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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 76 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.
[Comma abrogato dalla L. 26 aprile 1934, n. 653](1) [Comma abrogato dalla L. 26 aprile 1934, n. 653](1)
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 76 del TULPS (R.D. 773/1931) inseriva le agenzie di viaggio, turismo e affari nell'elenco delle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza. Il legislatore del 1931 muoveva dalla preoccupazione di tutelare i clienti da pratiche scorrette e frodi, ma anche di mantenere un controllo sull'afflusso e la circolazione di stranieri nel territorio nazionale, aspetto particolarmente sensibile nell'Italia degli anni Trenta.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che - nell'ambito della riforma Bassanini - ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di turismo, inclusa la disciplina e il controllo delle agenzie di viaggio e turismo. Il trasferimento ha comportato l'abrogazione delle norme del TULPS che prevedevano controlli di pubblica sicurezza su attività il cui presidio era meglio assicurato dalle autorità regionali e dalle regole di settore.
Il quadro normativo attuale è fondato sul D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) e sulle leggi regionali di disciplina delle agenzie di viaggio. Le agenzie sono iscritte in appositi registri regionali e devono possedere specifici requisiti professionali e finanziari (polizza assicurativa obbligatoria, fondo di garanzia). La direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici, recepita con D.Lgs. 62/2018, ha ulteriormente rafforzato la tutela del consumatore nel settore.