- Consente alle imprese di vigilanza o investigazione private stabilite in un altro Stato UE di stabilirsi in Italia in presenza dei requisiti di legge, valorizzando gli adempimenti già assolti nello Stato di origine.
- Disciplina i servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia secondo le modalità del regolamento di esecuzione.
- Per i servizi transfrontalieri di investigazione e informazioni commerciali, l'impresa UE deve notificare l'attività al Ministero dell'interno.
- I servizi notificati iniziano decorsi dieci giorni, salvo divieto del Ministero per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
- Autorizza il Ministro dell'interno a stipulare accordi di collaborazione con le autorità UE per il reciproco riconoscimento dei requisiti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 134-bis TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza .
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.))
Commento
Una norma di matrice europea
L'articolo 134-bis è una disposizione di chiara matrice eurounitaria, introdotta per adeguare la disciplina italiana della sicurezza privata ai principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sanciti dai Trattati. Storicamente il settore della vigilanza privata era fortemente nazionalizzato e di fatto precluso agli operatori esteri; la norma supera questa chiusura, consentendo alle imprese di altri Stati membri di operare in Italia, pur senza rinunciare ai presidi di ordine pubblico che giustificano il controllo amministrativo del comparto.
Lo stabilimento delle imprese UE in Italia
Il primo comma disciplina il caso dell'impresa già stabilita in un altro Stato membro che voglia stabilirsi anche nel territorio italiano. La condizione è il possesso dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dal TULPS e dal suo regolamento, ma con un'importante apertura: occorre tener conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento. Questi sono attestati dall'autorità dello Stato di origine o, in mancanza, verificati direttamente dal prefetto. È il principio di equivalenza e di non duplicazione dei controlli: l'impresa UE non deve ripetere in Italia adempimenti già compiuti e verificati altrove, secondo la logica del mutuo riconoscimento.
I servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza
Il secondo comma riguarda i servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia svolti da imprese stabilite in un altro Stato membro: si pensi al trasporto valori che attraversa più Stati o alla scorta di beni che inizia all'estero e prosegue in Italia. Per questi servizi, che non implicano uno stabilimento stabile, le condizioni e le modalità sono rimesse al regolamento di esecuzione del TULPS, che ne disciplina i presupposti tecnici e organizzativi.
La notifica per investigazioni e informazioni commerciali
Il comma 2-bis introduce un meccanismo specifico per i servizi transfrontalieri e temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali. L'impresa UE deve notificare preventivamente al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intende svolgere, indicando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale e la durata. Si tratta di un regime di notifica con silenzio-assenso temperato: i servizi possono iniziare decorsi dieci giorni dalla notifica, ma il Ministero conserva il potere di vietarli entro tale termine, con provvedimento motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Il bilanciamento è evidente: si agevola la libera prestazione del servizio europeo, ma si preserva la possibilità di un controllo preventivo statale a tutela di interessi superiori.
Gli accordi di collaborazione internazionale
Il terzo comma autorizza il Ministro dell'interno a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tali accordi mirano al reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni per lo svolgimento dell'attività, nonché dei relativi provvedimenti amministrativi. È lo strumento che rende operativo, sul piano bilaterale o multilaterale, il principio del mutuo riconoscimento, evitando che la frammentazione delle discipline nazionali si traduca in ostacoli ingiustificati alla circolazione dei servizi di sicurezza privata.
Rapporti con l'articolo 134 e profili pratici
L'articolo 134-bis si salda con l'articolo 134, che resta la norma generale sulla licenza di vigilanza e investigazione: gli operatori europei accedono al mercato italiano nel quadro dei medesimi presidi di onorabilità e affidabilità, ma con procedure semplificate che valorizzano i controlli già effettuati nello Stato di origine. La disposizione è inoltre richiamata dall'articolo 138 in tema di guardie giurate (comma 3 sugli accordi di collaborazione). Sul piano pratico, la norma è particolarmente rilevante per i servizi di trasporto valori intracomunitario e per le agenzie di informazioni commerciali che operano su scala europea, settori nei quali la dimensione transfrontaliera è fisiologica.
Casi pratici
Caso 1: Impresa estera che si stabilisce in Italia
Tizio è il legale rappresentante di un'impresa di vigilanza regolarmente autorizzata in un altro Stato membro dell'Unione europea e vuole aprire una sede operativa in Italia. Grazie all'articolo 134-bis non deve duplicare integralmente gli adempimenti: il prefetto tiene conto degli oneri e dei controlli già assolti nello Stato di origine, attestati dall'autorità di quel Paese, e verifica solo ciò che non risulti già accertato. L'impresa accede così al mercato italiano nel quadro dei requisiti del TULPS, ma con procedura semplificata.
Caso 2: Servizio di trasporto valori transfrontaliero
Un'impresa stabilita in un altro Stato UE, di cui Caia è responsabile, deve effettuare un trasporto di valori che parte dall'estero e prosegue temporaneamente sul territorio italiano. Si tratta di un servizio transfrontaliero e temporaneo di vigilanza e custodia: Caia deve svolgerlo alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione del TULPS, senza necessità di stabilirsi stabilmente in Italia, ma nel rispetto dei presupposti tecnici e organizzativi previsti.
Caso 3: Notifica di un servizio investigativo europeo
Sempronio dirige un'agenzia di informazioni commerciali stabilita in un altro Stato membro e intende svolgere un servizio temporaneo in Italia. Deve notificare al Ministero dell'interno le attività che intende svolgere, indicando autorizzazioni, tipologia di servizi, ambito territoriale e durata. Il servizio può iniziare decorsi dieci giorni dalla notifica, ma se entro quel termine il Ministero ravvisa ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza può vietarlo con provvedimento motivato.
Domande frequenti
Un'impresa di vigilanza di un altro Paese UE può operare in Italia?
Sì. L'articolo 134-bis consente alle imprese di vigilanza o investigazione private stabilite in un altro Stato membro UE di stabilirsi in Italia in presenza dei requisiti di legge, tenendo conto degli adempimenti già assolti nello Stato di origine e attestati dall'autorità di quel Paese o verificati dal prefetto.
L'impresa europea deve ripetere in Italia tutti i controlli?
No. La norma applica il principio di non duplicazione e di mutuo riconoscimento: il prefetto deve tenere conto degli obblighi e degli oneri già assolti e verificati nello Stato di stabilimento, evitando che l'impresa ripeta adempimenti già compiuti altrove.
Come funziona la notifica per i servizi investigativi transfrontalieri?
Per i servizi transfrontalieri e temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, l'impresa UE notifica al Ministero dell'interno le attività da svolgere, indicando autorizzazioni, tipologia di servizi, ambito territoriale e durata. I servizi iniziano decorsi dieci giorni dalla notifica.
Il Ministero può vietare un servizio transfrontaliero notificato?
Sì. Entro dieci giorni dalla notifica il Ministero dell'interno può vietare il servizio con provvedimento motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. È un controllo preventivo che bilancia la libera prestazione dei servizi europei con la tutela di interessi superiori.
Cosa sono gli accordi di collaborazione previsti dalla norma?
Sono accordi che il Ministro dell'interno può sottoscrivere con le autorità degli altri Stati membri per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni di svolgimento dell'attività di vigilanza privata, nonché dei relativi provvedimenti amministrativi.
Qual è il rapporto tra l'articolo 134-bis e l'articolo 134?
L'articolo 134 resta la norma generale sulla licenza del prefetto per vigilanza e investigazioni. L'articolo 134-bis ne adatta l'applicazione agli operatori europei, consentendo stabilimento e servizi transfrontalieri con procedure semplificate ispirate al mutuo riconoscimento, nel rispetto dei medesimi presidi di affidabilità.
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