Autore: Andrea Marton

  • Art. 125 T.U. Stupefacenti – Accertamenti di assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio

    Art. 125 T.U. Stupefacenti – Accertamenti in assenza di tossicodipendenza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubblicate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

    2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.

    3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.

    4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Torna al sommario

  • Articolo 44 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 44 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 44 CCII – Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2; b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f); […] c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). 1 bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all’articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile. 1 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1. 1 quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.

    2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 1, lettera d).

    3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

  • Art. 198 TULPS – Divieto di ritenzione di danaro dalle meretrici (abrogato)

    Art. 198 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

    L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

  • CCNL Dirigenti Industria: welfare, benefit, auto aziendale e gestione individuale

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il pacchetto welfare dei dirigenti industriali va ben oltre il minimo CCNL: include tipicamente auto aziendale in uso promiscuo, polizza vita e polizza Long Term Disability (LTD), buoni pasto, spese di rappresentanza, eventuale alloggio. L’auto aziendale genera un fringe benefit fiscale tassabile IRPEF; le polizze hanno regimi fiscali specifici. Il piano welfare aziendale e spesso negoziato individualmente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Benefit tipici del dirigente industriale e regime fiscale
    Benefit Regime fiscale Note
    Auto aziendale uso promiscuo Fringe benefit IRPEF (% costo km ACI) Rientra in base TFR per quota tassabile
    Polizza vita (caso morte/invalidita) Premi deducibili/esentasse fino a soglie Premi aziendali non tassabili entro limiti
    Polizza Long Term Disability (LTD) Come polizza vita Copre invalidita permanente
    Buoni pasto elettronici Esenti IRPEF fino a 8 €/giorno Franchigia DL 5/2020
    Alloggio aziendale Fringe benefit (rendita catastale o valore di mercato) Raro, per sedi estere o trasferimenti
    Rimborsi spese documentati Non tassabili Esclusi dalla base retributiva
    Welfare aziendale (voucher, servizi) Esente IRPEF entro 3.000 €/anno Soglia elevata per i dirigenti da accordo

    L'auto aziendale: fringe benefit e impatto fiscale

    L’auto aziendale in uso promiscuo (per lavoro e per uso privato) e il benefit piu diffuso per i dirigenti industriali. La normativa fiscale (TUIR, art. 51) prevede che la quota di fringe benefit imponibile sia pari a una percentuale del costo chilometrico annuo ACI per 15.000 km convenzionali (percentuale variabile dal 25% al 60% in base alle emissioni CO2, con le revisioni del 2020 e 2024).

    Il fringe benefit tassabile rientra nella base di calcolo del TFR se supera la franchigia fiscale. Le auto elettriche hanno il trattamento fiscale piu favorevole (25% della percorrenza ACI x 15.000 km). Per i dirigenti con auto di fascia alta, il fringe benefit annuo puo essere nell’ordine di 5.000-12.000 €.

    Polizze vita e LTD: tutela del dirigente

    Il CCNL Dirigenti Industria prevede che le aziende debbano stipulare per i dirigenti una polizza di assicurazione caso morte (con massimale tipicamente pari a 2-3 annualita di RGA) e una polizza Long Term Disability (LTD) che copre l’invalidita permanente superiore a una soglia (es. 60-66%).

    I premi versati dall’azienda per le polizze vita non costituiscono reddito imponibile per il dirigente fino ai limiti di legge. In caso di decesso, il capitale assicurato e erogato ai beneficiari designati (esente IRPEF). In caso di invalidita LTD, la rendita e tassata come reddito.

    Piano welfare individualizzato

    Il dirigente industriale puo negoziare un piano welfare personalizzato (flexible benefit) comprendente:

    • Contribuzione aggiuntiva a Previndai oltre il minimo contrattuale
    • Integrazione FASI/Assidai per famigliari
    • Voucher istruzione per i figli
    • Assistenza psicologica e programmi di well-being
    • Abbonamenti palestra, trasporto pubblico

