- L'art. 4 disciplina la struttura organizzativa del Servizio centrale per le dipendenze, preponendovi un dirigente generale del Ministero della Sanità.
- Il Ministro articola il Servizio in almeno quattro settori distinti: dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e patologie correlate, alcolismo, tabagismo.
- La norma apporta modifiche alla tabella XIX allegata al D.P.R. 748/1972 (piante organiche dei dirigenti ministeriali), incrementando i livelli C, D ed E del Ministero della Sanità per dotare il Servizio del personale necessario.
- La copertura finanziaria dell'onere (valutato in 360 milioni di lire annui per il triennio 1990-1992) è garantita a valere sull'art. 39, comma 2, della legge 162/1990.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 T.U. Stupefacenti — Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma
3. 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche: a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita'; b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita'; c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n.
162. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Torna al sommario
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 4 del T.U. 309/1990 costituisce la disposizione organizzativa interna al Servizio centrale istituito dall'art. 3, definendone la struttura di vertice, l'articolazione per settori e la dotazione di personale dirigenziale. Si tratta di una norma prevalentemente tecnico-amministrativa, priva di contenuto penalistico o autorizzativo, il cui rilievo è essenzialmente di diritto amministrativo dell'organizzazione.
La norma va letta in stretta connessione con l'art. 3, di cui rappresenta il necessario completamento sul piano strutturale. Mentre l'art. 3 definisce le funzioni del Servizio, l'art. 4 individua le risorse umane e organizzative per l'esercizio di quelle funzioni.
Il vertice dirigenziale: il dirigente generale
Il comma 1 stabilisce che al Servizio centrale sia preposto un dirigente generale del Ministero della Sanità. La scelta di affidarsi a un dirigente generale — vertice della dirigenza ministeriale ai sensi del D.P.R. 748/1972 — riflette l'importanza attribuita al Servizio nell'ambito dell'organizzazione del Ministero. Il dirigente generale ha la responsabilità complessiva dell'organizzazione interna, del coordinamento tra i settori e dei rapporti con le strutture esterne (Regioni, Istituto Superiore di Sanità, organi di polizia).
L'articolazione in quattro settori tematici
Il comma 2 prevede che il Ministro articoli il Servizio in almeno quattro settori, ciascuno dedicato a una specifica area tematica delle dipendenze: le dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope (settore principale, su cui si concentrano le competenze autorizzative e analitiche del T.U.); la prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e delle altre patologie correlate all'uso per via endovenosa (profilo di cruciale importanza epidemiologica, emerso prepotentemente nel contesto dell'epidemia di AIDS degli anni '80 che ha fortemente influenzato il dibattito legislativo sfociato nel T.U. del 1990); l'alcolismo; il tabagismo.
L'inclusione di alcool e tabacco nella struttura organizzativa del Servizio riflette la scelta del legislatore del 1990 di adottare un approccio integrato alle dipendenze, superando la visione esclusivamente penalistica e riconoscendo la dimensione sanitaria del fenomeno in tutta la sua complessità. Questa impostazione è coerente con l'evoluzione delle politiche internazionali in materia, orientate dalla Convenzione quadro OMS sul controllo del tabacco e dalle Linee guida OMS sull'alcool.
Le modifiche alla pianta organica e la copertura finanziaria
Il comma 3 apporta modifiche alla tabella XIX allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, relativa alle piante organiche dei dirigenti del Ministero della Sanità, incrementando i livelli C (funzione C, +1 unità), D (funzione D, +2 unità) ed E (funzione E, +4 unità). Si tratta di disposizioni di dettaglio organizzativo che hanno rilevanza storica nell'assetto del T.U. del 1990, ma la cui applicabilità concreta è stata superata dalle successive riforme della dirigenza pubblica (D.Lgs. 29/1993 e D.Lgs. 165/2001) che hanno profondamente modificato il sistema delle qualifiche dirigenziali.
Il comma 4 quantifica l'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo in 360 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, da coprire con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'art. 39, comma 2, della legge 162/1990 (la legge che ha delegato il Governo all'emanazione del T.U. sugli stupefacenti). Il comma 5 autorizza il Ministro del Tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Attualità della norma nel contesto del riordino dei Ministeri
L'art. 4, come l'intera struttura organizzativa del Titolo I del T.U., va interpretato alla luce dei profondi mutamenti intervenuti nell'organizzazione del Ministero della Salute. Il D.Lgs. 300/1999 e il successivo D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 59 (regolamento di organizzazione del Ministero della Salute) hanno ridisegnato la struttura interna del Ministero, rendendo non più direttamente applicabili le disposizioni tabellari di cui al comma 3. Le funzioni originariamente attribuite al Servizio centrale sono oggi distribuite tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria e altri uffici ministeriali competenti per materia.
