Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloVigente

Art. 93 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

[Comma abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311] Si può condurre l’esercizio per mezzo di rappresentante

È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

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In sintesi

  • Il comma abrogato imponeva agli albergatori specifici obblighi di comunicazione dei dati degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza.
  • La disposizione si inseriva nel sistema di controllo delle presenze sul territorio introdotto dal TULPS del 1931.
  • Il comma è stato abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha semplificato e riorganizzato la disciplina delle comunicazioni alloggiati.

L'art. 93 del TULPS disciplinava gli obblighi di comunicazione gravanti sui titolari di strutture ricettive (alberghi, pensioni, locande) in merito alle generalità delle persone ospitate. Il comma poi abrogato conteneva una specifica prescrizione procedurale - relativa a termini, modalità o destinatari della comunicazione - che integrava l'obbligo generale di denuncia degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza.

Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato tale comma nell'ambito di una sistematica revisione del TULPS, razionalizzando le norme sugli alloggiati in coerenza con l'evoluzione tecnologica (successivamente sfociata nel sistema telematico Alloggiati Web della Polizia di Stato) e con le semplificazioni amministrative introdotte dalla legislazione degli anni Novanta e Duemila.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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