Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 94 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’autorizzazione di cui all’art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo prescriveva la tenuta di un registro delle camere locate da parte dei titolari di strutture ricettive, con annotazione delle generalità degli ospiti.
  • Il registro doveva essere esibito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza per i controlli sul territorio.
  • Abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha sostituito il sistema cartaceo con modalità di comunicazione telematica.

L'art. 94 del TULPS si inseriva nell'apparato di controllo della mobilità delle persone sul territorio nazionale, imponendo ai gestori di strutture ricettive la tenuta di un apposito registro su cui annotare i dati identificativi degli ospiti (nome, cognome, data e luogo di nascita, provenienza, destinazione). Il registro costituiva uno strumento di verifica immediata a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha riformato la disciplina delle comunicazioni alloggiati adeguandola all'era informatica. Il sistema del registro cartaceo è stato progressivamente sostituito dalla comunicazione telematica obbligatoria attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, introdotto per le strutture ricettive in attuazione delle disposizioni rimaste in vigore del TULPS (artt. 109 e ss.).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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