Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Stesso numero, altri codici
- Art. 123 Cod. Amb. — trasmissione delle informazioni e delle relazioni
- Art. 123 D.Lgs. 209/2005 — Natanti
- Art. 123 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
- Art. 123 Codice Civile: Simulazione
- Articolo 123 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 123 Codice del Consumo: Danno risarcibile
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 123 del TULPS si occupava del trasporto di polveri, esplosivi e artifici, attività considerata ad alto rischio per l'incolumità pubblica e pertanto soggetta a un regime di preventiva autorizzazione dell'autorità di p.s. La licenza di trasporto indicava la quantità massima trasportabile, il percorso obbligato, le cautele da osservare e i termini entro cui completare il trasporto.
Il sistema era strettamente coordinato con la disciplina della detenzione e della fabbricazione (artt. 121 e 122 TULPS) e con i regolamenti tecnici del Ministero dell'interno, formando un regime integrato di controllo sull'intero ciclo di vita degli esplosivi. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha abrogato la disposizione nel contesto del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sicurezza locale, ferma restando la disciplina statale per i trasporti di esplosivi militari e per le operazioni transfrontaliere, regolate da normativa europea (ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario).