Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo disciplinava la tenuta dei registri obbligatori nelle agenzie di affari soggette a licenza di pubblica sicurezza.
  • Prevedeva obblighi di annotazione delle operazioni compiute dall'agente, a fini di controllo e ordine pubblico.
  • Abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha semplificato il regime autorizzatorio delle agenzie di affari.

L'art. 125 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo IV, dedicato alle agenzie di affari, e imponeva ai titolari di licenza ex art. 115 specifici obblighi di tenuta di registri e di annotazione delle operazioni compiute. La disposizione rispondeva alla logica di controllo preventivo della pubblica sicurezza tipica dell'impianto del 1931: consentire all'autorità di polizia di verificare, in qualsiasi momento, le attività svolte dall'agenzia e l'identità dei soggetti con cui essa intratteneva rapporti.

L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla pubblica sicurezza, nell'ambito della più ampia riforma amministrativa avviata con la L. 59/1997 (legge Bassanini) e con il D.Lgs. 112/1998. La semplificazione ha ridotto gli adempimenti formali a carico degli operatori, trasferendo parte dei controlli su base successiva e documentale anziché preventiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.