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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 106 TULPS prevede la formazione, mediante decreto reale su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di un elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute vietate o limitabili nella preparazione delle bevande alcoliche.
  • Alcune sostanze possono essere vietate in assoluto; altre ammesse solo in determinate proporzioni, secondo i parametri tecnici stabiliti dall'elenco.
  • L'elenco è soggetto a revisione biennale, garantendo l'aggiornamento alla luce dell'evoluzione scientifica e tecnologica nella produzione di bevande.
  • La norma costituisce un presidio di salute pubblica e si raccorda con la disciplina sanitaria sugli additivi e sugli aromi alimentari, oggi in larga parte armonizzata a livello europeo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 106 del TULPS è una norma di carattere tecnico-procedurale che affida al potere esecutivo il compito di individuare le sostanze vietate o limitabili nella produzione di bevande alcoliche. La disposizione si inserisce nel sistema del TULPS come presidio sanitario collocato nell'ambito della disciplina di pubblica sicurezza: la presenza di sostanze nocive nelle bevande alcoliche è considerata un pericolo per l'ordine pubblico oltre che per la salute individuale, poiché può causare intossicazioni di massa, episodi di violenza e perturbazioni dell'ordine sociale.

Il meccanismo dell'elenco

L'articolo prevede un meccanismo normativo a struttura bifasica: la legge fissa il criterio generale (nocività alla salute), mentre la concreta identificazione delle sostanze vietate o limitate è demandata a un atto amministrativo (originariamente il decreto reale, oggi assimilabile al decreto ministeriale). Questo modello di rinvio dinamico alla fonte secondaria è giustificato dalla natura tecnico-scientifica della materia: la valutazione della nocività di una sostanza richiede competenze tossicologiche che non possono essere cristallizzate in una legge ordinaria senza rischiare di renderla immediatamente obsoleta.

Il requisito del parere del Consiglio superiore di sanità introduce una garanzia di carattere scientifico: l'organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute (oggi il CSS) è chiamato a valutare le evidenze disponibili prima che l'esecutivo si determini in merito all'inserimento o alla rimozione di una sostanza dall'elenco.

La revisione biennale

Il secondo comma impone la revisione dell'elenco con cadenza almeno biennale. Questa previsione ha un'importanza sistematica rilevante: impedisce che l'elenco si «fossilizzi» e diventi inapplicabile a fronte dell'evoluzione delle tecnologie di produzione o delle nuove conoscenze tossicologiche. Nella prassi, tuttavia, la cadenza biennale è stata spesso disattesa, con aggiornamenti che si sono succeduti con periodicità variabile.

Raccordo con il diritto europeo

Nell'attuale assetto normativo, la materia degli additivi e degli aromi nelle bevande alcoliche è in larga parte disciplinata dal diritto dell'Unione europea. Il Regolamento CE n. 1334/2008 sugli aromi alimentari e il Regolamento CE n. 1333/2008 sugli additivi alimentari hanno introdotto liste positive a livello europeo, stabilendo quali sostanze possono essere impiegate nella produzione alimentare e in quali quantità. L'elenco previsto dall'art. 106 TULPS mantiene rilevanza per i profili non coperti dalle liste comunitarie e come strumento di intervento rapido da parte delle autorità nazionali in risposta a emergenze sanitarie legate a specifici prodotti alcolici.

Profili sanzionatori

L'uso di sostanze vietate dall'elenco o il superamento delle proporzioni ammesse costituisce illecito amministrativo ai sensi del TULPS, con possibilità di confisca del prodotto. Ove la condotta integri il reato di adulterazione di sostanze alimentari, si applicano le fattispecie penali previste dagli artt. 440 e 442 c.p. Il controllo è esercitato dall'ICQRF e dall'ASL, con possibilità di sequestro cautelativo del prodotto sospetto.

Casi pratici

Caso 1: Produttore di grappa che aggiunge una sostanza aromatica non consentita

Tizio, titolare di una distilleria artigianale, decide di arricchire il proprio distillato con un additivo aromatizzante di sintesi non inserito nelle liste positive europee né approvato dalla normativa nazionale di attuazione. L'ICQRF, in sede di campionamento, rileva la presenza della sostanza in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Tizio viene sanzionato amministrativamente, il lotto è sequestrato e disposta l'analisi di revisione. La produzione è temporaneamente sospesa fino all'esito dei controlli.

Caso 2: Importatore di liquori esotici con colorante vietato

Caia, importatrice di distillati da mercati extra-europei, introduce in Italia una partita di liquori contenenti un colorante organico sintetico vietato dall'elenco nazionale. Il prodotto supera la dogana ma viene intercettato in un controllo a campione dell'ICQRF sul mercato interno. Caia viene diffidata, la partita viene confiscata e trasmessa all'autorità sanitaria per la determinazione dell'effettiva pericolosità; viene aperto un fascicolo per potenziale adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione.

Caso 3: Revisione biennale dell'elenco e adeguamento produttivo

Il Ministero della Salute aggiorna l'elenco inserendo tra le sostanze ammesse solo in determinate proporzioni un aroma di origine naturale prima privo di limitazioni specifiche. Sempronio, produttore di amaro, scopre che la propria ricetta tradizionale impiega quell'aroma in percentuale superiore alla nuova soglia ammessa. Rivolge istanza al Ministero per ottenere un periodo transitorio di adeguamento. Nel frattempo, sospende la produzione dei lotti interessati per evitare il rischio di contestazioni ai sensi dell'art. 106 TULPS e delle norme sanitarie.

Domande frequenti

Chi può aggiungere sostanze alla lista delle vietate nelle bevande alcoliche?

In base all'art. 106 TULPS, la competenza è dell'esecutivo (originariamente con decreto reale, oggi con decreto ministeriale) su proposta dei Ministri competenti e previo parere del Consiglio superiore di sanità. A livello europeo, la Commissione UE aggiorna le liste positive degli additivi e aromi alimentari.

Con quale frequenza viene aggiornato l'elenco delle sostanze vietate?

Il secondo comma impone la revisione almeno ogni due anni. In pratica, gli aggiornamenti avvengono anche con periodicità irregolare, spesso in risposta a nuovi studi tossicologici o a emergenze sanitarie specifiche.

Cosa rischia un produttore che usa una sostanza non consentita?

Il produttore è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, confisca del prodotto e, se la condotta integra adulterazione di sostanze alimentari, a responsabilità penale ai sensi degli artt. 440 e 442 c.p. La licenza di produzione può essere sospesa.

La normativa europea ha sostituito l'art. 106 TULPS?

Non integralmente. I Regolamenti UE 1333/2008 e 1334/2008 disciplinano additivi e aromi a livello comunitario, ma l'art. 106 TULPS mantiene spazio applicativo per i profili non coperti dall'armonizzazione europea e come strumento di reazione rapida delle autorità nazionali.

Chi esegue i controlli sulle sostanze nelle bevande alcoliche?

I controlli sono esercitati principalmente dall'ICQRF (Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi), dalle ASL per i profili igienico-sanitari e dall'Agenzia delle Dogane in sede di importazione. La Guardia di Finanza può intervenire in caso di frodi commerciali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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