Testo dell'articoloVigente
Art. 112 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. (40)
È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.
L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (13)
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e contesto storico-sistematico
L'art. 112 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) si inserisce nel Titolo VII dedicato alle tipografie, fotografie, incisorie ed arti affini e alla circolazione degli stampati. La norma nasce in un contesto ordinamentale incentrato sul controllo statale dell'informazione e della moralità pubblica: il legislatore fascista intendeva presidiare, in modo unitario, sia i contenuti politicamente sovversivi sia quelli ritenuti lesivi del buon costume. A distanza di quasi un secolo, la disposizione ha subito significative erosioni applicative per effetto della Costituzione repubblicana, che all'art. 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, e dell'evoluzione della legislazione speciale.
Analisi del contenuto normativo
Il primo comma individua un doppio oggetto del divieto. Da un lato, il materiale politicamente sensibile: scritti, disegni, immagini od altri oggetti contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti, ovvero lesivi del prestigio dello Stato, delle istituzioni o del sentimento nazionale. Questa parte è oggi di applicazione residuale, poiché la Corte Costituzionale ha progressivamente ridimensionato le fattispecie che comprimevano la libertà di espressione. Dall'altro lato, il materiale osceno o contrario alla pubblica decenza, con specifica menzione degli oggetti che divulghino metodi anticoncezionali o abortivi. Su questo secondo profilo, l'evoluzione normativa - in particolare la L. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza - ha profondamente modificato il quadro di riferimento, rendendo lecita la divulgazione medico-scientifica in materia.
Il secondo comma estende il divieto al commercio clandestino, alla distribuzione e all'esposizione pubblica, colpendo dunque non solo la produzione ma anche la fase distributiva. La clandestinità non è requisito necessario per integrare il divieto, come chiarito dalla congiunzione «anche se»: la pubblicità dell'attività non ne esclude la rilevanza.
Il sequestro amministrativo
Il terzo comma attribuisce all'autorità locale di pubblica sicurezza la facoltà di disporre sequestro amministrativo in via cautelare. Si tratta di una misura preventiva distinta dal sequestro penale disciplinato dal codice di procedura penale: non presuppone l'avvio di un procedimento penale né l'intervento dell'autorità giudiziaria. Il carattere facoltativo («ha facoltà») rimette la valutazione al questore o al commissario di p.s., secondo il principio di opportunità amministrativa. Il sequestro deve però essere sorretto da motivazione adeguata e può essere impugnato dinanzi al TAR competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010.
Rapporti con le norme penali e speciali
L'art. 112 TULPS non è una norma penale autonoma ma una disposizione di ordine pubblico che si affianca al sistema sanzionatorio del codice penale (artt. 528 ss. c.p. sulla pubblicazione oscena) e alle leggi speciali. La violazione dei divieti ivi previsti integra, a seconda dei casi, illeciti amministrativi o penali: l'art. 17 del Regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940) precisa le modalità operative. Va segnalato che la parte della norma relativa alla pubblicizzazione di metodi anticoncezionali è oggi in larga misura inapplicata alla luce del mutato quadro normativo e costituzionale.
Profili pratici e attualità
Nella prassi contemporanea, l'art. 112 mantiene rilevanza soprattutto per il sequestro amministrativo di materiale osceno in senso stretto (fotografie, video, oggetti), in coordinamento con le norme sulla pornografia minorile (L. 269/1998 e D.Lgs. 196/2003) e il codice delle comunicazioni elettroniche per i contenuti digitali. Il riferimento al commercio clandestino trova applicazione in operazioni di polizia amministrativa nei confronti di bancarelle o esercizi commerciali che espongano materiale considerato osceno. Il profilo relativo agli «ordinamenti politici costituiti» è invece pressoché lettera morta, stante la copertura costituzionale del diritto di critica e di satira politica.
