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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 3 istituisce, presso il Ministero della Sanità, il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, organo tecnico-amministrativo di raccordo tra il livello ministeriale e le strutture territoriali.
  • Il Servizio svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi di trattamento delle dipendenze su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale.
  • Raccoglie e analizza i dati epidemiologici e statistici sull'andamento dei consumi, sulle violazioni del Codice della Strada in stato di intossicazione e sugli infortuni correlati all'uso di sostanze.
  • Elabora i dati regionali sull'andamento delle dipendenze e presenta annualmente un rapporto al Ministro della Sanità sui risultati di prevenzione, cura e recupero.
  • Esprime pareri motivati sulle autorizzazioni in materia di stupefacenti di competenza ministeriale e sulle licenze di importazione di materie prime per la produzione di sostanze stupefacenti.
  • Svolge funzioni tecniche specifiche: accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze sequestrate o messe a disposizione del Ministero; individuazione degli additivi aversivi per solventi inalabili e delle sostanze da taglio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 T.U. Stupefacenti — Istituzione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a: a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita'; c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto; d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita'; e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitivo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 87; g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili. h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei lavoratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari. Torna al sommario

Commento

Ratio e collocazione nel sistema

L'art. 3 del T.U. 309/1990 istituisce il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, quale struttura tecnico-operativa del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) destinata a tradurre in azione amministrativa concreta gli indirizzi politici definiti dal Comitato nazionale di coordinamento ex art. 1 e le attribuzioni ministeriali ex art. 2. Si tratta di un organo di raccordo verticale tra il livello di governo centrale e le strutture regionali e locali che gestiscono i servizi per le dipendenze.

La previsione di questo organismo risponde all'esigenza di disporre di una struttura ministeriale specializzata dotata di competenze tecniche sia sul versante sanitario-epidemiologico (monitoraggio delle dipendenze, supporto alle politiche terapeutiche) sia su quello autorizzativo-analitico (pareri sulle autorizzazioni, analisi delle sostanze sequestrate). La norma va letta in stretto coordinamento con l'art. 4 (che ne disciplina la composizione) e con le disposizioni del Titolo III relative al regime autorizzativo.

Indirizzo e coordinamento delle politiche terapeutiche

Il comma 2, prima parte, attribuisce al Servizio centrale compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze su tutto il territorio nazionale. L'esercizio di questa funzione richiede il previo parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale, organo consultivo del Ministero in materia di salute pubblica. Questa funzione si concretizza nella definizione di linee guida cliniche e organizzative per i SerD (Servizi per le Dipendenze delle ASL), nella fissazione di standard di qualità per le comunità terapeutiche e nella promozione di modelli di intervento basati sull'evidenza scientifica.

Raccolta e analisi dei dati epidemiologici

Le lettere a), b) e c) del comma 2 disciplinano le funzioni di monitoraggio e rendicontazione del Servizio. La lettera a) riguarda la raccolta dei dati epidemiologici e statistici sull'andamento dei consumi, sulle violazioni delle norme sulla circolazione stradale in stato di intossicazione da alcool e stupefacenti (con rilievo per l'art. 187 del Codice della Strada) e sugli infortuni correlati. La lettera b) prevede la raccolta e l'elaborazione dei dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze e agli interventi di prevenzione, cura e recupero sociale, con presentazione di un rapporto annuale al Ministro. La lettera c) riguarda i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore, ai contributi erogati, al numero degli utenti assistiti e ai risultati conseguiti.

Questa funzione conoscitiva è strumentale sia all'attività di indirizzo del Servizio sia alla verifica periodica dell'efficacia degli interventi: un sistema di monitoraggio robusto è condizione necessaria per l'allocazione razionale delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (art. 127 T.U.).

Funzione consultiva in materia autorizzativa

Le lettere d) ed e) attribuiscono al Servizio la funzione di esprimere pareri motivati sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti di competenza ministeriale (lett. d) e sulle licenze di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego di sostanze stupefacenti, sentito l'Istituto Superiore di Sanità (lett. e). Si tratta di pareri tecnici che precedono l'adozione del provvedimento autorizzativo da parte del Ministro: pur non avendo carattere vincolante in senso stretto, la loro natura motivata implica che il Ministro, ove se ne discosti, debba fornire adeguata giustificazione.

Funzioni analitiche e tecniche specifiche

La lettera f) prevede che il Servizio proceda all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero ai sensi dell'art. 87 T.U. (relativo alle sostanze sequestrate o cedute all'autorità sanitaria). Per gli eventuali controlli analitici il Servizio può avvalersi dei laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità o di istituti universitari (comma 3): disposizione che riflette la necessità di accesso a competenze analitiche specializzate non sempre disponibili all'interno dell'amministrazione ministeriale.

La lettera g) attribuisce al Servizio il compito di elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili: misura preventiva finalizzata a rendere sgradevole o impossibile l'inalazione di tali prodotti a scopo di abuso. La lettera h) prevede l'individuazione delle sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope: attività di intelligence analitica fondamentale sia per valutare la tossicità delle droghe circolanti sul mercato illecito sia per orientare le strategie di prevenzione e di risposta sanitaria alle overdose.

Rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e le Regioni

Il Servizio centrale si pone come terminale ministeriale di un sistema a più livelli: a livello regionale, le Regioni gestiscono le reti dei servizi per le dipendenze; a livello locale, i SerD delle ASL garantiscono l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Servizio coordina queste reti sul piano tecnico e normativo, garantendo uniformità di standard su tutto il territorio nazionale nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale riconosciuta dall'art. 117 Cost.

Casi pratici

Caso 1: Analisi delle sostanze sequestrate dalla polizia giudiziaria

La Polizia di Stato sequestra, nel corso di un'operazione antidroga, un importante quantitativo di sostanza polverosa bianca di sospetta natura stupefacente. La sostanza, ai sensi dell'art. 87 T.U., viene messa a disposizione del Ministero della Salute. Tizio, funzionario del Servizio centrale, dispone l'accertamento qualitativo e quantitativo previsto dall'art. 3, comma 2, lett. f), avvalendosi dei laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi del comma 3. Il referto analitico, che identifica la sostanza come eroina con una purezza del 34% e tracce di fentanil come sostanza da taglio, confluirà negli atti processuali del procedimento penale ex art. 73 T.U. e nei database epidemiologici del Servizio.

Caso 2: Parere sull'autorizzazione all'importazione di materie prime

Un'azienda farmaceutica presenta domanda di licenza di importazione di papaverina greggia dall'estero per la produzione di morfina a uso ospedaliero. Caia, dirigente del Servizio centrale, istruisce la pratica ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e), richiedendo il parere dell'Istituto Superiore di Sanità circa la qualità e la tracciabilità del prodotto. Il parere motivato favorevole del Servizio viene trasmesso al Ministro della Salute, che adotta il provvedimento autorizzativo. La quantità importata viene registrata e comunicata agli organismi internazionali di controllo (INCB) ai sensi degli obblighi convenzionali.

Caso 3: Monitoraggio epidemiologico e rapporto annuale

Il Servizio centrale raccoglie, nel corso dell'anno, i dati trasmessi dalle Regioni sull'andamento delle dipendenze, sul numero di soggetti in trattamento metadonico, sui decessi per overdose e sulle nuove diagnosi di HIV tra i tossicodipendenti. Sempronio, statistico del Servizio, elabora i dati per la redazione del rapporto annuale al Ministro ex art. 3, comma 2, lett. b). Il rapporto evidenzia un incremento delle dipendenze da oppioidi sintetici in alcune Regioni del Nord, suggerendo la necessità di un rafforzamento dei servizi territoriali e di un aggiornamento delle linee guida terapeutiche: raccomandazione che il Servizio traduce in un atto di indirizzo rivolto alle Regioni.

Domande frequenti

Qual è la funzione principale del Servizio centrale per le dipendenze?

Il Servizio centrale coordina le politiche di trattamento delle dipendenze su scala nazionale, raccoglie e analizza dati epidemiologici, esprime pareri sulle autorizzazioni ministeriali e svolge accertamenti analitici sulle sostanze stupefacenti. È l'organo tecnico che traduce in azione amministrativa gli indirizzi del Ministero della Salute.

Chi può eseguire le analisi sulle sostanze stupefacenti per conto del Servizio centrale?

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3, il Servizio si avvale, per gli eventuali controlli analitici, dei laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità o di istituti universitari. La norma prevede quindi una collaborazione esterna per le analisi di laboratorio, riconoscendo le competenze specializzate di questi enti.

Cosa sono le sostanze da taglio e perché il Servizio le monitora?

Le sostanze da taglio sono agenti aggiunti alle droghe illecite per aumentarne il volume o modificarne gli effetti. Il Servizio le individua ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h), al fine di valutare la tossicità complessiva delle sostanze circolanti sul mercato illecito e di fornire dati utili alla gestione sanitaria delle emergenze da overdose.

Cosa sono gli additivi aversivi per solventi inalabili?

Sono sostanze non tossiche che, aggiunte ai solventi inalabili (colle, vernici, ecc.), li rendono sgradevoli all'inalazione, riducendo il rischio di abuso a scopo voluttuario. L'art. 3, comma 2, lett. g), attribuisce al Servizio il compito di elencare questi additivi, nell'ambito delle politiche di prevenzione dell'abuso di sostanze non tabellate.

I pareri del Servizio sulle autorizzazioni sono vincolanti per il Ministro?

I pareri sono definiti dalla norma come 'motivati', il che implica che forniscono una valutazione tecnica documentata. Sebbene non sia espressamente prevista la loro vincolatività, il carattere motivato implica che l'eventuale dissenso del Ministro rispetto al parere debba essere anch'esso adeguatamente motivato nel provvedimento finale.

Il Servizio centrale è ancora operativo nella sua forma originale?

L'istituzione del Servizio è tuttora prevista dal T.U. 309/1990, ma la sua collocazione organizzativa è stata più volte riorganizzata in seguito alle riforme dei Ministeri. Le funzioni sono oggi ripartite tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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