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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 94 del TULPS si inseriva nell'apparato di controllo della mobilità delle persone sul territorio nazionale, imponendo ai gestori di strutture ricettive la tenuta di un apposito registro su cui annotare i dati identificativi degli ospiti (nome, cognome, data e luogo di nascita, provenienza, destinazione). Il registro costituiva uno strumento di verifica immediata a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha riformato la disciplina delle comunicazioni alloggiati adeguandola all'era informatica. Il sistema del registro cartaceo è stato progressivamente sostituito dalla comunicazione telematica obbligatoria attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, introdotto per le strutture ricettive in attuazione delle disposizioni rimaste in vigore del TULPS (artt. 109 e ss.).