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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 95 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In ciascun comune o fazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.
Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.
Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.
Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all’avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l’avente causa provi l’effettivo trapasso dell’azienda.
In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall’art. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 95 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». Tale legge ha introdotto una disciplina organica e aggiornata in materia di apertura, gestione e vigilanza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, trasferendo la regolamentazione di settore dal corpus del TULPS a un sistema normativo autonomo fondato sul principio programmatorio e sulla pianificazione comunale. L'art. 95, unitamente ad altri articoli del TULPS nella medesima sezione (artt. 95-98), è stato confermato abrogato dalla legge 287/1991, che ne ha espressamente fatto menzione.