← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Registro giornaliero degli affari: i direttori degli uffici di informazioni e investigazioni private devono tenere un registro quotidiano con le generalità dei clienti e le indicazioni prescritte dal regolamento.
  • Obbligo di esibizione: il registro deve essere mostrato immediatamente a ogni richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, senza possibilità di opporre segreto professionale.
  • Identificazione del cliente: chiunque si rivolga all'ufficio è tenuto a esibire un documento fotografico rilasciato dall'Amministrazione dello Stato; l'ufficio non può accettare commissioni da soggetti non identificati.
  • Tabella delle operazioni: nei locali deve essere permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle attività autorizzate e la relativa tariffa.
  • Divieto di operazioni non autorizzate: l'ufficio non può svolgere attività diverse da quelle indicate nella tabella, né accettare incarichi da clienti non identificati (un comma è stato abrogato nel 2008).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella … o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101

.

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 135 TULPS disciplina gli obblighi di gestione e trasparenza gravanti sui direttori degli uffici di informazioni, investigazioni e ricerche privati (i cosiddetti investigatori privati), già soggetti al regime autorizzatorio dell'articolo 134. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, garantire la tracciabilità delle attività svolte da questi operatori, che per loro natura trattano dati sensibili e operano in contesti potenzialmente delicati per la privacy e la sicurezza delle persone; dall'altro, porre la pubblica sicurezza in condizione di esercitare un controllo effettivo sull'attività degli uffici, in qualsiasi momento e senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'investigazione privata, a differenza della vigilanza, non riguarda la protezione di beni materiali ma la raccolta di informazioni su persone o situazioni. Tale attività incide direttamente sulla sfera personale dei terzi e può interferire con indagini penali in corso: per questo il legislatore ha ritenuto necessario un regime di controllo particolarmente stringente, che obbliga l'ufficio a documentare ogni affare e a rendere tale documentazione disponibile all'autorità di pubblica sicurezza su semplice richiesta.

Il registro giornaliero degli affari

Il primo obbligo fondamentale è la tenuta di un registro degli affari compiuti giornalmente. Il registro deve contenere: le generalità complete delle persone con cui gli affari sono compiuti (sia i clienti che commissionano le indagini, sia eventualmente i soggetti investigati, laddove le loro generalità siano note); la data e la natura dell'affare; le ulteriori indicazioni stabilite dal Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o, secondo gli aggiornamenti interpretativi più recenti, in formato digitale, purché integro, non alterabile e immediatamente consultabile.

L'obbligo di annotazione è quotidiano e contestuale: non è consentito differire le registrazioni. Il direttore dell'ufficio risponde personalmente della tenuta regolare del registro, anche quando l'attività sia svolta da dipendenti o collaboratori. In caso di irregolarità, si applicano le sanzioni previste dall'art. 140 TULPS.

L'obbligo di esibizione alla pubblica sicurezza

Il secondo comma stabilisce che il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. La locuzione «ad ogni richiesta» esclude qualsiasi possibilità di opporre rifiuti, ritardi o il segreto professionale del mandato investigativo: l'obbligo è immediato e incondizionato. Ciò distingue l'investigatore privato dall'avvocato o dal medico, i cui dossier godono di tutele più ampie in sede di controllo.

La ratio è chiara: l'attività investigativa privata può generare informazioni utili per le indagini penali o per la prevenzione di reati; consentire all'autorità di consultare il registro in tempo reale permette di coordinare l'attività privata con quella istituzionale e di individuare eventuali abusi.

Identificazione del committente e dei soggetti

Il terzo comma introduce l'obbligo di identificazione del committente mediante esibizione della carta d'identità o di altro documento fotografico rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La norma tutela i terzi che potrebbero essere oggetto di indagine: conoscere l'identità certa del committente consente all'autorità di ricostruire la filiera in caso di uso illecito delle informazioni raccolte.

L'ufficio non può accettare commissioni da soggetti non identificati. Il divieto è assoluto: non è sufficiente che il committente dichiari verbalmente le proprie generalità, né che si identifichi con documenti non rilasciati dall'Amministrazione statale (es. patente scaduta, documenti stranieri non equipollenti). In caso di violazione, il contratto rimane civilmente valido ma il direttore incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste.

Tabella delle operazioni autorizzate e tariffe

Il quarto e quinto comma disciplinano la trasparenza verso il pubblico: nei locali dell'ufficio deve essere affissa in modo visibile la tabella delle operazioni autorizzate e la relativa tariffa. L'obbligo di affissione è permanente, il che significa che non è sufficiente esibire la tabella solo su richiesta. La ratio è duplice: informare i clienti sulle attività che l'ufficio può legalmente svolgere, e consentire agli agenti di pubblica sicurezza in caso di ispezione di verificare immediatamente se l'ufficio stia svolgendo attività eccedenti l'autorizzazione.

Il divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella è corollario diretto del sistema autorizzatorio: la licenza copre solo le attività specificamente indicate, e ogni ampliamento non autorizzato costituisce esercizio abusivo di attività soggetta a licenza ai sensi del TULPS.

Il comma abrogato nel 2008

Il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, ha abrogato uno dei commi dell'art. 135, presumibilmente quello relativo alla comunicazione all'autorità di polizia dei mandati ricevuti o a ulteriori obblighi di segnalazione. La modifica ha alleggerito parzialmente il regime di controllo, in coerenza con la tendenza alla liberalizzazione delle professioni avviata in quegli anni, senza però intaccare gli obblighi fondamentali di tenuta del registro e di esibizione alla pubblica sicurezza.

Interazione con la normativa sulla privacy

L'obbligo di tenuta del registro e di esibizione solleva una questione di coordinamento con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). L'investigatore privato tratta dati personali per conto del committente ed è un autonomo titolare del trattamento per le finalità della propria attività. L'esibizione del registro alla pubblica sicurezza costituisce una comunicazione di dati personali a un'autorità pubblica: il GDPR la consente quando è necessaria per finalità di prevenzione e repressione dei reati (art. 6, par. 1, lett. e, e considerando 47). L'investigatore non può pertanto opporre il GDPR per rifiutare l'esibizione richiesta ai sensi dell'art. 135 TULPS.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di esibizione del registro durante un'ispezione

Tizio dirige un agenzia investigativa autorizzata. Durante un'ispezione ordinaria, un ufficiale di pubblica sicurezza gli chiede di esibire il registro degli affari degli ultimi tre mesi. Tizio tenta di opporre la riservatezza dei mandati ricevuti dai propri clienti, invocando il segreto professionale. L'ufficiale gli ricorda che l'art. 135 TULPS impone l'esibizione immediata senza possibilità di eccezioni. Tizio, avvisato dal proprio legale che il rifiuto costituisce violazione sanzionata dall'art. 140 TULPS, consegna il registro. L'episodio evidenzia che la riservatezza nei confronti dei terzi non equivale a riservatezza nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza.

Caso 2: Commissione da parte di soggetto non identificato

Caia si presenta presso un'agenzia investigativa chiedendo di svolgere accertamenti sul coniuge. Al momento di conferire il mandato, dichiara di aver dimenticato il documento d'identità e offre solo una fotocopia del passaporto scaduto. Il direttore dell'agenzia, Sempronio, è obbligato a rifiutare l'incarico: l'art. 135 TULPS richiede l'esibizione di un documento fotografico in corso di validità rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. Sempronio invita Caia a tornare con un documento valido. Se avesse accettato la commissione senza identificazione regolare, avrebbe esposto l'agenzia alla revoca della licenza prefettizia oltre che alle sanzioni penali.

Caso 3: Operazione non autorizzata e diffida prefettizia

Un'agenzia investigativa diretta da Tizio è autorizzata a svolgere indagini difensive e ricerche di persone scomparse. Su richiesta di un cliente, Tizio accetta anche un incarico di intercettazione ambientale, attività che non rientra nella tabella affissa nei propri locali e che richiederebbe autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Durante un'ispezione, l'agente di pubblica sicurezza riscontra nel registro la voce relativa all'incarico di intercettazione. Il prefetto emette una diffida con contestuale avvio del procedimento di revoca della licenza. Tizio si trova esposto anche a responsabilità penale per violazione delle norme sulle intercettazioni.

Domande frequenti

Qual è il contenuto minimo del registro degli affari previsto dall'art. 135 TULPS?

Il registro deve contenere, per ogni affare compiuto, la data, le generalità della persona con cui l'affare è concluso e le ulteriori indicazioni prescritte dal Regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940). Il direttore è responsabile della tenuta quotidiana e regolare.

L'investigatore privato può rifiutare l'esibizione del registro invocando la riservatezza dei propri clienti?

No. L'art. 135 TULPS impone l'esibizione immediata ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Non è opponibile né il segreto professionale né il GDPR, poiché la comunicazione avviene nell'esercizio di funzioni istituzionali di prevenzione e sicurezza pubblica.

Quali documenti deve esibire il cliente per conferire un incarico all'agenzia investigativa?

Deve esibire la carta d'identità o altro documento fotografico rilasciato dall'Amministrazione dello Stato (passaporto, patente di guida). Non sono sufficienti documenti stranieri non equipollenti o documenti scaduti.

Cosa prevede l'obbligo di affissione della tabella delle operazioni?

Nei locali dell'ufficio deve essere permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni autorizzate e la tariffa delle relative mercedi. Non è sufficiente esibirla solo su richiesta: l'affissione deve essere continua e accessibile a chiunque acceda ai locali.

Quali conseguenze derivano dall'accettazione di commissioni da soggetti non identificati?

Il direttore incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 140 TULPS (arresto fino a due anni e ammenda). Può inoltre essere avviato il procedimento di revoca della licenza prefettizia. Il contratto con il cliente è civilmente valido ma il direttore è esposto a responsabilità personale.

Il comma abrogato nel 2008 riguardava un obbligo di segnalazione?

Il testo attuale riporta l'abrogazione di un comma ad opera del D.L. 59/2008 convertito dalla L. 101/2008. Il testo del comma abrogato non è riportato integralmente nella norma vigente; la modifica ha alleggerito parzialmente gli obblighi di controllo senza incidere sugli obblighi fondamentali di registro, esibizione e identificazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.