- L'art. 116 TULPS conferisce al questore la facoltà di subordinare il rilascio della licenza per agenzie pubbliche (di cui all'articolo precedente) al deposito di una cauzione, di cui determina misura e forma.
- La cauzione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'agenzia e all'osservanza delle condizioni apposte alla licenza.
- In caso di inosservanza delle condizioni, il prefetto, su proposta del questore, può disporre con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.
- Lo svincolo della cauzione è consentito solo dopo almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio e previa prova del corretto adempimento di tutte le obbligazioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 116 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 116 Cod. Amb. — programmi di misure
- Art. 116 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni di coordinamento
- Art. 116 D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- Art. 116 D.Lgs. 42/2004 — (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)
- Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica
- Articolo 116 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 116 TULPS è collocato nel Titolo IV, dedicato alle agenzie pubbliche e alle attività soggette a vigilanza di polizia, e si coordina con l'articolo 115, che stabilisce il regime di licenza per l'esercizio delle agenzie di affari. La norma introduce uno strumento di garanzia patrimoniale preventiva: la cauzione. Questo istituto rispecchia la logica del TULPS di subordinare l'esercizio di attività economiche potenzialmente sensibili — quali le agenzie di affari, d'informazione, di pubblicità, di recupero crediti, ecc. — non solo a un'autorizzazione formale, ma anche alla prestazione di una garanzia a tutela dei terzi e dell'erario.
La cauzione: natura e funzione
La cauzione prevista dall'art. 116 ha natura di garanzia amministrativa e non di pena pecuniaria anticipata. Il questore valuta discrezionalmente se richiederla e ne determina la misura e la forma (deposito in contanti, fideiussione bancaria, polizza assicurativa, ecc.). La legge non fissa soglie minime o massime, lasciando ampio margine all'apprezzamento dell'autorità in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell'attività. La cauzione copre un duplice profilo: le obbligazioni verso terzi nascenti dall'esercizio dell'agenzia (ad esempio, verso i clienti che abbiano subito danni) e l'osservanza delle condizioni apposte alla licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.
Devoluzione all'erario
In caso di inosservanza delle condizioni della licenza, il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma è la devoluzione della cauzione all'erario. Il procedimento è bifasico: il questore formula una proposta motivata al prefetto, il quale adotta un decreto. La devoluzione può essere totale o parziale, in proporzione alla gravità delle violazioni. Si tratta di una sanzione amministrativa patrimoniale con natura anche deterrente, che non esclude l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dal TULPS per le violazioni specifiche. Il decreto prefettizio è impugnabile dinanzi al TAR.
Lo svincolo della cauzione
Il terzo comma disciplina il procedimento di svincolo della cauzione alla cessazione dell'esercizio. La norma impone un doppio requisito: (a) il decorso di almeno tre mesi dalla cessazione effettiva dell'attività, a garanzia che eventuali obbligazioni residue possano emergere e essere soddisfatte; (b) la prova positiva, a carico del titolare della licenza, che non sussistono obbligazioni inadempiute. Il questore è il soggetto competente ad autorizzare lo svincolo. In mancanza di prove dell'adempimento, la cauzione rimane vincolata, anche oltre il termine minimo di tre mesi.
Riferimento al Consiglio provinciale dell'economia corporativa
Il primo comma menziona il parere del «Consiglio provinciale dell'economia corporativa». Si tratta di un organo del sistema corporativo fascista, soppresso con l'abolizione dell'ordinamento corporativo (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e successive). Oggi questa consultazione è da intendersi come obsoleta ovvero riferita agli organismi che ne hanno eventualmente assorbito le funzioni consultive in materia economica, nella prassi non più richiesta per il rilascio della licenza con cauzione.
Profili pratici
Nella prassi contemporanea, il meccanismo della cauzione ex art. 116 è applicato soprattutto alle agenzie di recupero crediti, alle agenzie di investigazione privata e alle agenzie di mediazione immobiliare, laddove l'autorità ritenga opportuno tutelarsi patrimonialmente contro possibili abusi. L'importo della cauzione è determinato caso per caso, tenendo conto del volume d'affari presunto e della tipologia di attività. Si segnala che alcune categorie di agenzie sono oggi regolate da normative speciali (es. mediatori creditizi, agenti d'affari in mediazione ex L. 39/1989) che prevedono autonomi obblighi assicurativi o di garanzia, parzialmente sovrapponibili alla cauzione del TULPS.
