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Testo dell'articoloVigente
Art. 93 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[Comma abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311] Si può condurre l’esercizio per mezzo di rappresentante
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
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In sintesi
L'art. 93 del TULPS disciplinava gli obblighi di comunicazione gravanti sui titolari di strutture ricettive (alberghi, pensioni, locande) in merito alle generalità delle persone ospitate. Il comma poi abrogato conteneva una specifica prescrizione procedurale - relativa a termini, modalità o destinatari della comunicazione - che integrava l'obbligo generale di denuncia degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza.
Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato tale comma nell'ambito di una sistematica revisione del TULPS, razionalizzando le norme sugli alloggiati in coerenza con l'evoluzione tecnologica (successivamente sfociata nel sistema telematico Alloggiati Web della Polizia di Stato) e con le semplificazioni amministrative introdotte dalla legislazione degli anni Novanta e Duemila.