In sintesi
- L'art. 101 TULPS vieta di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, separando nettamente la funzione dell'esercizio commerciale da attività tipicamente lavoristiche.
- Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche è vietato impiegare minori di 18 anni, salva la deroga per i familiari dell'esercente.
- Il divieto di impiego dei minori tutela la salute e lo sviluppo psicofisico dei giovani lavoratori, impedendo l'esposizione prolungata ad ambienti caratterizzati dalla vendita e consumo di alcol.
- L'eccezione per i congiunti dell'esercente riflette la tradizione dell'impresa familiare, pur non esonerando dal rispetto delle altre norme di tutela del lavoro minorile.
- Il terzo comma risulta abrogato dalla L. 26 aprile 1934, n. 653, che ha assorbito la disciplina specifica nel corpus normativo sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 101 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente. 1 5
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
. 1 5
Stesso numero, altri codici
- Art. 101 Cod. Amb. — criteri generali della disciplina degli scarichi
- Art. 101 D.Lgs. 159/2011 — Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
- Art. 101 D.Lgs. 209/2005 — Libri e registri obbligatori
- Art. 101 D.Lgs. 42/2004 — Istituti e luoghi della cultura
- Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita
- Articolo 101 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico della norma
L'art. 101 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) si inserisce nel titolo dedicato ai pubblici esercizi e si propone un duplice obiettivo: separare il pubblico esercizio dalla funzione di intermediazione del lavoro e proteggere i minori dal contatto con ambienti in cui si vendono bevande alcoliche. La norma riflette la concezione dell'epoca, in cui il pubblico esercizio — osteria, trattoria, mescita — era luogo di aggregazione di categorie operaie e poteva diventare sede informale di reclutamento della manodopera o addirittura di pagamento delle retribuzioni, pratiche che il legislatore intendeva espressamente sopprimere per ragioni di ordine pubblico e di tutela dei lavoratori.
Il divieto di ufficio di collocamento nei pubblici esercizi
Il primo comma vieta che il locale di un pubblico esercizio venga adibito ad ufficio di collocamento o ad ufficio di pagamento delle mercedi. La ratio è duplice: da un lato, evitare che il datore di lavoro o l'intermediario utilizzino un luogo di mescita per raccogliere lavoratori, creando situazioni di pressione sociale o di abuso; dall'altro, impedire che le retribuzioni vengano erogate in ambienti che favoriscono il consumo di alcol — pratica che, storicamente, poteva indurre il lavoratore a spendere parte del salario sul posto immediatamente dopo la riscossione.
L'espressione pubblico esercizio va intesa, nel sistema del TULPS, in senso ampio: comprende tutte le attività aperte al pubblico soggette a licenza ai sensi degli artt. 86 e seguenti. Il divieto opera a prescindere dalla temporaneità o dalla saltuarietà dell'uso: anche un singolo episodio di pagamento delle mercedi nel locale configura la violazione.
Il divieto di impiego di minori nella vendita di bevande alcoliche
Il secondo comma vieta di impiegare, negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche, lavoratori minori di diciotto anni. La soglia dei 18 anni — più elevata rispetto alla generica età lavorativa minima — è giustificata dalla particolare pericolosità dell'ambiente: la costante esposizione all'alcol, le ore notturne tipiche di questi esercizi e il contatto con una clientela variegata rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo psicofisico del minore.
La deroga per i familiari dell'esercente costituisce il riconoscimento normativo dell'impresa familiare: il figlio minore che collabora nella bottega di famiglia era, e per certi versi rimane, una figura tradizionale nell'economia locale. Tale deroga non implica tuttavia l'esonero totale da ogni tutela: le norme generali sul lavoro minorile (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, e ss. mm. ii., che ha recepito la direttiva 94/33/CE) continuano ad applicarsi, vietando ad esempio di adibire il minorenne a lavori notturni o a compiti pregiudizievoli per la salute.
Il terzo comma abrogato
Il terzo comma, abrogato dalla L. 26 aprile 1934, n. 653 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), conteneva ulteriori prescrizioni speciali per gli esercizi in cui si somministravano bevande. La legge del 1934 ha centralizzato la disciplina, rendendo superflua la disposizione nel TULPS.