Casi pratici
Caso 1: Rilascio della licenza con obbligo di cauzione per un'agenzia di recupero crediti
Tizio presenta istanza alla Questura per ottenere la licenza ex art. 115 TULPS per l'apertura di un'agenzia di recupero crediti. Il questore, valutata la sensibilità dell'attività e i potenziali rischi per i debitori, subordina il rilascio della licenza al deposito di una cauzione di importo determinato in via discrezionale, da prestarsi mediante fideiussione bancaria. Tizio presta la cauzione nei tempi indicati e ottiene la licenza. La cauzione rimane vincolata per tutta la durata dell'attività, a garanzia del rispetto delle condizioni imposte.
Caso 2: Devoluzione parziale della cauzione per violazione delle condizioni della licenza
Caia gestisce un'agenzia di affari e, nel corso di un'ispezione, gli agenti di pubblica sicurezza accertano reiterate violazioni delle condizioni imposte nella licenza, in particolare la mancata tenuta del registro degli affari trattati. Il questore, ritenuta la gravità delle violazioni, propone al prefetto la devoluzione parziale della cauzione prestata da Caia. Il prefetto, con decreto motivato, dispone la devoluzione di una quota della cauzione all'erario. Caia impugna il decreto dinanzi al TAR, contestando la proporzionalità della misura.
Caso 3: Richiesta di svincolo della cauzione dopo la cessazione dell'attività
Sempronio cessa l'attività della propria agenzia di mediazione e, decorsi tre mesi, presenta al questore domanda di svincolo della cauzione depositata. Il questore richiede la documentazione attestante l'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni verso i clienti e l'assenza di contenziosi pendenti. Sempronio produce le quietanze dei clienti e una dichiarazione del proprio consulente legale che attesta l'assenza di liti in corso. Il questore, verificata la documentazione, autorizza lo svincolo e la restituzione della cauzione.
Domande frequenti
Il questore è obbligato a richiedere la cauzione ex art. 116 TULPS?
No. La norma attribuisce al questore una facoltà discrezionale. La cauzione può essere richiesta in relazione alla tipologia dell'attività, alle dimensioni dell'agenzia o a specifiche esigenze di tutela dei terzi. Non è un requisito automatico per ogni licenza ex art. 115.
In quale forma può essere prestata la cauzione?
L'art. 116 rimette al questore la determinazione della forma. Nella prassi vengono accettate fideiussioni bancarie, polizze assicurative fideiussorie e, in alcuni casi, depositi in contanti o titoli di Stato. Il questore ne determina anche la misura, senza limiti di legge.
Quando può essere devoluta la cauzione all'erario?
Il prefetto, su proposta del questore, può disporre la devoluzione totale o parziale della cauzione in caso di inosservanza delle condizioni apposte alla licenza. È necessario un decreto motivato del prefetto, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Qual è il termine minimo per lo svincolo della cauzione dopo la cessazione dell'attività?
Almeno tre mesi dalla cessazione effettiva dell'esercizio. Trascorso tale termine, il titolare deve altresì dimostrare di non avere obbligazioni inadempiute derivanti dall'attività svolta. Solo a quel punto il questore può autorizzare lo svincolo.
Il riferimento al Consiglio provinciale dell'economia corporativa è ancora attuale?
No. Si tratta di un organo del sistema corporativo fascista, soppresso dopo il 1944. Il parere di tale organismo non viene più richiesto nella prassi contemporanea, e la disposizione va considerata obsoleta in questa parte.
La cauzione del TULPS si affianca alle garanzie richieste dalla legislazione speciale sulle agenzie?
Sì. Per alcune categorie di agenzie (es. mediatori creditizi, agenzie immobiliari), leggi speciali prevedono autonomi obblighi assicurativi o fideiussori. La cauzione ex art. 116 TULPS si affianca a questi obblighi, ma non li sostituisce; il cumulo è possibile.
Vedi anche