← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei comuni in cui esistono Monti di pietà o uffici da essi dipendenti, il questore non può concedere licenze per agenzie di prestiti su pegno senza aver acquisito il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà.
  • Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà, soggette alla medesima procedura consultiva.
  • Il parere del Monte di pietà ha carattere non vincolante: l'autorità di pubblica sicurezza conserva piena autonomia decisionale.
  • È vietato l'acquisto abituale di polizze del Monte di pietà e il concedere per professione sovvenzioni supplementari su pegni delle stesse polizze.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Nei Comuni, in cui esistono Monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà.

Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Commento

Ratio e contesto storico-istituzionale

L'art. 117 TULPS disciplina i rapporti tra le agenzie private di prestito su pegno e le istituzioni pubbliche di credito su pegno (i Monti di pietà), nel contesto del regime autorizzatorio del Titolo IV del testo unico. La norma riflette una tradizione secolare: i Monti di pietà, istituzioni sorte nel XV secolo per combattere l'usura, svolgevano storicamente la funzione di concedere prestiti su pegno a condizioni moderate a favore dei ceti meno abbienti. Il TULPS intendeva evitare che l'apertura indiscriminata di agenzie private potesse pregiudicare l'equilibrio economico dei Monti, limitandone indirettamente la capacità di svolgere la loro funzione sociale.

Il meccanismo consultivo

Il primo comma introduce un obbligo procedurale a carico del questore: prima di rilasciare la licenza per un'agenzia di prestiti su pegno in un comune ove esista un Monte di pietà (o suoi uffici dipendenti), egli deve acquisire il parere dell'Amministrazione del Monte. Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante, come espressamente precisato dal terzo comma. Ciò significa che il questore può discostarsi dal parere negativo del Monte, purché motivi adeguatamente la scelta. Il parere positivo, viceversa, non obbliga il questore a concedere la licenza: restano ferme le generali valutazioni di pubblica sicurezza e le condizioni soggettive del richiedente.

Monti di pietà: assetto attuale

I Monti di pietà, nelle loro forme storiche, sono stati progressivamente incorporati o trasformati. In Italia, la L. 218/1990 (legge Amato) ha avviato la privatizzazione delle banche pubbliche, inclusi molti enti di credito di matrice montistica. Le funzioni dei Monti di pietà sono oggi in parte svolte da istituti bancari (spesso Fondazioni di origine bancaria conservano la denominazione storica) e in parte da soggetti privati autorizzati. La disposizione dell'art. 117 mantiene rilevanza pratica nei casi in cui, in sede locale, sopravvivano istituzioni con funzioni assimilabili, o come riferimento interpretativo per valutare l'impatto concorrenziale delle nuove licenze sul mercato locale del credito su pegno.

Il divieto di acquisto abituale di polizze e sovvenzioni supplementari

Il quarto comma introduce due divieti operativi. Il primo concerne l'acquisto abituale di polizze del Monte di pietà: si tratta della pratica di chi, sistematicamente, acquisisce le quietanze di pegno da soggetti bisognosi (i cosiddetti «intermediari di polizze»), lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto della polizza e il valore del bene sottostante. Il secondo divieto colpisce chi, per professione, concede sovvenzioni supplementari su pegni delle stesse polizze: si tratta dei soggetti che finanziano il detentore della polizza integrandone la somma ottenuta dal Monte, lucrando interessi usurari sul differenziale. Entrambe le pratiche erano percepite come parassite e potenzialmente usurarie, e il loro divieto conserva una funzione protettiva anche nel contesto attuale.

Profili pratici e coordinamento normativo

Nell'attuale panorama normativo, il settore del credito su pegno è regolato anche dal D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che assoggetta le attività di concessione di finanziamenti alla disciplina degli intermediari creditizi. Le agenzie di prestito su pegno che operano professionalmente devono ottenere sia la licenza di pubblica sicurezza ex art. 115 TULPS (con l'eventuale procedura consultiva dell'art. 117) sia, ove applicabile, le autorizzazioni previste dal TUB e dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Il divieto di acquisto abituale di polizze si raccorda con la disciplina anti-usura (L. 108/1996) e con le norme del codice civile sulla tutela del debitore in difficoltà.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di licenza per agenzia di pegno in un comune con Monte di pietà

