In sintesi
- Chi intende esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione di supporti audiovisivi (nastri, dischi, videocassette, musicassette e simili) deve dare preventivo avviso al questore.
- Il questore rilascia ricevuta dell'avviso e iscrive il soggetto in un apposito registro, attestando l'eseguita iscrizione.
- L'obbligo si applica anche a chi intende soltanto detenere tali supporti ai fini delle attività elencate, anche senza commercializzarli direttamente.
- Il secondo periodo dell'articolo è stato soppresso dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35), nell'ambito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75-bis TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
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Stesso numero, altri codici
- Art. 75-bis D.Lgs. 159/2011 — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
- Art. 75 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento
- Art. 75-bis DPR 602/1973 — Dichiarazione stragiudiziale del terzo
- Art. 75-bis L. 689/1981 — (Disposizioni relative ai reati militari)
- Art. 75-bis T.U. Stupefacenti — Misure a tutela della sicurezza pubblica per uso personale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico della norma
L'articolo 75-bis è stato introdotto nel TULPS in un'epoca in cui il commercio di supporti audiovisivi fisici rappresentava un settore ad alto rischio di contraffazione e duplicazione abusiva. La norma si inserisce nel sistema di controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza su attività economiche suscettibili di favorire la circolazione di materiale illegalmente riprodotto (pirateria audiovisiva), nonché — in una prospettiva più ampia — di materiale osceno o comunque pericoloso per l'ordine pubblico.
L'obbligo di avviso al questore e di iscrizione in un registro speciale si collocava in un quadro normativo di contrasto alla pirateria audiovisiva che comprendeva anche le disposizioni della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) e successivamente del D.Lgs. 68/2003 (recepimento Direttiva InfoSoc). L'intento era quello di rendere tracciabili gli operatori del settore, così da facilitare le verifiche e le indagini in caso di commercio di materiale illegalmente riprodotto.
Analisi del contenuto residuo dopo le modifiche del 2012
Il D.L. 5/2012 (cd. «decreto semplificazioni») ha soppresso il secondo periodo dell'articolo, alleggerendo significativamente gli obblighi formali a carico degli operatori del settore. Rimane in vigore il primo periodo, che prevede il sistema dell'avviso preventivo al questore con iscrizione in registro.
Le attività soggette all'obbligo sono elencate in modo analitico: produzione (realizzazione ex novo), duplicazione (copia su supporto fisico), riproduzione (registrazione di segnale), vendita (cessione a titolo definitivo), noleggio (cessione temporanea dietro corrispettivo), cessione a qualsiasi titolo (formula residuale che copre permuta e comodato). Il riferimento ai supporti fisici — nastri, dischi, videocassette, musicassette — riflette la tecnologia dell'epoca di introduzione della norma, ma la formula «altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi» consente un'interpretazione evolutiva che potrebbe ricomprendere i CD, i DVD e i Blu-ray Disc.
L'elemento teleologico: «a fini di lucro»
L'ambito di applicazione è limitato alle attività esercitate a fini di lucro. Restano pertanto fuori dall'obbligo le copie private per uso personale (nei limiti consentiti dalla legge sul diritto d'autore), le attività svolte gratuitamente da enti culturali o associazioni senza finalità commerciali, nonché la semplice detenzione di supporti per uso esclusivamente privato.
Attualità applicativa e impatto della digitalizzazione
Con il progressivo tramonto dei supporti fisici in favore della distribuzione digitale in streaming e download, la portata pratica dell'art. 75-bis si è notevolmente ridotta. Le piattaforme di distribuzione digitale operano sulla base di licenze contrattuali con i titolari dei diritti e di normative settoriali specifiche (direttiva Copyright 2019/790/UE, recepita con D.Lgs. 177/2021), che hanno sostanzialmente soppiantato il sistema di controllo preventivo contemplato dall'articolo in esame per il segmento fisico del mercato.
Nondimeno, il commercio di supporti fisici (vinili, DVD da collezione, prodotti speciali) non è scomparso, e per chi esercita tale attività a fini di lucro l'obbligo di avviso al questore rimane formalmente in vigore.