    I benefit in natura erogati nell’ambito di un piano di welfare aziendale sono esenti IRPEF entro il limite annuo di 3.000 € (soglia speciale per chi ha figli a carico, L. bilancio 2024) o 1.000 € per gli altri.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo fringe benefit auto elettrica
    Tizio ha un’auto elettrica aziendale (BMW iX) con valore di listino 65.000 €. Costo chilometrico ACI: 0,80 €/km. Fringe benefit: 15.000 km x 0,80 €/km x 25% = 3.000 €. Imponibile IRPEF aggiuntivo: 3.000 € annui. Con aliquota marginale del 43%: imposta aggiuntiva di circa 1.290 € annui. Il costo netto per Tizio e contenuto rispetto al valore del benefit.
    Caia – Polizza LTD e invalidita permanente
    Caia subisce un grave infortunio extraprofessionale che le determina un’invalidita permanente del 70%. La polizza LTD aziendale prevede una rendita mensile pari al 60% della RGA per le invalidita superiori al 60%. Caia percepisce circa 4.500 €/mese dalla polizza (su RGA 90.000 €), tassati come reddito. La rendita integra la pensione INPS di invalidita.
    Sempronio – Welfare aziendale e risparmio fiscale
    Sempronio ha due figli a carico. L’azienda eroga 3.000 € di welfare (soglia L. bilancio 2024) sotto forma di voucher istruzione (1.500 €) e contribuzione aggiuntiva FASI per la famiglia (1.500 €). I 3.000 € sono esenti IRPEF: risparmio fiscale di circa 1.290 € (43% di aliquota marginale) rispetto all’equivalente in busta paga.

    Domande frequenti

    L'auto aziendale e sempre soggetta a fringe benefit?
    Si se usata in modo promiscuo (lavoro + privato). Se l’auto e usata esclusivamente per lavoro (senza disponibilita privata), non e fringe benefit. In caso di uso promiscuo il fringe benefit e calcolato in base alle emissioni CO2 e al costo ACI.
    Le polizze vita aziendali sono tassabili per il dirigente?
    I premi versati dall’azienda per polizze caso morte non sono tassabili per il dirigente entro i limiti di legge. In caso di liquidazione del capitale (decesso), questo e esente IRPEF per i beneficiari.
    Qual e il limite di esenzione IRPEF per il welfare aziendale del dirigente con figli?
    3.000 € annui per i lavoratori con figli a carico (L. bilancio 2024). Per chi non ha figli il limite ordinario e 1.000 € (D.L. 48/2023). I benefit erogati entro questi limiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
    I rimborsi spese sono tassabili?
    No se documentati analiticamente (ricevute, nota spese). I rimborsi a pie di lista non rientrano nella base imponibile IRPEF ne nella base TFR. I rimborsi forfettari eccedenti i limiti di legge diventano parzialmente imponibili.
    Il piano welfare e negoziato dal CCNL o individualmente?
    Il CCNL fissa alcune previsioni (polizze, FASI, Previndai). Il piano welfare individualizzato (flexible benefit) e di solito negoziato a livello aziendale (accordo di secondo livello) o individualmente nel contratto di assunzione del dirigente.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Previndai.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 51 D.Lgs. 504/1995 – Obbligazione civile dell’esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

    Art. 51 D.Lgs. 504/1995 – Obbligazione civile dell’esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Nei reati previsti dal presente capo, l’esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.

  • Art. 1113 Codice della Navigazione – Omissione di soccorso

    Art. 1113 Codice della Navigazione – Omissione di soccorso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 128 D.P.R. 115/2002

    Art. 128 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell' articolo 309, del codice di procedura civile . L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

  • Art. 17 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 17 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 17 L. Fall. – Comunicazione e pubblicazione della

    Comunicazione e pubblicazione della

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 13/2024: vantaggi fiscali del CPB

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 13/2024: vantaggi fiscali del CPB

    D.Lgs. 13/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    CPB vantaggi. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 19 D.Lgs. 81/2017 – Forma e recesso

    Art. 19 D.Lgs. 81/2017 – Forma e recesso

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

    2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

  • Art. 10 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 10 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 10 L. Fall. – Fallimento dell’imprenditore che ha cessato

    Fallimento dell’imprenditore che ha cessato

  • Art. 213 D.Lgs. 174/2016 – Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

    Art. 213 D.Lgs. 174/2016 – Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all’amministrazione o all’ente titolare del credito erariale.

    2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.

    3. L’amministrazione o l’ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

    4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.