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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli esercenti agenzie pubbliche di affari devono tenere un registro giornale degli affari secondo le modalità del regolamento di esecuzione.
  • Nei locali dell'agenzia deve essere esposta in modo visibile la tabella delle operazioni con la tariffa delle relative mercedi.
  • È vietato compiere operazioni diverse da quelle indicate in tabella o richiedere mercedi superiori alla tariffa esposta.
  • Le operazioni non possono essere compiute con persone prive di documento fotografico ufficiale, in raccordo con l'art. 119 TULPS.
  • La norma tutela sia la trasparenza verso l'utenza sia il controllo della pubblica sicurezza sul traffico degli affari intermediati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 120 TULPS costituisce il nucleo disciplinare degli obblighi gravanti sugli esercenti le agenzie pubbliche di affari. Se l'art. 119 riguarda l'identificazione dei clienti che si rivolgono all'agenzia, l'art. 120 si occupa degli adempimenti organizzativi e documentali che l'esercente deve osservare nell'esercizio quotidiano dell'attività. La disposizione risponde a una duplice logica: da un lato garantire la trasparenza tariffaria nei confronti del pubblico, dall'altro assicurare alle forze di polizia uno strumento di controllo sull'attività dell'agenzia.

Il registro giornale degli affari

L'obbligo centrale della norma è la tenuta di un registro giornale degli affari. Il regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940) specifica il contenuto minimo delle annotazioni: per ciascuna operazione devono risultare l'identità delle parti, la natura dell'affare trattato, la data e le altre indicazioni utili all'identificazione dell'operazione.

Il registro assolve una duplice funzione: sul piano privatistico, costituisce prova delle operazioni intercorse tra l'agenzia e i clienti; sul piano pubblicistico, consente alle autorità di polizia di verificare in ogni momento la regolarità delle attività svolte. Non è prevista dalla norma primaria una forma specifica del registro (cartacea o digitale), ma il regolamento e le circolari ministeriali hanno nel tempo precisato le modalità di tenuta. In ogni caso, il registro deve essere conservato per il periodo stabilito dal regolamento e messo a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

La tabella delle operazioni e la tariffa

Il secondo adempimento previsto è l'esposizione permanente, in modo visibile nei locali dell'agenzia, di una tabella delle operazioni che l'esercente è autorizzato a compiere, accompagnata dalla tariffa delle mercedi spettanti per ciascuna operazione.

La tabella svolge una funzione di trasparenza informativa verso l'utenza, analoga a quella prevista per altri esercizi commerciali soggetti a discipline speciali. L'esposizione deve essere permanente e in posizione visibile: un documento tenuto in un cassetto o affisso in modo che ne sia impedita la lettura non soddisfa il requisito.

La tariffa esposta costituisce il limite massimo delle mercedi esigibili: l'esercente che applichi compensi superiori viola l'obbligo previsto dalla norma, indipendentemente da eventuali accordi raggiunti con il singolo cliente.

I divieti operativi

Il secondo comma dell'art. 120 introduce tre divieti specifici:

1. Divieto di operazioni fuori tabella: l'esercente non può svolgere attività diverse da quelle indicate nella propria tabella, ossia da quelle per cui ha ottenuto l'autorizzazione di polizia. Se intende ampliare l'oggetto dell'attività, deve richiedere una modifica dell'autorizzazione e aggiornare la tabella esposta.

2. Divieto di mercedi superiori alla tariffa: è vietato richiedere o percepire compensi eccedenti quelli indicati nella tariffa esposta. La violazione è sanzionabile indipendentemente dall'accettazione da parte del cliente.

3. Divieto di operare con persone non identificate: l'esercente non può compiere operazioni né accettare commissioni da persone prive della carta d'identità o di altro documento fotografico rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. Questo divieto raccorda l'art. 120 con l'art. 119, ponendo sull'esercente — e non solo sul cliente — la responsabilità del rispetto dell'obbligo identificativo.

