- Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, commerciare o detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope tabellate deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della Salute.
- Le farmacie sono esonerate dall'obbligo per l'acquisto, la vendita e la cessione di sostanze in dose e forma di medicamenti.
- L'importazione, il transito e l'esportazione da parte di soggetti già autorizzati richiedono un ulteriore permesso ministeriale, rilasciato in conformità alle convenzioni internazionali.
- La domanda di autorizzazione deve indicare il responsabile della tenuta dei registri e degli altri obblighi imposti dal T.U.
- Il Ministro della Salute determina caso per caso le condizioni e le garanzie dell'autorizzazione, sentita la Guardia di Finanza e, per la coltivazione, il Ministero delle politiche agricole.
- Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto a tassa di concessione governativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 T.U. Stupefacenti — Obbligo di autorizzazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.
7. (Soppresso). Torna al sommario
Commento
Ratio e struttura dell'obbligo autorizzatorio
L'articolo 17 del D.P.R. 309/1990 costituisce il nucleo del regime autorizzatorio che presidia il circuito legale delle sostanze stupefacenti e psicotrope. La norma introduce un obbligo di carattere preventivo: prima di intraprendere qualsiasi attività che comporti il maneggio di sostanze tabellate, il soggetto deve ottenere una specifica autorizzazione ministeriale. Tale impostazione — coerente con gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (Convenzione Unica ONU del 1961 sugli stupefacenti, Convenzione ONU del 1971 sulle sostanze psicotrope, Convenzione ONU del 1988 contro il traffico illecito) — si fonda sulla necessità di assicurare che il circuito produttivo e distributivo delle sostanze rimanga sotto il controllo dello Stato, riducendo al minimo il rischio di deviazione verso canali illeciti.
Perimetro soggettivo e oggettivo dell'obbligo
Il comma 1 delinea un elenco ampio di attività soggette ad autorizzazione: coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego (incluso quello a fini di ricerca scientifica), importazione, esportazione, ricezione per transito, commercio a qualsiasi titolo e detenzione per il commercio. La locuzione «a qualsiasi titolo» nell'ambito del commercio sottolinea la volontà legislativa di ricomprendere tutte le forme di circolazione, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del negozio sottostante (vendita, permuta, cessione in uso, ecc.). L'oggetto materiale dell'obbligo è costituito dalle sostanze incluse nelle tabelle di cui all'art. 14 T.U., con la precisazione che il regime si applica a prescindere dallo stato fisico della sostanza (materia prima, intermedio di sintesi, preparato finito).
Esonero delle farmacie
Il comma 2 prevede un esonero espresso per le farmacie, limitatamente all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e all'acquisto, vendita o cessione delle medesime in dose e forma di medicamenti. La ratio dell'esonero risiede nella posizione delle farmacie come terminale del circuito distributivo verso il paziente finale: il controllo sulla regolarità delle loro attività è assicurato da un diverso sistema di obblighi (ricette mediche in triplice copia per i farmaci di tabella II sez. A e B, registro di entrata e uscita, obblighi di rendiconto periodico alle autorità sanitarie locali). L'esonero dall'autorizzazione ministeriale ex art. 17 non significa assenza di controllo, ma spostamento del presidio verso strumenti specifici della distribuzione al dettaglio.
Il permesso per operazioni di commercio estero
Il comma 3 aggiunge un ulteriore livello autorizzatorio per le operazioni transfrontaliere: anche il soggetto già munito dell'autorizzazione ministeriale ex comma 1 deve ottenere un permesso ad hoc per importare, ricevere in transito o esportare sostanze stupefacenti. Tale permesso viene rilasciato dal Ministro della Salute in conformità alle convenzioni internazionali e alle disposizioni del Titolo V del T.U. (artt. 60 e seguenti), che disciplinano il commercio internazionale delle sostanze. Il regime del doppio titolo (autorizzazione generale + permesso per ogni operazione estera) rispecchia gli obblighi assunti dall'Italia nell'ambito del sistema di controllo internazionale fondato sul meccanismo delle «stime» elaborate dall'INCB (International Narcotics Control Board) e delle comunicazioni preventive agli organi ONU.
Responsabile della tenuta dei registri
La domanda di autorizzazione deve indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dai Titoli VI e VII del T.U. (artt. 50 e seguenti sulla documentazione contabile e sui registri). L'identificazione nominativa — o per posizione ricoperta — di un responsabile interno risponde a una logica di accountability: in caso di irregolarità nella tenuta dei registri, l'imputazione della responsabilità si concentra sul soggetto espressamente designato, pur senza escludere profili di responsabilità concorrente dei vertici aziendali.
Condizioni e garanzie dell'autorizzazione; durata biennale
Il Ministro della Salute gode di ampia discrezionalità nel determinare, caso per caso, le condizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata. Tale potere discrezionale è esercitato previo parere della Guardia di Finanza — che valuta i profili di sicurezza e antifrode — e, per le attività di coltivazione, del Ministero delle politiche agricole (già Ministero dell'agricoltura e delle foreste), che verifica la conformità all'ordinamento agricolo. L'autorizzazione ha durata biennale: il soggetto autorizzato deve quindi richiederne il rinnovo prima della scadenza, secondo la procedura dell'art. 20. La tassa di concessione governativa dovuta all'atto del rilascio rappresenta l'onere economico connesso al titolo abilitativo.
