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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 89 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 89 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) è stato abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, legge che ha riformato organicamente la disciplina dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali di somministrazione di alimenti e bevande). La L. 287/1991 ha sostituito il sistema di controllo preventivo del T.U.L.P.S. - fondato su licenze di pubblica sicurezza per l'apertura e la gestione dei locali - con un regime di autorizzazioni comunali parametrate su criteri oggettivi di programmazione del territorio e di piani di sviluppo del settore. La norma originaria di questo articolo, qualunque ne fosse il contenuto specifico nel testo del 1931, è stata assorbita o sostituita dalla nuova disciplina. L'art. 89 non è pertanto più in vigore e non produce effetti giuridici.