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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 123 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Per l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l’abilitazione all’insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto è disposto dall’art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all’accertamento della capacità tecnica del richiedente
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 123 del TULPS si occupava del trasporto di polveri, esplosivi e artifici, attività considerata ad alto rischio per l'incolumità pubblica e pertanto soggetta a un regime di preventiva autorizzazione dell'autorità di p.s. La licenza di trasporto indicava la quantità massima trasportabile, il percorso obbligato, le cautele da osservare e i termini entro cui completare il trasporto.
Il sistema era strettamente coordinato con la disciplina della detenzione e della fabbricazione (artt. 121 e 122 TULPS) e con i regolamenti tecnici del Ministero dell'interno, formando un regime integrato di controllo sull'intero ciclo di vita degli esplosivi. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha abrogato la disposizione nel contesto del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sicurezza locale, ferma restando la disciplina statale per i trasporti di esplosivi militari e per le operazioni transfrontaliere, regolate da normativa europea (ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario).