← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 99 TULPS prevede la revoca automatica della licenza di esercizio pubblico in caso di chiusura superiore a trenta giorni senza preventiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
  • La revoca opera anche quando, pur avendo comunicato la chiusura temporanea, il titolare non riapra entro il termine dichiarato, indipendentemente da proroghe tacite.
  • Il termine massimo di chiusura comunicabile è di tre mesi, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate.
  • La norma garantisce che le licenze di esercizio pubblico restino attive e aggiornate, evitando la persistenza di autorizzazioni non più corrispondenti a un'attività effettiva.
  • L'obbligo di comunicare la chiusura è incombenza del titolare della licenza, che risponde personalmente dell'inadempimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni , senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 99 TULPS disciplina una delle ipotesi di revoca della licenza di esercizio pubblico fondata non su ragioni soggettive del titolare (come quelle previste dagli artt. 11 e 92 TULPS), bensì sul dato oggettivo dell'interruzione dell'attività. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, assicurare che il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza sugli esercizi aperti al pubblico sia continuo e aggiornato; dall'altro, evitare che le licenze rimangano formalmente valide in capo a soggetti che non esercitano effettivamente l'attività, con conseguente distorsione del sistema autorizzatorio e possibilità di abusi (es. trasferimento o utilizzo improprio dell'autorizzazione quiescente).

Il sistema delineato dall'art. 99 si basa su due fattispecie distinte di revoca, entrambe legate alla cesura tra la situazione di fatto e quella dichiarata: la prima opera in assenza di qualsiasi comunicazione; la seconda si innesca quando la comunicazione vi è stata, ma il comportamento successivo del titolare non vi ha dato seguito.

Prima fattispecie: chiusura senza avviso

Il primo comma dell'art. 99 stabilisce che la licenza è revocata quando l'esercizio rimane chiuso per un periodo superiore a trenta giorni senza che sia stato dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza (questura o commissariato territorialmente competente).

Il dies a quo del computo dei trenta giorni coincide con il primo giorno di chiusura effettiva dell'esercizio. La revoca non ha carattere automatico nel senso di operare di diritto al trentunesimo giorno: l'autorità deve comunque emanare un provvedimento formale di revoca, previa verifica del fatto e nel rispetto del contraddittorio procedimentale garantito dalla legge 241/1990. Tuttavia, una volta accertata la fattispecie (chiusura superiore a trenta giorni senza avviso), la revoca è atto vincolato e l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità.

Il termine di trenta giorni va inteso come continuativo: interruzioni brevi e riaperture episodiche non interrompono il computo qualora l'esercizio rimanga sostanzialmente inattivo. L'autorità di pubblica sicurezza può acquisire la prova della chiusura attraverso verifiche ispettive, segnalazioni di terzi o riscontri documentali.

Seconda fattispecie: mancata riapertura nel termine comunicato

Il secondo comma disciplina l'ipotesi speculare: il titolare ha correttamente comunicato la chiusura temporanea indicando un termine di riapertura, ma alla scadenza di quel termine l'esercizio non viene riaperto. In tal caso la licenza è parimenti revocata.

La norma opera come sanzione per l'inadempimento all'impegno assunto con la comunicazione: avere informato l'autorità della chiusura e del termine di riapertura non è un atto neutro, ma costituisce una dichiarazione impegnativa su cui l'amministrazione fa affidamento. Il mancato rispetto del termine dichiarato determina la stessa conseguenza della mancata comunicazione.

Anche in questa ipotesi si ritiene che la revoca richieda un provvedimento formale, con le garanzie procedimentali della legge 241/1990, pur essendo vincolata nell'esito una volta accertato il presupposto.

Limite massimo di tre mesi e forza maggiore

Il terzo comma fissa un tetto assoluto alla durata della chiusura comunicabile: non più di tre mesi. Se il titolare intende chiudere l'esercizio per un periodo superiore, non può semplicemente comunicare un termine più lungo; dovrà valutare se sussistono i presupposti per rinunciare alla licenza ovvero se la chiusura rientra in una causa di forza maggiore.

La forza maggiore è l'unico elemento che consente di superare il limite dei tre mesi. Rientrano in tale nozione gli eventi imprevedibili e inevitabili estranei alla volontà del titolare: calamità naturali, incendi, lavori strutturali imposti da ordinanze di sicurezza, malattia grave documentata del titolare-gestore unico. Non costituiscono forza maggiore le difficoltà economiche, la scelta imprenditoriale di sospendere l'attività o i ritardi organizzativi. La forza maggiore deve essere documentata e comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, che ne valuta la fondatezza.

Profili pratici e procedurali

La comunicazione di chiusura temporanea va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza prima della chiusura o, al più tardi, entro i trenta giorni dalla chiusura stessa. Non è prevista una forma specifica, ma la comunicazione scritta (anche via PEC) è consigliata per ragioni probatorie. Deve contenere almeno: l'identità del titolare, i dati della licenza, la data di inizio chiusura e il termine previsto di riapertura.

In caso di revoca, il titolare che intenda riprendere l'attività deve presentare una nuova domanda di licenza, soggetta a tutti i requisiti e ai tempi del procedimento ordinario. La revoca ex art. 99 non pregiudica di per sé i requisiti soggettivi, ma comporta la perdita del titolo autorizzatorio acquisito.