Tizio intende aprire un'agenzia di prestiti su pegno in un comune capoluogo di provincia ove opera tuttora un ente con funzioni di Monte di pietà. Presentata l'istanza alla Questura, il questore, prima di deliberare, richiede il parere dell'Amministrazione del Monte ai sensi dell'art. 117 TULPS. Il Monte esprime parere contrario, ritenendo che l'apertura di una nuova agenzia possa alterare l'equilibrio del mercato locale del credito su pegno. Il questore, dopo aver valutato le motivazioni del parere e le caratteristiche dell'attività proposta da Tizio, ritiene che le condizioni di pubblica sicurezza siano comunque soddisfatte e rilascia la licenza, motivando la difformità dal parere.

Caso 2: Acquisto abituale di polizze del Monte di pietà

Caia svolge sistematicamente l'attività di acquistare, a prezzo ridotto, le polizze del Monte di pietà da soggetti in difficoltà economica, rivendendo poi i beni pignorati una volta scaduto il termine di riscatto. L'autorità di pubblica sicurezza, in seguito a un'ispezione, accerta il carattere abituale e professionale di tale attività, vietata dall'art. 117, quarto comma, TULPS. Caia è diffidata a cessare l'attività e viene avviato un procedimento amministrativo per la violazione del divieto, con contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria per una valutazione sotto il profilo dell'usura.

Caso 3: Sovvenzioni supplementari su pegni del Monte

Sempronio, privo di specifica autorizzazione, presta abitualmente denaro a privati che hanno ottenuto un prestito dal Monte di pietà, consentendo loro di ottenere liquidità aggiuntiva a fronte delle medesime polizze di pegno. Gli interessi richiesti da Sempronio sono notevolmente superiori a quelli del Monte. La Questura, a seguito di segnalazione, accerta che Sempronio esercita per professione la concessione di sovvenzioni supplementari su pegni di polizze del Monte, in violazione del quarto comma dell'art. 117 TULPS. Il procedimento viene trasmesso anche alla Procura della Repubblica per valutare la rilevanza penale della condotta ai sensi della L. 108/1996 sull'usura.

Domande frequenti

Il parere del Monte di pietà è vincolante per il questore?

No. L'art. 117 dispone espressamente che il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà non vincola l'autorità di pubblica sicurezza. Il questore deve acquisirlo prima di deliberare, ma può discostarsene motivando adeguatamente la propria decisione.

I Monti di pietà esistono ancora in Italia?

Nella loro forma storica, i Monti di pietà sono stati in larga parte trasformati o incorporati in istituti bancari in seguito alla L. 218/1990 (legge Amato). Alcune Fondazioni di origine bancaria ne conservano la denominazione. La norma dell'art. 117 mantiene rilevanza pratica nei comuni ove sopravvivano enti con funzioni analoghe.

Cosa si intende per acquisto abituale di polizze del Monte di pietà?

Si intende la pratica di chi, sistematicamente e a scopo di lucro, acquista da soggetti in difficoltà le polizze (quietanze di pegno) emesse dal Monte di pietà, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore del bene. È vietata dal quarto comma dell'art. 117 TULPS.

Le agenzie di prestito su pegno sono soggette solo al TULPS?

No. Devono rispettare anche il D.Lgs. 385/1993 (TUB) per i profili di intermediazione finanziaria e, ove applicabile, ottenere iscrizione all'OAM. La normativa anti-usura (L. 108/1996) e le norme civilistiche a tutela del debitore si sovrappongono al regime del TULPS.

Un'agenzia di pegno privata può operare anche nei comuni privi di Monte di pietà?

Sì. Il meccanismo consultivo dell'art. 117 si applica solo nei comuni ove esistano Monti di pietà o uffici dipendenti. In assenza di tali istituzioni, il questore rilascia la licenza ex art. 115 TULPS seguendo la procedura ordinaria, senza necessità del parere.

Quali sono le conseguenze della violazione del divieto di sovvenzioni supplementari?

La violazione dell'art. 117, quarto comma, comporta sanzioni amministrative ex TULPS. Se le condizioni configurano un'attività usuraria, possono applicarsi le sanzioni penali della L. 108/1996. L'autorità di pubblica sicurezza può altresì revocare la licenza eventualmente detenuta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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