- L'art. 27 disciplina il procedimento di autorizzazione ministeriale per la coltivazione di piante tabellate da parte dei soggetti abilitati ex artt. 16 e 17 T.U. (enti pubblici, imprese farmaceutiche, istituti scientifici).
- La domanda deve contenere dati identificativi del coltivatore responsabile, l'esatta indicazione del luogo, delle particelle catastali, della superficie, della specie coltivata e dei prodotti attesi.
- L'autorizzazione e il relativo decreto ministeriale sono trasmessi alla ASL competente e agli organi di vigilanza (Guardia di finanza ex art. 29) per l'esercizio del controllo su tutte le fasi della coltivazione.
- L'autorizzazione copre in un unico titolo la coltivazione, la raccolta, la detenzione e la vendita esclusiva a ditte autorizzate alla fabbricazione e impiego di stupefacenti.
- Il sistema è conforme agli obblighi della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 (ONU), che impone agli Stati la designazione di un'agenzia governativa che controlli tutta la filiera produttiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 T.U. Stupefacenti — Autorizzazione alla coltivazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sara' effettuata la coltivazione, nonche' la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione e' validita' oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti. Torna al sommario
Commento
Ratio e contesto sistematico
L'art. 27 regola la fase autorizzativa della coltivazione lecita di piante stupefacenti tabellate, che costituisce — insieme alla fabbricazione, al commercio e all'impiego in medicina — uno dei poli del sistema di controllo istituito dal T.U. 309/1990. La coltivazione autorizzata è attività residuale e circoscritta ai soggetti espressamente abilitati ex artt. 16 e 17 T.U. (essenzialmente enti pubblici, istituti universitari, imprese farmaceutiche che producono oppioidi per uso medico, istituti di ricerca scientifica). Il modello italiano rispecchia fedelmente lo schema della Convenzione Unica ONU del 1961, che agli artt. 22-25 impone il monopolio statale sulla coltivazione e la designazione di un'agenzia governativa che concentri in sé l'acquisto e la gestione delle scorte.
I soggetti legittimati
Possono richiedere l'autorizzazione i soggetti di cui agli artt. 16 e 17 T.U.: l'art. 16 riguarda enti pubblici e aziende farmaceutiche statali; l'art. 17 riguarda le imprese private autorizzate alla fabbricazione. È escluso qualsiasi privato cittadino o imprenditore agricolo ordinario. L'autorizzazione non è trasferibile e decade automaticamente in caso di cessazione dell'attività o revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione.
Contenuto della domanda di autorizzazione
Il comma 1 elenca tassativamente il contenuto minimo della domanda: (a) il nome del coltivatore responsabile, figura analoga al direttore tecnico nell'autorizzazione alla fabbricazione, che risponde personalmente del rispetto delle condizioni; (b) l'esatta ubicazione delle particelle catastali e la superficie, elementi che permettono alla G.d.F. di pianificare i controlli previsti dall'art. 29; (c) la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere (materie prime vegetali grezze: oppio, foglie di coca, infiorescenze di cannabis per estrazione di principi attivi). L'indicazione dell'ubicazione dei locali di custodia dei prodotti ottenuti è obbligo accessorio ma essenziale per il controllo della filiera interna all'azienda.
Il provvedimento di autorizzazione e la sua trasmissione
Il comma 2 prevede che tanto la domanda quanto il decreto ministeriale di autorizzazione siano trasmessi: (i) all'unità sanitaria locale competente per territorio, per i profili igienico-sanitari e di vigilanza sulla salute pubblica; (ii) agli organi di cui all'art. 29, cioè alla Guardia di finanza, per l'esercizio della vigilanza su tutte le fasi — dalla semina alla raccolta — fino all'avvenuta cessione del prodotto. La comunicazione contestuale alla ASL e alla G.d.F. garantisce la sovrapposizione dei controlli pubblici sull'intera filiera.
Portata dell'autorizzazione e cessione del prodotto
Il comma 3 chiarisce che l'autorizzazione ha portata omnicomprensiva: copre non solo la coltivazione in senso stretto ma anche la raccolta, la detenzione delle piante e dei prodotti grezzi e la vendita. Quest'ultima è tuttavia consentita esclusivamente a ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di stupefacenti: il prodotto grezzo (oppio grezzo, foglie di coca, resina di cannabis da uso farmaceutico) deve necessariamente confluire nella filiera industriale farmaceutica controllata, senza possibilità di cessione a soggetti non autorizzati.
Profili sanzionatori e gestionali
Il mancato rispetto delle prescrizioni cui l'autorizzazione è subordinata, se non costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 28 co. 2). Il rispetto delle condizioni autorizzative è verificato dalla G.d.F. nei controlli periodici e straordinari ex art. 29. In caso di gravi violazioni o frodi la revoca dell'autorizzazione può essere disposta dal Ministero della salute, con conseguente sequestro delle piante e dei prodotti giacenti.