Casi pratici
Caso 1: Nomina del dirigente generale e organizzazione interna
A seguito dell'entrata in vigore del T.U. 309/1990, il Ministro della Sanità adotta il decreto di articolazione del Servizio centrale in quattro settori ai sensi dell'art. 4, comma 2. Tizio, dirigente generale di comprovata esperienza in medicina delle dipendenze, viene preposto al Servizio. La struttura viene organizzata con un settore principale per le dipendenze da stupefacenti, un settore HIV/patologie correlate (di particolare urgenza in quel periodo storico), un settore alcolismo e un settore tabagismo, ciascuno affidato a un dirigente di funzione E della nuova dotazione organica.
Caso 2: Settore HIV/patologie correlate: intervento in emergenza epidemiologica
Nel corso di un'epidemia di HIV tra consumatori di eroina per via endovenosa in una regione del Nord Italia, il settore del Servizio centrale dedicato alla prevenzione delle infezioni da HIV avvia un'azione coordinata con la Regione interessata. Caia, dirigente del settore, predispone linee guida d'urgenza per l'attivazione di punti di distribuzione di materiale sterile e per il rafforzamento dei programmi di counselling nelle strutture penitenziarie. L'intervento illustra concretamente la funzione operativa del settore organizzativo previsto dall'art. 4, comma 2, del T.U.
Caso 3: Coordinamento tra settori per un caso di doppia dipendenza
Sempronio, operatore di un SerD regionale, segnala al Servizio centrale un pattern emergente di co-dipendenza da eroina e alcool in soggetti giovani, con alta incidenza di complicanze epatiche. La segnalazione richiede il coordinamento tra il settore stupefacenti e il settore alcolismo del Servizio centrale, ai sensi della struttura per settori prevista dall'art. 4. Il Servizio predispone una circolare congiunta indirizzata ai SerD nazionali con indicazioni cliniche integrate per la gestione delle doppio-dipendenze, exemplificando la funzione di indirizzo del Servizio sull'intero territorio nazionale.
Domande frequenti
Chi dirige il Servizio centrale per le dipendenze?
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, al Servizio è preposto un dirigente generale del Ministero della Salute. Si tratta del livello dirigenziale più elevato dell'amministrazione ministeriale, a testimonianza dell'importanza attribuita dal legislatore a questa struttura.
In quanti settori si articola il Servizio centrale?
Il Servizio è articolato in almeno quattro settori: dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope; prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e patologie correlate; alcolismo; tabagismo. Il numero minimo di quattro settori non esclude la possibilità di un'articolazione più ampia, rimessa alla discrezionalità organizzativa del Ministro.
Perché l'HIV è menzionato esplicitamente nella struttura organizzativa del Servizio?
La menzione esplicita della prevenzione dell'HIV riflette il contesto storico del 1990: l'epidemia di AIDS aveva colpito duramente i tossicodipendenti che si inoculavano eroina per via endovenosa attraverso siringhe condivise. Il legislatore ha ritenuto necessario dedicare un settore specifico a questa emergenza sanitaria, intrinsecamente connessa alle politiche sulle dipendenze.
Le modifiche alla pianta organica previste dal comma 3 sono ancora vigenti?
Le disposizioni tabellari del comma 3 (riferite alla tabella XIX del D.P.R. 748/1972) hanno rilevanza storica ma sono state di fatto superate dalle riforme della dirigenza pubblica (D.Lgs. 165/2001) e dalla riorganizzazione del Ministero della Salute, che hanno introdotto un sistema di inquadramento dirigenziale radicalmente diverso.
Qual è la copertura finanziaria dell'art. 4?
Il comma 4 quantifica l'onere in 360 milioni di lire annui per il triennio 1990-1992, coperto con riduzione dello stanziamento di cui all'art. 39, comma 2, della legge 162/1990. Si tratta di una clausola finanziaria di portata storica, priva di rilevanza pratica attuale data la sostituzione della lira con l'euro e il superamento del bilancio di riferimento.
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