R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podestà.
Senza speciale autorizzazione del prefetto, l’ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l’ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, né oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.
Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi
L'art. 96 TULPS è stato abrogato dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, che ha riformato la disciplina degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.
La disposizione non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
L'art. 96 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». La riforma del 1991 ha ricondotto la disciplina degli esercizi pubblici a un sistema normativo autonomo, fondato su programmazione comunale e criteri di accesso aggiornati, rendendo superflue le disposizioni del TULPS che regolavano il medesimo settore secondo la logica di polizia amministrativa tipica del testo del 1931. L'art. 96, insieme agli artt. 95, 97 e 98, è stato espressamente indicato tra le disposizioni di cui la legge 287/1991 ha confermato l'abrogazione.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 96 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». La riforma del 1991 ha ricondotto la disciplina degli esercizi pubblici a un sistema normativo autonomo, fondato su programmazione comunale e criteri di accesso aggiornati, rendendo superflue le disposizioni del TULPS che regolavano il medesimo settore secondo la logica di polizia amministrativa tipica del testo del 1931. L'art. 96, insieme agli artt. 95, 97 e 98, è stato espressamente indicato tra le disposizioni di cui la legge 287/1991 ha confermato l'abrogazione.