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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 107 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al prefetto l’apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell’art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 107 del TULPS faceva parte del titolo dedicato al commercio di cose antiche o usate e rispondeva a una tradizionale esigenza di controllo preventivo: impedire che i canali del mercato dell'usato divenissero strumento di smercio di beni rubati o altrimenti illecitamente acquisiti. A tal fine la norma obbligava i commercianti del settore a registrare, per ogni acquisto, le generalità complete del cedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, documento d'identità), nonché la descrizione degli oggetti trattati.
I registri dovevano essere conservati e messi a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne facessero richiesta. Si trattava di uno strumento investigativo di grande utilità pratica, specialmente in relazione ai furti in abitazione.
La norma è stata abrogata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. decreto semplifica-Italia), che ha soppresso una serie di adempimenti ritenuti eccessivamente onerosi per le imprese commerciali. Gli obblighi di tracciabilità nel commercio dell'usato sono tuttavia in parte sopravvissuti attraverso la disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e le previsioni del codice penale in materia di ricettazione.