Conseguenze penali dell'esercizio senza autorizzazione
L'operare senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 17, o in violazione delle condizioni di essa, espone il soggetto alle sanzioni penali dell'art. 73 T.U., che punisce — tra l'altro — la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La mancanza dell'autorizzazione integra l'antigiuridicità della condotta, che non può essere giustificata invocando la buona fede sulla liceità dell'attività svolta senza titolo. Sul piano processuale, la circostanza che il soggetto operi nel circuito produttivo o commerciale senza figurare nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 16 costituisce un elemento indiziante rilevante nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 73 T.U.
Casi pratici
Caso 1: Laboratorio chimico che produce intermedi di sintesi senza autorizzazione
Tizio è titolare di un laboratorio chimico che produce, per conto di una società farmaceutica estera, un intermedio di sintesi classificato in tabella I dell'art. 14 T.U. Tizio ritiene erroneamente che l'obbligo di autorizzazione riguardi solo il prodotto finito e non gli intermedi di lavorazione. A seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza — allertata dalla comunicazione dei decreti di autorizzazione della filiera ai sensi dell'art. 18 — emerge che Tizio non ha mai richiesto l'autorizzazione ministeriale ex art. 17 co. 1. I PM contestano il reato di fabbricazione illecita ex art. 73 T.U. Il difensore di Tizio valuta se la condotta, effettuata su incarico di un soggetto autorizzato estero, possa essere ricondotta a una causa di giustificazione o quantomeno mitigata in sede di determinazione della pena ai sensi dell'art. 73 co. 5 T.U. (fatto di lieve entità).
Caso 2: Impresa autorizzata che effettua esportazioni senza il permesso ad hoc
Caia è direttore operativo di una società farmaceutica autorizzata ex art. 17 co. 1 alla fabbricazione di preparati a base di cannabinoidi per uso terapeutico. La società riceve un ordine dall'estero e, ritenendo sufficiente l'autorizzazione generale già posseduta, procede alla spedizione senza richiedere il permesso ministeriale per l'esportazione previsto dal comma 3. La Dogana blocca la spedizione e informa la Guardia di Finanza. Caia è indagata per violazione degli obblighi di cui al Titolo V T.U. Il caso illustra come l'autorizzazione generale ex art. 17 co. 1 non sostituisca il permesso specifico per il commercio estero: i due titoli coesistono e sono entrambi necessari per operazioni transfrontaliere.
Caso 3: Sostituzione del direttore tecnico e continuità dell'autorizzazione
Sempronio è direttore tecnico di una società di distribuzione all'ingrosso di sostanze psicotrope, indicato nella domanda di autorizzazione ex art. 17 co. 4 come responsabile della tenuta dei registri. A seguito di dimissioni volontarie di Sempronio, la società nomina un nuovo direttore tecnico senza comunicare tempestivamente la sostituzione al Ministero della Salute. Un'ispezione dei Carabinieri NAS rileva l'irregolarità: i registri sono stati tenuti dal nuovo direttore tecnico — privo dell'indicazione nell'autorizzazione — per un periodo di quattro mesi. La società è esposta al rischio di revoca dell'autorizzazione e di contestazione delle irregolarità nella tenuta dei registri per il periodo interessato, con possibili riflessi penali sulla responsabilità del legale rappresentante per omessa comunicazione alla competente autorità ministeriale.
Domande frequenti
Quali attività richiedono obbligatoriamente l'autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 17 T.U. Stupefacenti?
Sono soggette ad autorizzazione ministeriale: la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, l'importazione, l'esportazione, la ricezione per transito, il commercio a qualsiasi titolo e la detenzione per il commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14 T.U.
Le farmacie devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale ex art. 17 per dispensare farmaci stupefacenti?
No. Il comma 2 dell'art. 17 esonera espressamente le farmacie dall'obbligo di autorizzazione ministeriale per l'acquisto, la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope in dose e forma di medicamenti. Le farmacie sono sottoposte a un diverso sistema di controllo (registro carico-scarico, ricette speciali) disciplinato da altre disposizioni del T.U.
Un soggetto già autorizzato ex art. 17 co. 1 può importare o esportare sostanze stupefacenti senza ulteriori adempimenti?
No. Il comma 3 prevede che le operazioni di importazione, transito ed esportazione siano subordinate, anche per i soggetti già titolari dell'autorizzazione generale, all'ottenimento di un apposito permesso rilasciato dal Ministro della Salute, in conformità alle convenzioni internazionali e alle disposizioni del Titolo V del T.U.
Qual è la durata dell'autorizzazione ministeriale e cosa succede alla scadenza?
Il decreto di autorizzazione ha durata biennale (art. 17 co. 6). Alla scadenza, il soggetto interessato deve presentare domanda di rinnovo prima della scadenza stessa, seguendo la medesima procedura prevista per il rilascio (art. 20 T.U.). In caso di mancato rinnovo tempestivo, l'autorizzazione decade e le attività non possono più essere lecitamente svolte.
Cosa rischia chi svolge attività soggette ad autorizzazione ex art. 17 senza averla ottenuta?
L'esercizio delle attività elencate nell'art. 17 co. 1 in assenza dell'autorizzazione ministeriale integra le condotte illecite di cui all'art. 73 T.U. Stupefacenti, che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope con pene molto severe, variabili in base alla tabella di appartenenza della sostanza.
Chi viene consultato dal Ministero della Salute prima di rilasciare l'autorizzazione?
Ai sensi dell'art. 17 co. 5, il Ministro della Salute, nel concedere l'autorizzazione, deve sentire il Comando generale della Guardia di Finanza. Quando l'autorizzazione riguarda la coltivazione, deve essere sentito anche il Ministero dell'agricoltura e delle politiche forestali (già Ministero dell'agricoltura e delle foreste).
Vedi anche