← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 108 TULPS impone a chi esercita l'attività di affittare camere o appartamenti mobiliati o dare alloggio per mercede — anche temporaneamente o a periodi ricorrenti — di effettuare preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
  • Il questore, di propria iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare l'esercizio in qualsiasi momento se il dichiarante rientra tra le persone di cui all'art. 92 TULPS o se vi sia fondato motivo di ritenere che nei locali si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina, il gioco d'azzardo o si faccia uso di stupefacenti.
  • La norma si applica all'ampia categoria degli esercizi ricettivi non classificati come alberghi, intercettando anche i moderni fenomeni dell'affitto breve e della locazione turistica a breve termine.
  • Il secondo comma — che richiedeva indicazioni sulle persone alloggiate — è stato abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, confluendo nella disciplina del portale alloggiati gestito dalle questure.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. 74

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

(66)

Commento

Ratio e collocazione nel sistema del TULPS

L'art. 108 del TULPS si inserisce nel titolo dedicato agli esercizi pubblici e disciplina una categoria di attività di particolare rilevanza per la pubblica sicurezza: quella di chi, per mercede, ospita persone in camere o appartamenti. Il controllo sull'attività di alloggio risponde a un'esigenza fondamentale dell'ordinamento di pubblica sicurezza: conoscere i movimenti delle persone sul territorio, impedire che strutture ricettive diventino sede di attività illecite, e garantire la tracciabilità degli ospiti ai fini investigativi.

L'obbligo di preventiva dichiarazione

Il primo comma impone la preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (il Commissariato di zona, il Comando dei Carabinieri o la Polizia municipale, a seconda dell'organizzazione territoriale) prima di avviare l'attività. Non si tratta di una licenza in senso tecnico (come quella richiesta dall'art. 109 TULPS per gli alberghi e simili), ma di un adempimento dichiarativo unilaterale che mette l'autorità a conoscenza dell'esistenza dell'attività e delle sue caratteristiche.

La norma ha un ambito di applicazione volutamente ampio: riguarda chiunque affitti camere o appartamenti mobiliati, chiunque dia alloggio per mercede — cioè a titolo oneroso — e chiunque lo faccia anche temporaneamente o a periodi ricorrenti. Quest'ultima specificazione è particolarmente importante per l'attualità normativa: le piattaforme di affitto breve (tipo Airbnb, Booking e simili) hanno reso generalizzato il fenomeno della locazione turistica a breve termine da parte di privati, e la dichiarazione ex art. 108 TULPS si applica anche a chi affitta il proprio appartamento per pochi giorni l'anno in modo sistematico.

Il potere di divieto del questore

Il terzo comma attribuisce al questore un potere di divieto dell'attività che può essere esercitato in qualsiasi tempo, ossia non solo all'atto della dichiarazione ma anche successivamente all'avvio dell'esercizio. Il divieto può essere fondato su due distinte tipologie di presupposto:

La prima riguarda la persona del dichiarante: se questi rientra tra i soggetti elencati all'art. 92 TULPS — ossia persone che, per precedenti penali o per condotta, non offrono garanzie di affidabilità — il questore può precludere loro l'esercizio dell'attività di alloggio.

La seconda riguarda l'uso dei locali: il questore può vietare l'attività se ha fondato motivo di ritenere che nei locali si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina, il gioco d'azzardo, ovvero si faccia uso di sostanze stupefacenti. Si noti che la norma non richiede la certezza del fatto illecito ma solo la sussistenza di «ragione di ritenere»: un giudizio prognostico di tipo preventivo che giustifica l'intervento anticipato dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'abrogazione del secondo comma e il portale alloggiati

Il secondo comma, abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, richiedeva al gestore di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati. Tale obbligo è oggi disciplinato dall'art. 109 TULPS (per gli alberghi) e, per le strutture extralberghiere e i privati affittanti, dal sistema telematico del portale alloggiati gestito dalla Polizia di Stato: entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite, il gestore deve trasmettere i dati del documento di identità presentato. La violazione di quest'obbligo è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 TULPS.