Rapporti con altre norme
L'art. 75-bis va coordinato con la L. 633/1941 in materia di diritto d'autore (e in particolare con le norme penali che puniscono la riproduzione abusiva), con il D.Lgs. 68/2003 e con il D.Lgs. 177/2021. Sul piano della normativa di pubblica sicurezza, si connette all'art. 75 TULPS (commercio di oggetti preziosi) e alla disciplina generale delle licenze di commercio.
Casi pratici
Caso 1: Negozio di compravendita di CD e DVD usati
Tizio apre un esercizio commerciale dedito alla compravendita di CD musicali e DVD cinematografici usati. Prima di iniziare l'attività, deve presentare al questore della provincia un avviso preventivo indicando l'indirizzo del negozio, la natura dell'attività e i propri dati identificativi. Il questore rilascia ricevuta e iscrive Tizio nell'apposito registro. Solo dopo aver ottenuto la ricevuta di iscrizione Tizio può avviare l'attività commerciale.
Caso 2: Mercatino dell'usato con vendita occasionale di videocassette
Caia partecipa periodicamente a mercatini dell'usato e intende vendere, tra gli altri oggetti, alcune videocassette di cui è in possesso. Poiché la vendita è episodica e non costituisce un'attività esercitata con carattere professionale e a fini di lucro nel senso dell'art. 75-bis TULPS, Caia non è tenuta a presentare l'avviso al questore. Diverso sarebbe il caso in cui Caia aprisse uno stand fisso dedicato esclusivamente alla vendita di supporti audiovisivi con frequenza e scopo di guadagno sistematico.
Caso 3: Servizio di duplicazione professionale di DVD
Sempronio gestisce un laboratorio artigianale che offre, a pagamento, servizi di duplicazione professionale di DVD per conto terzi (es. per aziende che realizzano presentazioni aziendali su supporto fisico). L'attività di duplicazione a fini di lucro rientra pienamente nell'ambito dell'art. 75-bis TULPS. Sempronio deve presentare avviso preventivo al questore e iscriversi nel registro prima di accettare commissioni. Dovrà anche verificare che i contenuti duplicati siano privi di diritti d'autore altrui, per non incorrere nelle sanzioni della L. 633/1941.
Domande frequenti
Chi deve presentare l'avviso al questore ai sensi dell'art. 75-bis TULPS?
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione di supporti audiovisivi fisici (nastri, dischi, videocassette, DVD e simili), ovvero chiunque intenda detenere tali supporti ai fini dello svolgimento di tali attività.
L'obbligo si applica anche al commercio online di DVD e CD?
In linea di principio sì, se il commercio riguarda supporti fisici e viene esercitato a fini di lucro con carattere professionale. Il canale di vendita (fisico o online) non incide sull'applicabilità della norma, che fa riferimento all'attività e non alla modalità di distribuzione.
Cosa ha soppresso il decreto semplificazioni del 2012?
Il D.L. 5/2012, convertito con L. 35/2012, ha soppresso il secondo periodo dell'articolo, che prevedeva ulteriori obblighi informativi o adempimenti aggiuntivi a carico degli operatori. Rimane in vigore il primo periodo con l'obbligo di avviso preventivo al questore e iscrizione nel registro.
La norma si applica alle piattaforme digitali di streaming musicale o video?
No, nella misura in cui tali piattaforme non distribuiscono supporti fisici. L'art. 75-bis TULPS fa riferimento a nastri, dischi, videocassette, musicassette e simili supporti materiali. La distribuzione digitale è disciplinata dalla normativa sul diritto d'autore e dalle direttive europee di settore.
Qual è la sanzione per chi non presenta l'avviso al questore?
L'omissione dell'avviso preventivo comporta l'applicazione delle sanzioni generali previste dal TULPS per chi esercita attività soggette a comunicazione senza adempiere all'obbligo. L'autorità di pubblica sicurezza può disporre la cessazione dell'attività e, nei casi più gravi, procedere ai sensi delle norme penali applicabili.
Vedi anche