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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 91 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute licenze per l’esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall’art. 89
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 91 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) è stato abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, legge di riforma organica della disciplina dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. Con tale intervento il legislatore ha integralmente ridisegnato il sistema di apertura e gestione di tali esercizi, spostando la competenza autorizzativa dalle autorità di pubblica sicurezza ai Comuni e sostituendo le licenze discrezionali del T.U.L.P.S. con autorizzazioni comunali basate su piani territoriali di programmazione del settore. Le disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. in questa materia - incluso l'art. 91 - sono state di conseguenza abrogate o private di efficacia dalla nuova normativa. L'articolo non è pertanto più in vigore e non produce effetti giuridici.