Applicazione agli affitti brevi e alle piattaforme digitali

Il proliferare delle piattaforme di intermediazione turistica ha riportato l'art. 108 TULPS al centro dell'attenzione. Chi affitta tramite Airbnb, Booking o altre piattaforme la propria abitazione per brevi periodi è tenuto a effettuare la dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza e a osservare l'obbligo di comunicazione degli alloggiati. La frequenza sempre maggiore dei controlli delle questure sulle strutture non censite dal portale alloggiati testimonia la vitalità applicativa della norma.

Profili sanzionatori

L'omissione della dichiarazione preventiva è punita come violazione amministrativa ai sensi del TULPS e della L. n. 689/1981. La mancata comunicazione degli alloggiati integra invece il reato contravvenzionale previsto dall'art. 17 TULPS. Il questore può disporre in ogni momento, ai sensi del terzo comma, il divieto dell'attività, con immediata efficacia e salva la possibilità di ricorrere al TAR per illegittimità del provvedimento.

Casi pratici

Caso 1: Privato che affitta su Airbnb senza dichiarazione all'autorità

Tizio, proprietario di un bilocale nel centro storico di una città turistica, lo affitta saltuariamente tramite una piattaforma di affitto breve. Non ha mai effettuato la dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza ex art. 108 TULPS né comunica le generalità degli ospiti al portale alloggiati. In seguito a un controllo della Polizia di Stato attivato da una segnalazione del condominio, Tizio viene sanzionato per omessa dichiarazione e per mancata comunicazione degli alloggiati. La questura lo diffida a regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio.

Caso 2: Divieto del questore per sospetto utilizzo dei locali a fini di prostituzione

Caia, titolare di una pensione con regolare dichiarazione ex art. 108 TULPS, è oggetto di segnalazioni anonime che indicano un afflusso anomalo di persone, prevalentemente in orario notturno, con soste molto brevi. La squadra mobile, dopo un'attività di osservazione, acquisisce elementi per ritenere che nei locali si eserciti prostituzione clandestina. Il questore emette un provvedimento di divieto dell'attività ai sensi del terzo comma dell'art. 108 TULPS. Caia impugna il provvedimento innanzi al TAR, sostenendo di essere ignara dei fatti: il giudice amministrativo dovrà valutare la fondatezza del «ragionato motivo» di ritenere dell'autorità.

Caso 3: Divieto per precedenti penali del dichiarante

Sempronio ha riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e presenta dichiarazione ex art. 108 TULPS per avviare un'attività di affitto di camere. La questura, effettuando le verifiche previste, accerta che Sempronio rientra tra i soggetti di cui all'art. 92 TULPS per via dei precedenti penali. Il questore emette un provvedimento di diniego dell'attività: Sempronio non può avviare l'esercizio finché non si estinguono le cause ostative, salvo impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale amministrativa.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la dichiarazione ex art. 108 TULPS?

Chiunque eserciti, a titolo oneroso, l'attività di dare alloggio in camere o appartamenti mobiliati, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti. Rientrano nell'obbligo anche i privati che affittano tramite piattaforme digitali (Airbnb, Booking, ecc.) in modo non occasionale.

La dichiarazione è diversa dalla licenza per strutture ricettive?

Sì. La dichiarazione di cui all'art. 108 TULPS è un adempimento unilaterale di mera comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza. La licenza ex art. 109 TULPS è invece necessaria per gli alberghi, le pensioni e le locande che ricevono abitualmente ospiti, ed è un provvedimento autorizzatorio in senso tecnico.

Il questore può vietare l'attività anche se non è stato commesso nessun reato?

Sì. Il terzo comma dell'art. 108 TULPS consente al questore di vietare l'attività se ha fondato motivo di ritenere che nei locali si eserciti o si intenda esercitare un'attività illecita (prostituzione, gioco d'azzardo, uso di stupefacenti), anche in via meramente preventiva, prima che il fatto si verifichi.

Come si comunica la presenza degli ospiti alla polizia?

Tramite il portale alloggiati web della Polizia di Stato (alloggiatiweb.poliziadistato.it), nel quale devono essere inserite le generalità di ogni ospite entro 24 ore dal suo arrivo (o prima della partenza se il soggiorno è inferiore a 24 ore).

Quali sanzioni si rischiano per l'omessa comunicazione degli alloggiati?

L'omessa comunicazione degli alloggiati al portale della questura costituisce reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 17 TULPS, punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda. L'omessa dichiarazione preventiva dell'attività è invece illecito amministrativo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.