Durata annuale e validità per più esercizi

La licenza ha durata annuale: scade il 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata, indipendentemente dal mese di emissione, e deve quindi essere rinnovata di anno in anno. La scelta del termine fisso semplifica i controlli periodici sull'attività. La licenza è inoltre unica per la ditta: copre tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se ubicati in località diverse. Non occorre dunque un titolo per ciascun punto vendita, purché la titolarità sia la stessa.

Operatori stranieri, agenti e rappresentanti

L'ultimo comma estende l'obbligo della licenza ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendano commerciare nel territorio dello Stato oggetti preziosi da essi importati, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Queste figure devono provare la propria qualità mediante certificato dell'autorità del luogo in cui ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana. La disposizione mira a evitare che, attraverso la rete di vendita di operatori esteri, si introducano sul mercato nazionale beni preziosi sottratti al controllo.

Rapporti con la disciplina di settore e profili sanzionatori

L'articolo 127 va coordinato con la disciplina speciale dei metalli preziosi (titoli, marchi di identificazione, punzonatura) e con la normativa antiriciclaggio, che impone agli operatori del settore obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette, particolarmente stringenti per i banchi compro-oro. Sul piano sanzionatorio, l'esercizio del commercio di oggetti preziosi senza la licenza del Questore integra l'esercizio di attività in difetto del titolo prescritto dal TULPS, con le relative conseguenze penali e amministrative e il possibile ordine di cessazione dell'attività.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di una gioielleria

Tizio apre una gioielleria e ritiene sufficienti le autorizzazioni commerciali ordinarie. In realtà, trattandosi di commercio di oggetti preziosi, deve munirsi anche della specifica licenza del Questore prevista dall'articolo 127, dimostrando la regolarità della propria posizione fiscale e camerale. La licenza scadrà il 31 dicembre e dovrà essere rinnovata di anno in anno. Se Tizio aprirà un secondo punto vendita con la stessa ditta, non avrà bisogno di una nuova licenza, perché quella in suo possesso copre tutti gli esercizi della medesima ditta anche in località diverse.

Caso 2: Banco compro-oro privo di licenza

Caia avvia un'attività di acquisto di oro usato dal pubblico. Pensa che basti la SCIA commerciale, ma il compro-oro rientra nel commercio di oggetti preziosi e richiede la licenza del Questore ai sensi dell'articolo 127, oltre al rispetto della disciplina antiriciclaggio. Operando senza il titolo, Caia esercita l'attività in difetto della licenza prescritta dal TULPS e si espone alle sanzioni e alla cessazione dell'attività, indipendentemente dalla regolarità degli acquisti.

Caso 3: Rappresentante di una ditta estera

Sempronio è agente in Italia di una ditta straniera che importa gioielli. Visita i rivenditori per raccogliere ordini. Anche se non vende al pubblico, l'articolo 127 lo assoggetta all'obbligo della licenza in quanto rappresentante di un operatore estero di preziosi, e gli impone di provare la propria qualità con certificato dell'autorità del luogo di sede della ditta, vistato dall'autorità consolare italiana. Senza questi titoli, l'attività di intermediazione è irregolare.

Domande frequenti

Chi vende oggetti preziosi deve avere una licenza specifica?

Sì. L'articolo 127 TULPS impone a fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi di munirsi della licenza del Questore, in aggiunta alle ordinarie autorizzazioni commerciali. La licenza serve a prevenire ricettazione, furto e riciclaggio attraverso il mercato dei metalli e delle pietre preziose.

Quanto dura la licenza per il commercio di oggetti preziosi?

La licenza ha durata annuale: scade il 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata, indipendentemente dal mese di emissione, e deve essere rinnovata ogni anno. Il termine fisso facilita i controlli periodici sull'attività.

Serve una licenza per ogni punto vendita di gioielleria?

No. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla stessa persona o alla stessa ditta, anche se si trovano in località diverse. Non occorre quindi un titolo distinto per ciascun punto vendita, purché la titolarità sia la medesima.

Il compro-oro rientra nella disciplina dell'articolo 127?

Sì. I banchi compro-oro commerciano oggetti preziosi e necessitano della licenza del Questore prevista dall'articolo 127, oltre al rispetto della stringente normativa antiriciclaggio, con obblighi di adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette.

Cosa devono fare gli operatori stranieri di oggetti preziosi in Italia?

Commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che vendono in Italia oggetti preziosi importati, nonché i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, devono munirsi della licenza e provare la propria qualità con certificato dell'autorità del luogo di sede della ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Cosa rischia chi vende oggetti preziosi senza licenza?

L'esercizio del commercio di oggetti preziosi senza la licenza del Questore integra l'esercizio di un'attività in difetto del titolo prescritto dal TULPS, con le relative sanzioni penali e amministrative e il possibile ordine di cessazione dell'attività.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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