Profili sanzionatori e raccordo con la normativa vigente
La violazione dei divieti di cui all'art. 101 costituisce illecito amministrativo ai sensi degli artt. 17 e seguenti del TULPS, nonché dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni accessorie possono includere la sospensione o la revoca della licenza di pubblica sicurezza da parte del questore, ai sensi dell'art. 100 TULPS, quando la violazione riveli una gestione incompatibile con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Sul fronte lavoristico, l'impiego illecito di un minore in un esercizio di vendita di alcolici espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 345/1999 e, ove ricorrano i presupposti, a quelle penali in tema di impiego illegale di minori. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è l'organo primariamente competente per l'accertamento, senza escludere la competenza della polizia amministrativa in sede di controllo degli esercizi pubblici.
Applicazione pratica
Nella prassi operativa, il divieto di collocamento e pagamento delle mercedi nel locale è oggi scarsamente applicato in quanto le forme moderne di pagamento dello stipendio (bonifico bancario, assegno) hanno di fatto eliminato il fenomeno. Mantiene invece piena vitalità applicativa il divieto di impiego dei minori negli esercizi alcolici, controllo che viene esercitato dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza in sede di ispezione degli esercizi pubblici, spesso in raccordo con l'Ispettorato del Lavoro.
Casi pratici
Caso 1: Impiego del figlio minorenne nel bar di famiglia
Tizio, titolare di un bar con licenza per la vendita di bevande alcoliche, impiega il figlio sedicenne Sempronio dietro il bancone nei pomeriggi feriali per servire i clienti, incluse le bibite alcoliche. In sede di ispezione, gli agenti di polizia amministrativa contestano la violazione del secondo comma dell'art. 101 TULPS. Tizio invoca la deroga per i familiari dell'esercente. L'organo accertatore verifica che Sempronio è figlio dell'esercente e che il rapporto è di collaborazione familiare non retribuita: in tale ipotesi la deroga è applicabile, ma resta fermo il divieto di adibire il minore a lavoro notturno ai sensi del D.Lgs. n. 345/1999.
Caso 2: Pagamento degli operai nella sala dell'osteria
Caia, titolare di un'osteria con licenza di pubblica sicurezza, consente ogni venerdì sera che il capocantiere di un'impresa edile contigua distribuisca le buste paga agli operai nel locale, per poi rifornirsi di bevande. In seguito a un esposto, la Questura avvia un procedimento amministrativo: il locale viene qualificato come «ufficio di pagamento delle mercedi», in violazione dell'art. 101, primo comma, TULPS. Caia riceve una diffida e rischia la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 100 TULPS, non avendo impedito l'uso improprio dei locali.
Caso 3: Cameriere diciassettenne assunto in una discoteca
Sempronio, titolare di una discoteca autorizzata alla somministrazione di alcolici, assume Caia, diciassettenne, come cameriera con contratto part-time serale. L'Ispettorato del Lavoro, intervenuto congiuntamente alla Polizia di Stato, contesta la violazione del secondo comma dell'art. 101 TULPS, rilevando che Caia non è familiare dell'esercente. Sempronio viene sanzionato amministrativamente e la questura valuta la sospensione della licenza, atteso che l'esercizio ha già ricevuto in passato una contestazione analoga.
Domande frequenti
Un minore di 18 anni può mai lavorare in un bar o un'osteria?
Il divieto riguarda specificamente gli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche. Fa eccezione il familiare dell'esercente (figlio, coniuge, ecc.) che collabora nell'attività di famiglia, ma restano fermi i divieti generali sul lavoro minorile, in particolare quello notturno.
Cosa si intende per 'pubblico esercizio adibito a ufficio di collocamento'?
Si intende qualsiasi utilizzo del locale per raccogliere lavoratori, assegnarli a datori di lavoro o corrispondere loro le retribuzioni. Non è necessario che l'uso sia stabile: anche episodi isolati integrano la fattispecie.
Quali sanzioni rischiano i titolari che violano l'art. 101 TULPS?
Le violazioni sono illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981. In caso di particolare gravità o reiterazione, il questore può sospendere o revocare la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 100 TULPS.
Il divieto di pagamento delle mercedi vale anche per i pagamenti elettronici effettuati all'interno del locale?
La norma è rimasta formalmente invariata. L'interpretazione prevalente estende il divieto a qualsiasi modalità con cui il locale venga sistematicamente usato come luogo per l'erogazione di retribuzioni, indipendentemente dal mezzo di pagamento.
Chi è competente a controllare il rispetto dell'art. 101 TULPS?
Il controllo è condiviso tra la Polizia di Stato e i Carabinieri (per il profilo di pubblica sicurezza) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (per il profilo lavoristico). In sede di ispezione congiunta, entrambi i profili possono essere accertati contemporaneamente.
Vedi anche