Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Stesso numero, altri codici
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
- Art. 75 CAD — Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
- Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 75 del TULPS (R.D. 773/1931) rifletteva l'impostazione statalista e centralistica in materia di lavoro propria del periodo corporativo: le agenzie di collocamento e di mediazione della manodopera erano soggette a licenza di pubblica sicurezza, in una logica di controllo preventivo che tendeva a evitare abusi a danno dei lavoratori e fenomeni di caporalato organizzato.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel quadro del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro e politiche per l'impiego. Il collocamento pubblico, già oggetto di profonda crisi nel modello del monopolio statale, è stato progressivamente sostituito da un sistema misto pubblico-privato, con l'ingresso delle agenzie private per il lavoro a interinale (L. 196/1997) e poi la riforma organica operata dal D.Lgs. 276/2003.
Il quadro attuale è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi), che ha introdotto l'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro articolato per tipologia (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione). L'iscrizione all'Albo, tenuto dal Ministero del lavoro, costituisce il requisito abilitante per le agenzie private, sostituendo l'antiquata licenza di polizia del TULPS. I Centri per l'impiego pubblici sono gestiti dalle regioni tramite le proprie agenzie.