Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La riserva statale sui giochi e le scommesse
L'articolo 88 del TULPS è la norma chiave che collega la disciplina di pubblica sicurezza al sistema della riserva statale sui giochi e le scommesse. La raccolta di scommesse e l'esercizio di giochi con vincite in denaro non costituiscono, nel nostro ordinamento, attività economiche liberamente esercitabili: lo Stato si è riservato la facoltà di organizzarle e gestirle, affidandole a soggetti selezionati attraverso il sistema delle concessioni. L'articolo 88 traduce questo principio sul piano dei controlli di polizia, stabilendo che la licenza per l'esercizio delle scommesse possa essere rilasciata soltanto a chi sia già titolare, a monte, di una concessione o di un'autorizzazione statale, ovvero a chi operi per conto del concessionario in forza di un incarico fondato sulla stessa concessione.
Il doppio titolo: concessione e licenza
La caratteristica più rilevante della norma è la costruzione di un sistema a doppio titolo. Per esercitare lecitamente la raccolta di scommesse occorrono due requisiti cumulativi: in primo luogo la concessione (o l'autorizzazione) rilasciata dall'amministrazione competente, oggi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che individua i soggetti abilitati a organizzare e gestire le scommesse; in secondo luogo la licenza di pubblica sicurezza, che presidia i profili di ordine pubblico e di affidabilità soggettiva del titolare e dei locali. I due titoli operano su piani distinti ma collegati: la licenza non può prescindere dalla concessione, perché l'articolo 88 esclude espressamente che possa essere rilasciata a chi non sia concessionario, autorizzato o da questi incaricato. Viene così sbarrata la strada alla raccolta scommesse fondata su titoli esteri non riconosciuti o priva di qualsiasi concessione.
I concessionari e i soggetti incaricati
La norma identifica tre categorie di possibili destinatari della licenza: i concessionari, ossia i soggetti che hanno ottenuto direttamente dallo Stato il titolo a organizzare e gestire le scommesse; i soggetti autorizzati da Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva tale facoltà; e i soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione, in forza della stessa concessione o autorizzazione. Quest'ultima categoria comprende, nella prassi, gli esercenti che gestiscono i punti vendita e i centri di raccolta operando per conto del concessionario nell'ambito della rete distributiva da questo organizzata. È un meccanismo che consente la capillarità della rete, mantenendo però la responsabilità e il controllo in capo al concessionario titolare del rapporto con lo Stato.
La ratio di ordine pubblico e il contrasto al gioco illegale
La scelta di subordinare la raccolta di scommesse a un regime così rigoroso risponde a molteplici esigenze di interesse pubblico. Vi è anzitutto la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: il settore del gioco è storicamente esposto al rischio di infiltrazioni criminali, riciclaggio e attività illecite. Vi è poi l'interesse erariale, perché la raccolta autorizzata garantisce il prelievo fiscale e contrasta l'evasione tipica del gioco clandestino. Vi è infine la finalità di tutela del giocatore, attraverso la canalizzazione dell'offerta verso operatori controllati, soggetti a obblighi di trasparenza e di gioco responsabile. L'articolo 88 è quindi il cardine attorno al quale ruota la distinzione tra raccolta lecita e raccolta abusiva.
Profili pratici e sanzionatori
Sul piano applicativo, l'esercizio di scommesse senza concessione e senza licenza integra la raccolta abusiva, esponendo a conseguenze penali e amministrative e alla chiusura dell'attività. È in questa cornice che si collocano le numerose vicende relative ai cosiddetti centri di trasmissione dati e ai punti che operano per conto di operatori esteri privi di concessione italiana: la mancanza del titolo statale a monte impedisce, ai sensi dell'articolo 88, il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. La materia è inoltre fortemente influenzata dal diritto dell'Unione europea in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, che ha imposto nel tempo correttivi al sistema delle concessioni; resta però fermo, sul piano interno, il principio per cui la licenza di polizia presuppone un valido titolo concessorio. Chi intende operare nel settore deve quindi acquisire prima la concessione o l'incarico del concessionario e poi la licenza di pubblica sicurezza, verificando i requisiti soggettivi richiesti dal TULPS.
Casi pratici
Caso 1: Centro scommesse privo di concessione
Tizio apre un locale per la raccolta di scommesse sportive operando per conto di un operatore estero privo di concessione italiana. Chiede la licenza di pubblica sicurezza, ma l'autorità non può rilasciarla: l'articolo 88 consente la licenza soltanto ai concessionari, agli autorizzati o ai soggetti da questi incaricati in forza della concessione. Mancando il titolo statale a monte, l'attività di Tizio integra una raccolta abusiva, con le conseguenze sanzionatorie e la chiusura del punto.
Caso 2: Esercente incaricato dal concessionario
Caia stipula un contratto con una società concessionaria per gestire un punto vendita di scommesse nell'ambito della rete distributiva di quest'ultima. In forza dell'incarico fondato sulla concessione, Caia rientra tra i soggetti cui l'articolo 88 consente il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Dovrà comunque possedere i requisiti soggettivi richiesti dal TULPS: la legittimazione derivante dalla concessione non esonera dal controllo di affidabilità del titolare e dei locali.
Caso 3: Concessione scaduta e attività non più assistita dalla licenza
Sempronio gestisce regolarmente la raccolta di scommesse, ma la concessione su cui si fonda il suo incarico cessa di avere efficacia. Venuto meno il titolo statale a monte, l'attività non è più assistita dal presupposto richiesto dall'articolo 88: la licenza di pubblica sicurezza non può sopravvivere alla concessione che la legittima. Sempronio non può proseguire la raccolta fino al ripristino di un valido titolo concessorio o di un nuovo incarico da parte di un concessionario.
Domande frequenti
Chi può ottenere la licenza per l'esercizio delle scommesse?
La licenza può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da Ministeri o enti competenti, nonché ai soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione. Senza un titolo statale a monte la licenza non può essere rilasciata.
Basta la licenza di pubblica sicurezza per raccogliere scommesse?
No. Occorrono due titoli cumulativi: la concessione (o autorizzazione) statale, oggi rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e la licenza di pubblica sicurezza dell'articolo 88. La licenza presuppone la concessione e non può prescindere da essa.
Un punto che opera per un operatore estero può ottenere la licenza?
Se l'operatore estero è privo di concessione italiana, manca il titolo a monte richiesto dall'articolo 88 e la licenza non può essere rilasciata. La raccolta in tali condizioni integra una raccolta abusiva, con conseguenze penali e amministrative.
Perché la raccolta di scommesse è riservata allo Stato?
La riserva statale risponde a esigenze di ordine pubblico (contrasto a infiltrazioni criminali e riciclaggio), erariali (prelievo fiscale e lotta all'evasione) e di tutela del giocatore, canalizzando l'offerta verso operatori controllati e soggetti a obblighi di gioco responsabile.
Cosa succede se la concessione scade o viene revocata?
Venuto meno il titolo statale a monte, la licenza di pubblica sicurezza non può sopravvivere alla concessione che la legittima. L'attività di raccolta non può proseguire fino al ripristino di un valido titolo concessorio o di un nuovo incarico del concessionario.
Quali requisiti deve avere il titolare oltre alla concessione?
Oltre alla legittimazione derivante dalla concessione o dall'incarico, il titolare deve possedere i requisiti soggettivi di onorabilità e affidabilità richiesti dal TULPS (articoli 11 e seguenti). La concessione non esonera dal controllo di pubblica sicurezza sulla persona e sui locali.