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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 94 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’autorizzazione di cui all’art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 94 del TULPS si inseriva nell'apparato di controllo della mobilità delle persone sul territorio nazionale, imponendo ai gestori di strutture ricettive la tenuta di un apposito registro su cui annotare i dati identificativi degli ospiti (nome, cognome, data e luogo di nascita, provenienza, destinazione). Il registro costituiva uno strumento di verifica immediata a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha riformato la disciplina delle comunicazioni alloggiati adeguandola all'era informatica. Il sistema del registro cartaceo è stato progressivamente sostituito dalla comunicazione telematica obbligatoria attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, introdotto per le strutture ricettive in attuazione delle disposizioni rimaste in vigore del TULPS (artt. 109 e ss.).