Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 90 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) è stato abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, che ha riformato la disciplina dei pubblici esercizi. Con tale legge il legislatore ha ridisegnato l'intero sistema di apertura e gestione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, spostando la competenza autorizzativa dai prefetti e dalle questure ai Comuni e introducendo criteri di programmazione territoriale in luogo del precedente sistema di licenze discrezionali di pubblica sicurezza. Le disposizioni del T.U.L.P.S. in materia — incluso l'art. 90 — sono state sostituite o private di efficacia dalla nuova normativa. L'articolo non è pertanto più applicabile.