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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 113 TULPS subordina a licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza la distribuzione o messa in circolazione di scritti e disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
  • Il medesimo regime si applica alle affissioni, all'uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico e alle iscrizioni anche lapidarie poste in luoghi pubblici.
  • Sono esclusi dall'obbligo di licenza gli scritti delle pubbliche amministrazioni, il materiale elettorale durante il periodo elettorale e gli avvisi relativi a vendite o locazioni immobiliari.
  • La licenza è necessaria anche per l'affissione di giornali o estratti di essi; senza licenza, il materiale affisso è rimosso d'ufficio dall'autorità di pubblica sicurezza.
  • La concessione della licenza non è soggetta alle cause ostative dell'art. 11 TULPS, ma può essere negata a chi l'autorità ritenga capace di abusarne; è esclusa per chi sia sprovvisto di carta d'identità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni. 17

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie. 17

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto. 17

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi. 17

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità. 17

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza. 17

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 113 del TULPS disciplina le attività di comunicazione che si svolgono nello spazio pubblico attraverso supporti fisici: scritti, disegni, affissioni, insegne luminose, comunicazioni acustiche. La norma è espressione del potere di polizia amministrativa dello Stato nel governo degli spazi pubblici, finalizzato a evitare che la circolazione di materiale scritto in luogo pubblico possa turbare l'ordine pubblico, la sicurezza o la pubblica decenza. Nel sistema del 1931, il controllo preventivo mediante licenza era lo strumento ordinario di regolazione; oggi la disposizione sopravvive in un contesto costituzionale che richiede un'interpretazione teleologica e restrittiva, conforme agli artt. 21 e 49 Cost.

Ambito di applicazione: distribuzione e affissione

La norma distingue due fattispecie principali. La prima riguarda la distribuzione o messa in circolazione di scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico (primo comma). La seconda riguarda le affissioni, ossia il collocamento stabile di scritti o disegni su superfici visibili al pubblico, nonché l'uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni collettive e l'apposizione di iscrizioni (secondo comma). Per entrambe le ipotesi è richiesta la licenza del questore o dell'autorità locale competente. La ratio è presidiare lo spazio comunicativo pubblico, distinguendo la comunicazione estemporanea (distribuzione) da quella permanente (affissione).

Le eccezioni al regime autorizzatorio

Il terzo comma elenca categorie di materiale esonerate dall'obbligo di licenza: (a) scritti e disegni delle autorità e pubbliche amministrazioni, che per loro natura sono espressione di potere pubblico e non necessitano di controllo preventivo; (b) materiale elettorale durante il periodo elettorale, in deroga giustificata dalla necessità di garantire la libera competizione politica — disciplina poi specificata dal D.P.R. 361/1957 e dalla L. 515/1993; (c) avvisi di vendita o locazione di fondi rustici o urbani e vendite all'incanto, fattispecie prive di rilevanza politica o per l'ordine pubblico. Il quarto comma estende l'obbligo di licenza anche all'affissione di giornali e loro estratti, evitando che la lettura di cui al terzo comma potesse escludere la stampa periodica dall'ambito di applicazione.

Condizioni per il rilascio della licenza

Il sesto comma introduce una disciplina peculiare rispetto al regime generale del TULPS: la licenza ex art. 113 non è soggetta alle cause ostative previste dall'art. 11 (condanne penali, pericolosità sociale, ecc.). Tuttavia, l'autorità conserva la facoltà discrezionale di negarla alle persone che ritenga «capaci di abusarne», formula che la giurisprudenza amministrativa interpreta in senso restrittivo, richiedendo elementi concreti e non mere supposizioni. È altresì previsto che la licenza non possa essere rilasciata alle persone prive di carta d'identità, requisito identificativo minimo che garantisce la tracciabilità del responsabile.

Rimozione del materiale non autorizzato

Il settimo comma attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere-dovere di rimuovere d'ufficio avvisi, manifesti, giornali e estratti affissi senza licenza. Si tratta di una forma di autotutela amministrativa immediata, che non richiede previamente un'ingiunzione al trasgressore. I costi di rimozione possono essere posti a carico del responsabile. La norma si affianca alla disciplina regolamentare comunale sulle affissioni (regolamenti di polizia urbana) e al Codice della strada per le affissioni su strade e spazi pubblici.

Rapporti con la libertà di espressione e con le norme successive

L'art. 113 TULPS è stato oggetto di interpretazioni evolutive: la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile con l'art. 21 Cost. un regime autorizzatorio non censorio ma puramente organizzativo, volto a garantire l'ordine degli spazi pubblici. Tuttavia, un'applicazione della norma finalizzata a impedire la diffusione di idee politiche o sindacali sarebbe incostituzionale. In materia elettorale, le leggi speciali hanno creato un corpus normativo autonomo che assorbe, per quel periodo, le funzioni dell'art. 113. Nella prassi, la licenza ex art. 113 è oggi richiesta principalmente per le campagne pubblicitarie commerciali e per le comunicazioni di enti privati in spazi pubblici non soggetti a concessione esclusiva.

Domande frequenti

È necessaria la licenza ex art. 113 TULPS per distribuire volantini in una piazza?

Sì, la distribuzione di scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza (questore). Fanno eccezione il materiale elettorale durante il periodo elettorale e gli scritti delle pubbliche amministrazioni.

L'affissione di manifesti elettorali richiede la licenza ex art. 113?

No, durante il periodo elettorale il materiale relativo alle elezioni è esplicitamente esonerato dall'obbligo di licenza ai sensi del terzo comma dell'art. 113. Tuttavia, devono essere rispettate le norme speciali della legislazione elettorale (es. divieto di affissioni nelle 24 ore precedenti il voto).

Chi può richiedere la rimozione del materiale affisso senza licenza?

L'art. 113 attribuisce il potere-dovere di rimozione all'autorità di pubblica sicurezza. Nella pratica, intervengono la polizia municipale o i servizi comunali deputati al decoro urbano, su segnalazione o d'ufficio.

La mancanza di carta d'identità impedisce il rilascio della licenza ex art. 113?

Sì, il sesto comma prevede espressamente che la licenza non possa essere concessa alle persone prive di carta d'identità. Si tratta di un requisito identificativo minimo imposto dalla norma.

Un'associazione no-profit può distribuire materiale informativo in piazza senza licenza?

No, salvo che si tratti di materiale di una pubblica amministrazione o di materiale elettorale nel periodo previsto dalla legge. Le associazioni private devono munirsi della licenza ex art. 113 TULPS, indipendentemente dal carattere commerciale o meno dell'attività.

Le insegne commerciali dei negozi rientrano nell'ambito dell'art. 113?

Le insegne tradizionali sono prevalentemente disciplinate dal Codice della strada e dai regolamenti comunali. L'art. 113 si applica specificamente ai mezzi luminosi o acustici utilizzati per comunicazioni al pubblico in senso lato; l'esatta perimetrazione dipende dall'interpretazione dell'autorità locale e può variare in relazione alle caratteristiche concrete dell'installazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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