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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 98 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Per la concessione di licenze, la Commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 98 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». Con la legge 287/1991 il legislatore ha inteso superare il modello di controllo poliziesco-autoritativo del TULPS del 1931 in materia di pubblici esercizi, sostituendolo con un sistema basato sulla programmazione territoriale e sul ruolo regolatore dei Comuni. Gli artt. 95, 96, 97 e 98 TULPS - tutti ricompresi nella sezione dedicata agli esercizi pubblici - sono stati espressamente indicati come abrogati dalla medesima legge di riforma. L'art. 98, al pari degli altri, è pertanto privo di efficacia nell'ordinamento vigente.