Casi pratici
Caso 1: Sequestro di materiale osceno in un esercizio commerciale
Tizio gestisce un negozio di articoli erotici e, nel corso di un'ispezione, gli agenti di pubblica sicurezza rinvengono in vetrina oggetti figurati ritenuti offensivi della pubblica decenza, esposti in modo visibile anche ai minori. Il questore, valutata la situazione, emette decreto di sequestro amministrativo ex art. 112, terzo comma, TULPS nei confronti degli oggetti esposti. Tizio impugna il provvedimento dinanzi al TAR, contestando l'asserito carattere osceno del materiale. Il giudice amministrativo verifica la proporzionalità della misura e la congruità della motivazione, confermando il sequestro limitatamente agli articoli esposti nella vetrina prospiciente la pubblica via.
Caso 2: Distribuzione di materiale politico vietato
Caia viene sorpresa a distribuire volantini contenenti immagini ritenute dall'autorità lesive del prestigio delle istituzioni. La polizia procede al fermo del materiale e riferisce al questore, il quale valuta l'attivazione del sequestro amministrativo. Tuttavia, acquisito il parere dell'ufficio legale della Questura, l'autorità ritiene che il contenuto, pur critico nei confronti di organi istituzionali, rientri nell'esercizio del diritto di critica tutelato dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, e dispone la restituzione del materiale a Caia, archiviando la pratica.
Caso 3: Importazione di oggetti proibiti a scopo commerciale
Sempronio importa dall'estero un quantitativo di pubblicazioni e oggetti figurati che, secondo l'Agenzia delle dogane, presentano carattere osceno e potenziale lesività della pubblica decenza. Gli oggetti vengono bloccati alla frontiera e segnalati all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Il questore dispone il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 112 TULPS. Sempronio, che intendeva commercializzare il materiale, si ritrova impossibilitato a recuperarlo e valuta l'impugnativa, dovendo però dimostrare la liceità del materiale alla luce della normativa vigente.
Domande frequenti
Il sequestro amministrativo ex art. 112 TULPS richiede un provvedimento del giudice?
No. Il sequestro amministrativo è disposto direttamente dall'autorità locale di pubblica sicurezza (questore o commissario) senza necessità di un previo provvedimento dell'autorità giudiziaria. È una misura preventiva autonoma, impugnabile dinanzi al TAR.
L'art. 112 TULPS è ancora applicabile alla divulgazione di informazioni sui contraccettivi?
In larga misura no. La L. 194/1978 ha reso lecita l'informazione sui metodi contraccettivi e sull'interruzione di gravidanza in ambito medico-scientifico. La disposizione del 1931 è oggi inapplicata su questo specifico profilo, che contrasta con i principi costituzionali e con la legislazione speciale successiva.
Quali sono le sanzioni penali collegate alla violazione dell'art. 112?
La violazione dei divieti dell'art. 112 può integrare i reati di pubblicazioni e spettacoli osceni previsti dagli artt. 528 e seguenti del codice penale, nonché reati speciali in materia di pornografia minorile. Il TULPS prevede altresì sanzioni amministrative nella parte sanzionatoria del testo unico.
Il divieto riguarda anche i contenuti digitali e online?
Il testo letterale dell'art. 112 fa riferimento a scritti, disegni, immagini e oggetti fisici. Per i contenuti digitali operano normative speciali (D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico, normativa AGCOM, regolamento europeo DSA), che costituiscono lex specialis rispetto alla norma del 1931.
Chi può disporre il sequestro amministrativo ex art. 112 TULPS?
L'autorità locale di pubblica sicurezza, ossia il questore o, nei comuni privi di questura, il commissario di pubblica sicurezza o il sindaco quale ufficiale di governo. La competenza è territoriale e il provvedimento deve essere motivato.
Il commercio lecito di materiale per adulti può comunque essere sottoposto a sequestro?
Sì, qualora il materiale sia ritenuto offensivo della pubblica decenza o osceno ai sensi delle norme vigenti. Tuttavia, l'autorità deve valutare il contesto (esercizio commerciale per soli adulti, assenza di esposizione pubblica ai minori) e motivare adeguatamente la misura restrittiva, pena l'annullamento in sede amministrativa.