Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 75 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 75 del TULPS (R.D. 773/1931) rifletteva l'impostazione statalista e centralistica in materia di lavoro propria del periodo corporativo: le agenzie di collocamento e di mediazione della manodopera erano soggette a licenza di pubblica sicurezza, in una logica di controllo preventivo che tendeva a evitare abusi a danno dei lavoratori e fenomeni di caporalato organizzato.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel quadro del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro e politiche per l'impiego. Il collocamento pubblico, già oggetto di profonda crisi nel modello del monopolio statale, è stato progressivamente sostituito da un sistema misto pubblico-privato, con l'ingresso delle agenzie private per il lavoro a interinale (L. 196/1997) e poi la riforma organica operata dal D.Lgs. 276/2003.
Il quadro attuale è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi), che ha introdotto l'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro articolato per tipologia (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione). L'iscrizione all'Albo, tenuto dal Ministero del lavoro, costituisce il requisito abilitante per le agenzie private, sostituendo l'antiquata licenza di polizia del TULPS. I Centri per l'impiego pubblici sono gestiti dalle regioni tramite le proprie agenzie.