Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 97 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 % del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 97 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». La legge 287/1991 ha realizzato una riforma organica del settore dei pubblici esercizi, adeguando la disciplina alle mutate condizioni economiche e sociali e spostando il baricentro regolatorio dall'autorità di pubblica sicurezza agli enti locali. L'art. 97 TULPS, ricompreso nel gruppo di disposizioni abrogate espressamente dalla novella del 1991, ha cessato di produrre effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della legge di riforma.