Rapporti con la disciplina speciale sugli esercizi di somministrazione

La legge 287/1991, pur avendo abrogato diversi articoli del TULPS in materia di esercizi pubblici (artt. 95-98), non ha abrogato l'art. 99. Quest'ultimo continua pertanto a operare come norma generale in materia di revoca per inattività, anche con riguardo agli esercizi soggetti alla legge 287/1991, salvo che la disciplina speciale preveda diversamente. Le normative regionali attuative della legge 287/1991 possono introdurre obblighi di comunicazione aggiuntivi o termini diversi, che si affiancano alla disciplina statale senza eliminarla.

Casi pratici

Caso 1: Revoca per chiusura senza comunicazione

Tizio è titolare di una licenza di esercizio per un bar nel centro storico. A causa di lavori di ristrutturazione del locale, il bar rimane chiuso per quarantacinque giorni consecutivi senza che Tizio abbia dato alcun avviso alla questura. A seguito di una verifica ispettiva richiesta da terzi, la questura accerta la chiusura prolungata e avvia il procedimento di revoca ex art. 99 TULPS. Tizio partecipa al contraddittorio e sostiene di aver ritenuto sufficiente il SCIA comunicata al Comune, ma l'argomento non viene accolto: l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza è adempimento distinto e autonomo. La licenza è revocata, e Tizio deve presentare nuova domanda per riaprire.

Caso 2: Mancata riapertura nel termine dichiarato

Caia gestisce una trattoria e comunica alla questura, per iscritto, la chiusura temporanea per ferie dal 1° agosto al 15 settembre (quarantasei giorni). Alla data del 15 settembre, tuttavia, il locale non riapre per difficoltà nel trovare personale qualificato. Caia non effettua alcuna comunicazione integrativa. La questura, riscontrata la mancata riapertura alla scadenza dichiarata, avvia il procedimento di revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 99 TULPS. Caia eccepisce che stava per riaprire, ma l'art. 99 non prevede un'ulteriore proroga tacita: la revoca viene emessa. Caia avrebbe dovuto comunicare tempestivamente la proroga prima della scadenza del termine originariamente dichiarato.

Caso 3: Chiusura per forza maggiore oltre i tre mesi

La pizzeria di Sempronio subisce un grave incendio. I lavori di ripristino si protraggono per cinque mesi. Sempronio comunica subito la chiusura alla questura, documenta l'evento con perizia e atti del Comune e dichiara che la riapertura avverrà entro cinque mesi. La questura, valutata la documentazione, riconosce la sussistenza della forza maggiore e sospende il termine triennale, consentendo la protrazione della chiusura oltre il limite ordinario di tre mesi. Alla riapertura, la licenza risulta ancora valida. Sempronio ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi e documentato la causa di forza maggiore, evitando la revoca.

Domande frequenti

Entro quando va comunicata la chiusura temporanea dell'esercizio all'autorità di pubblica sicurezza?

La comunicazione deve essere effettuata prima che siano trascorsi trenta giorni dalla chiusura. Per prudenza, è opportuno comunicarla prima di chiudere o al più tardi il giorno stesso della chiusura, in modo da non incorrere nel rischio di superare il termine senza avviso.

La comunicazione di chiusura va fatta alla questura o al Comune?

L'art. 99 TULPS prevede la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ossia la questura o il commissariato competente per territorio. Questo adempimento è distinto e autonomo rispetto agli eventuali obblighi di comunicazione al Comune previsti dalla disciplina degli esercizi di somministrazione (L. 287/1991).

Cosa succede se non riapro entro il termine che ho indicato nella comunicazione di chiusura?

Se alla scadenza del termine dichiarato l'esercizio non viene riaperto, la licenza può essere revocata ai sensi del secondo comma dell'art. 99 TULPS. Per evitarlo, è necessario comunicare per tempo all'autorità di pubblica sicurezza la necessità di prorogare il termine, indicando la nuova data di riapertura e restando comunque nei limiti massimi consentiti.

Qual è la durata massima di una chiusura temporanea comunicata?

Il terzo comma dell'art. 99 TULPS fissa il limite massimo in tre mesi. Superare tale limite è consentito solo in caso di forza maggiore debitamente documentata. La forza maggiore deve essere comunicata e provata all'autorità di pubblica sicurezza: non è sufficiente invocarla genericamente.

Se la licenza viene revocata per chiusura prolungata, posso riottenere l'autorizzazione?

Sì, ma occorre presentare una nuova domanda di licenza soggetta a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. La revoca ex art. 99 riguarda il titolo autorizzatorio, non i requisiti soggettivi: se questi sono ancora presenti, nulla impedisce di fare nuova istanza, pur dovendo attendere i tempi del procedimento ordinario.

La chiusura per ferie estive di un mese rientra nel limite dei trenta giorni o richiede comunicazione?

Una chiusura di esattamente trenta giorni è al limite della soglia: il trentesimo giorno la licenza non è ancora revocabile. Dal trentuno esimo giorno scatta l'obbligo di comunicazione preventiva. Per una chiusura feriale di un mese intero (es. 31 giorni), è quindi prudente comunicare prima dell'inizio della chiusura per non incorrere nella sanzione della revoca.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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