Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 75 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo disciplinava le agenzie di collocamento e mediazione di manodopera, subordinandone l'apertura e l'esercizio a licenza di pubblica sicurezza nel quadro del controllo statale sul mercato del lavoro.
  • La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di collocamento e politiche del lavoro nel contesto della riforma federalista degli anni Novanta.
  • La materia è oggi regolata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi) e, per le agenzie private, dall'iscrizione nell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro tenuto dal Ministero del lavoro.

L'articolo 75 del TULPS (R.D. 773/1931) rifletteva l'impostazione statalista e centralistica in materia di lavoro propria del periodo corporativo: le agenzie di collocamento e di mediazione della manodopera erano soggette a licenza di pubblica sicurezza, in una logica di controllo preventivo che tendeva a evitare abusi a danno dei lavoratori e fenomeni di caporalato organizzato.

La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel quadro del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro e politiche per l'impiego. Il collocamento pubblico, già oggetto di profonda crisi nel modello del monopolio statale, è stato progressivamente sostituito da un sistema misto pubblico-privato, con l'ingresso delle agenzie private per il lavoro a interinale (L. 196/1997) e poi la riforma organica operata dal D.Lgs. 276/2003.

Il quadro attuale è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi), che ha introdotto l'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro articolato per tipologia (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione). L'iscrizione all'Albo, tenuto dal Ministero del lavoro, costituisce il requisito abilitante per le agenzie private, sostituendo l'antiquata licenza di polizia del TULPS. I Centri per l'impiego pubblici sono gestiti dalle regioni tramite le proprie agenzie.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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