Casi pratici
Caso 1: Domanda di autorizzazione incompleta e responsabilità del coltivatore
Tizio, direttore tecnico di un'impresa farmaceutica autorizzata alla fabbricazione di farmaci oppioidi ex art. 17 T.U., presenta al Ministero della salute la domanda di autorizzazione alla coltivazione di papavero da oppio. La domanda indica la specie e la superficie ma omette l'esatta ubicazione dei locali di custodia dei prodotti ottenuti, richiesta espressamente dall'art. 27 co. 1 in fine. Il Ministero emette un preavviso di diniego, invitando Tizio a integrare la documentazione entro trenta giorni. Tizio provvede all'integrazione, indicando il magazzino aziendale con impianto antieffrazione certificato. L'autorizzazione è infine rilasciata con decreto ministeriale trasmesso contestualmente alla ASL e alla Guardia di finanza competenti per territorio.
Caso 2: Cessione non autorizzata del prodotto grezzo
Caia, titolare di un'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'art. 27 alla coltivazione di piante di papavero da oppio per uso farmaceutico, cede a Sempronio — imprenditore attivo nel settore degli estratti vegetali non autorizzato alla fabbricazione di stupefacenti — una partita di oppio grezzo ricavato dalla raccolta stagionale. La G.d.F., nel corso di un controllo ordinario ex art. 29 T.U., riscontra la mancanza di corrispondenza tra le giacenze registrate e i quantitativi prodotti. L'ispezione rivela la cessione: Caia è indagata per il reato di commercio illecito di sostanze stupefacenti (art. 73 T.U.), poiché la cessione a soggetto non autorizzato integra la condotta vietata, essendo l'autorizzazione ex art. 27 limitata espressamente alla vendita a ditte titolari di autorizzazione alla fabbricazione (art. 27 co. 3).
Caso 3: Controllo straordinario e verifica della conformità alle condizioni autorizzative
Sempronio è coltivatore responsabile designato in una struttura di ricerca farmaceutica autorizzata alla coltivazione di cannabis per produzione di cannabidiolo (CBD) a uso farmaceutico. La Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione anonima circa un'estensione abusiva della coltivazione oltre i limiti delle particelle catastali indicate nell'autorizzazione, esegue un controllo straordinario ex art. 29 co. 2. Il riscontro evidenzia che una parcella adiacente — non compresa nel decreto autorizzativo — è stata messa a coltura con le stesse varietà. Il coltivatore responsabile Sempronio è segnalato alla Procura per la coltivazione illecita della parcella non autorizzata (artt. 26 e 28 T.U.) e l'impresa subisce la sospensione dell'autorizzazione nelle more dell'accertamento.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'autorizzazione a coltivare piante tabellate?
Solo i soggetti espressamente indicati dagli artt. 16 e 17 del T.U. 309/1990: enti pubblici, aziende farmaceutiche statali e imprese private titolari di autorizzazione alla fabbricazione e impiego di stupefacenti. Il privato cittadino o l'imprenditore agricolo ordinario non ha accesso a questa autorizzazione.
Quali dati deve contenere la domanda di autorizzazione?
Il nome del coltivatore responsabile, l'esatta ubicazione del terreno con le particelle catastali e la superficie, la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere, nonché l'ubicazione dei locali di custodia dei prodotti. L'omissione di uno di questi elementi può comportare un preavviso di diniego con invito a integrare.
L'autorizzazione alla coltivazione comprende anche la vendita del prodotto?
Sì. Il comma 3 dell'art. 27 prevede che l'autorizzazione copra anche la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti. La vendita è però limitata esclusivamente a ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di stupefacenti: la cessione a soggetti non autorizzati integra il reato ex art. 73 T.U.
Chi sorveglia le coltivazioni autorizzate?
La Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 29 T.U., esercita vigilanza periodica e può effettuare controlli straordinari in caso di sospetto di frode. La ASL competente è informata del rilascio dell'autorizzazione e svolge proprie funzioni di controllo sanitario. Le operazioni di raccolta devono avvenire alla presenza dei militari.
Cosa succede se l'azienda non rispetta le condizioni dell'autorizzazione?
Se la violazione non costituisce reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 28 co. 2). In caso di gravi violazioni il Ministero della salute può revocare l'autorizzazione. Se la condotta integra un reato (produzione o commercio illecito ex art. 73), si applicano le corrispondenti sanzioni penali.
L'autorizzazione alla coltivazione è trasferibile a un altro soggetto?
No. L'autorizzazione è strettamente personale e legata ai requisiti soggettivi del richiedente ex artt. 16 e 17 T.U. Decade automaticamente in caso di cessazione dell'attività, trasferimento dell'azienda o revoca dell'autorizzazione di base alla fabbricazione. Qualsiasi subentro richiede una nuova istanza ministeriale.
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