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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 90 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 90 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) è stato abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, che ha riformato la disciplina dei pubblici esercizi. Con tale legge il legislatore ha ridisegnato l'intero sistema di apertura e gestione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, spostando la competenza autorizzativa dai prefetti e dalle questure ai Comuni e introducendo criteri di programmazione territoriale in luogo del precedente sistema di licenze discrezionali di pubblica sicurezza. Le disposizioni del T.U.L.P.S. in materia - incluso l'art. 90 - sono state sostituite o private di efficacia dalla nuova normativa. L'articolo non è pertanto più applicabile.