R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[Comma abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311] [Comma abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311] È vietato il mestiere di ciarlatano
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
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In sintesi
Il comma abrogato riguardava specifici obblighi connessi alla detenzione e custodia di materie esplodenti nei depositi autorizzati.
La norma si inseriva nel regime di controllo stringente previsto dal TULPS per le sostanze pericolose ai fini dell'ordine pubblico.
Il comma è stato abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, nell'ambito della razionalizzazione del titolo sulle armi e sugli esplosivi.
L'art. 121 del TULPS era collocato nel titolo dedicato alle armi, munizioni e materie esplodenti e dettava prescrizioni specifiche per chi deteneva esplosivi in regime di autorizzazione. Il comma abrogato conteneva una regola procedurale o tecnica - relativa, verosimilmente, a modalità di custodia, obblighi di comunicazione o tenuta di registri - che integrava la disciplina generale del titolo.
Il settore delle materie esplodenti è rimasto tra i più rigidamente regolamentati del TULPS: i commi sopravvissuti dell'art. 121 continuano a disciplinare le condizioni di detenzione e i poteri di ispezione dell'autorità di p.s. Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha eliminato il comma in questione per ragioni di semplificazione e coerenza sistematica, senza intaccare il nucleo essenziale dei controlli sugli esplosivi, regolati anche dal D.Lgs. 272/1992 e dalla normativa tecnica di settore.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 121 del TULPS era collocato nel titolo dedicato alle armi, munizioni e materie esplodenti e dettava prescrizioni specifiche per chi deteneva esplosivi in regime di autorizzazione. Il comma abrogato conteneva una regola procedurale o tecnica - relativa, verosimilmente, a modalità di custodia, obblighi di comunicazione o tenuta di registri - che integrava la disciplina generale del titolo.
Il settore delle materie esplodenti è rimasto tra i più rigidamente regolamentati del TULPS: i commi sopravvissuti dell'art. 121 continuano a disciplinare le condizioni di detenzione e i poteri di ispezione dell'autorità di p.s. Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha eliminato il comma in questione per ragioni di semplificazione e coerenza sistematica, senza intaccare il nucleo essenziale dei controlli sugli esplosivi, regolati anche dal D.Lgs. 272/1992 e dalla normativa tecnica di settore.