Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 123 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Per l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l’abilitazione all’insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall’art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all’accertamento della capacità tecnica del richiedente

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo disciplinava il regime autorizzatorio per il trasporto di materie esplodenti su strada e per ferrovia.
  • Il vettore doveva essere munito di apposita licenza di trasporto rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, con indicazione del percorso autorizzato.
  • Abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito le relative funzioni alle regioni e agli enti locali.

L'art. 123 del TULPS si occupava del trasporto di polveri, esplosivi e artifici, attività considerata ad alto rischio per l'incolumità pubblica e pertanto soggetta a un regime di preventiva autorizzazione dell'autorità di p.s. La licenza di trasporto indicava la quantità massima trasportabile, il percorso obbligato, le cautele da osservare e i termini entro cui completare il trasporto.

Il sistema era strettamente coordinato con la disciplina della detenzione e della fabbricazione (artt. 121 e 122 TULPS) e con i regolamenti tecnici del Ministero dell'interno, formando un regime integrato di controllo sull'intero ciclo di vita degli esplosivi. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha abrogato la disposizione nel contesto del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sicurezza locale, ferma restando la disciplina statale per i trasporti di esplosivi militari e per le operazioni transfrontaliere, regolate da normativa europea (ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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