Profili sanzionatori

Le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 120 TULPS sono sanzionate in via amministrativa ai sensi dell'art. 17-bis TULPS. Nei casi più gravi, la violazione reiterata o particolarmente grave può condurre alla sospensione o revoca dell'autorizzazione di polizia necessaria per l'esercizio dell'attività. L'omessa tenuta del registro o il rifiuto di esibirlo agli agenti di pubblica sicurezza può configurare altresì ipotesi di illecito penale ove si integri la fattispecie dell'art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell'autorità).

Rapporti con la normativa antiriciclaggio

Le agenzie che rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2007 devono rispettare, in aggiunta agli obblighi del TULPS, le prescrizioni sull'adeguata verifica della clientela e la registrazione nell'Archivio Unico Informatico. Il registro giornale previsto dall'art. 120 TULPS e le registrazioni AML coesistono come adempimenti distinti, sebbene possano in parte sovrapporsi quanto ai dati da annotare.

Casi pratici

Caso 1: Operazione fuori tabella rilevata in ispezione

Durante un'ispezione ordinaria, gli agenti di pubblica sicurezza verificano il registro giornale di un'agenzia di affari gestita da Tizio. Risulta che l'agenzia ha curato, in più occasioni, la compilazione e il deposito di pratiche burocratiche per conto di clienti stranieri, attività non indicata nella tabella esposta e non coperta dall'autorizzazione di polizia. Tizio viene contestato per violazione dell'art. 120, con l'avvio del procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Per regolarizzare la situazione, dovrà richiedere un'integrazione della licenza all'Autorità di pubblica sicurezza.

Caso 2: Mercede superiore alla tariffa esposta

Caia si rivolge a un'agenzia di recapito per la consegna urgente di documenti importanti. L'esercente, approfittando dell'urgenza, le chiede un compenso del 40% superiore alla tariffa affissa nella tabella. Caia paga, ma in seguito presenta un esposto alla questura. L'ispezione successiva accerta la difformità tra il compenso applicato e la tariffa esposta. L'esercente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis TULPS e la questura avvia una valutazione sulla continuazione dell'autorizzazione.

Caso 3: Registro giornale incompleto

Un ufficiale di pubblica sicurezza chiede di esaminare il registro giornale degli affari dell'agenzia gestita da Sempronio. Risulta che numerose operazioni degli ultimi tre mesi non sono state annotate: le generalità dei clienti e la natura degli affari trattati mancano in una parte significativa delle registrazioni. Sempronio giustifica l'omissione con il volume di lavoro, ma l'Autorità rileva che il registro incompleto pregiudica la funzione di controllo e avvia il procedimento sanzionatorio. Sempronio è tenuto ad aggiornare immediatamente il registro e a mantenere una tenuta regolare a pena di ulteriori conseguenze.

Domande frequenti

Che cosa deve contenere il registro giornale degli affari previsto dall'art. 120 TULPS?

Il registro deve riportare, per ogni operazione giornaliera, l'identità delle parti, la natura dell'affare trattato, la data e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940). Deve essere esibito agli agenti di pubblica sicurezza a ogni richiesta.

La tabella delle operazioni può essere sostituita da un cartello digitale o da un sito web?

La norma richiede l'affissione permanente in modo visibile nei locali dell'agenzia. Un sito web non sostituisce questo adempimento. Un display digitale fisso e ben visibile nei locali potrebbe soddisfare il requisito, ma la prassi consolidata è la tabella cartacea affissa.

L'esercente può rifiutarsi di mostrare il registro agli agenti di pubblica sicurezza?

No. Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti. Il rifiuto costituisce violazione dell'art. 120 TULPS e può integrare la fattispecie di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimento dell'autorità).

Cosa accade se l'esercente svolge operazioni non previste nella tabella?

L'esercente viola il divieto di operazioni fuori tabella. È soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 17-bis TULPS e rischia la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di polizia. Per ampliare le attività, deve richiedere una modifica dell'autorizzazione.

L'obbligo di identificazione del cliente ex art. 120 si applica anche se il cliente è già conosciuto dall'esercente?

Sì. La norma non prevede eccezioni per clienti abituali o conosciuti. L'esercente deve acquisire e verificare il documento fotografico ufficiale a prescindere dal rapporto preesistente con il cliente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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