Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 125 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo disciplinava la tenuta dei registri obbligatori nelle agenzie di affari soggette a licenza di pubblica sicurezza.
  • Prevedeva obblighi di annotazione delle operazioni compiute dall'agente, a fini di controllo e ordine pubblico.
  • Abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha semplificato il regime autorizzatorio delle agenzie di affari.

L'art. 125 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo IV, dedicato alle agenzie di affari, e imponeva ai titolari di licenza ex art. 115 specifici obblighi di tenuta di registri e di annotazione delle operazioni compiute. La disposizione rispondeva alla logica di controllo preventivo della pubblica sicurezza tipica dell'impianto del 1931: consentire all'autorità di polizia di verificare, in qualsiasi momento, le attività svolte dall'agenzia e l'identità dei soggetti con cui essa intratteneva rapporti.

L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla pubblica sicurezza, nell'ambito della più ampia riforma amministrativa avviata con la L. 59/1997 (legge Bassanini) e con il D.Lgs. 112/1998. La semplificazione ha ridotto gli adempimenti formali a carico degli operatori, trasferendo parte dei controlli su base successiva e documentale anziché preventiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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