Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Stesso numero, altri codici
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 91 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) è stato abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, legge di riforma organica della disciplina dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. Con tale intervento il legislatore ha integralmente ridisegnato il sistema di apertura e gestione di tali esercizi, spostando la competenza autorizzativa dalle autorità di pubblica sicurezza ai Comuni e sostituendo le licenze discrezionali del T.U.L.P.S. con autorizzazioni comunali basate su piani territoriali di programmazione del settore. Le disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. in questa materia — incluso l'art. 91 — sono state di conseguenza abrogate o private di efficacia dalla nuova normativa. L'articolo non è pertanto più in vigore e non produce effetti giuridici.