Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Stesso numero, altri codici
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
- Art. 76 CAD — Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sis...
- Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 76 del TULPS (R.D. 773/1931) inseriva le agenzie di viaggio, turismo e affari nell'elenco delle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza. Il legislatore del 1931 muoveva dalla preoccupazione di tutelare i clienti da pratiche scorrette e frodi, ma anche di mantenere un controllo sull'afflusso e la circolazione di stranieri nel territorio nazionale, aspetto particolarmente sensibile nell'Italia degli anni Trenta.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che — nell'ambito della riforma Bassanini — ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di turismo, inclusa la disciplina e il controllo delle agenzie di viaggio e turismo. Il trasferimento ha comportato l'abrogazione delle norme del TULPS che prevedevano controlli di pubblica sicurezza su attività il cui presidio era meglio assicurato dalle autorità regionali e dalle regole di settore.
Il quadro normativo attuale è fondato sul D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) e sulle leggi regionali di disciplina delle agenzie di viaggio. Le agenzie sono iscritte in appositi registri regionali e devono possedere specifici requisiti professionali e finanziari (polizza assicurativa obbligatoria, fondo di garanzia). La direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici, recepita con D.Lgs. 62/2018, ha ulteriormente rafforzato la tutela del consumatore nel settore.