Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
Stesso numero, altri codici
- Art. 107 Cod. Amb. — Scarichi in reti fognarie
- Art. 107 D.Lgs. 159/2011 — Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
- Art. 107 D.Lgs. 209/2005 — (Ambito di applicazione)
- Art. 107 D.Lgs. 42/2004 — Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
- Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione
- Articolo 107 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 107 del TULPS faceva parte del titolo dedicato al commercio di cose antiche o usate e rispondeva a una tradizionale esigenza di controllo preventivo: impedire che i canali del mercato dell'usato divenissero strumento di smercio di beni rubati o altrimenti illecitamente acquisiti. A tal fine la norma obbligava i commercianti del settore a registrare, per ogni acquisto, le generalità complete del cedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, documento d'identità), nonché la descrizione degli oggetti trattati.
I registri dovevano essere conservati e messi a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne facessero richiesta. Si trattava di uno strumento investigativo di grande utilità pratica, specialmente in relazione ai furti in abitazione.
La norma è stata abrogata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. decreto semplifica-Italia), che ha soppresso una serie di adempimenti ritenuti eccessivamente onerosi per le imprese commerciali. Gli obblighi di tracciabilità nel commercio dell'usato sono tuttavia in parte sopravvissuti attraverso la disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e le previsioni del codice penale in materia di ricettazione.