Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 121 del TULPS era collocato nel titolo dedicato alle armi, munizioni e materie esplodenti e dettava prescrizioni specifiche per chi deteneva esplosivi in regime di autorizzazione. Il comma abrogato conteneva una regola procedurale o tecnica - relativa, verosimilmente, a modalità di custodia, obblighi di comunicazione o tenuta di registri - che integrava la disciplina generale del titolo.
Il settore delle materie esplodenti è rimasto tra i più rigidamente regolamentati del TULPS: i commi sopravvissuti dell'art. 121 continuano a disciplinare le condizioni di detenzione e i poteri di ispezione dell'autorità di p.s. Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha eliminato il comma in questione per ragioni di semplificazione e coerenza sistematica, senza intaccare il nucleo essenziale dei controlli sugli esplosivi, regolati anche dal D.Lgs. 272/1992 e dalla normativa tecnica di settore.