In sintesi
- Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite dallo Stato (ai sensi dell’art. 23) sono messe a disposizione del Ministero della salute.
- Il Ministero effettua, se necessario, le analisi sulle sostanze e provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
- In caso di vendita senza previa confisca, il ricavato — dedotte le spese sostenute dallo Stato — è versato al proprietario originario.
- Le somme relative al recupero delle spese statali sono versate a un apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, garantendo la trasparenza contabile dell’operazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 T.U. Stupefacenti — Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. Torna al sommario
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Commento
Ratio e collocazione nel sistema
L’art. 24 del D.P.R. 309/1990 disciplina la fase successiva all’acquisizione statale delle sostanze stupefacenti o psicotrope, cioè quella in cui lo Stato diviene titolare delle sostanze — per confisca penale o per acquisizione amministrativa ex art. 23 — e deve decidere cosa farne. La norma chiude il cerchio del sistema di controllo: dopo che l’operatore privato ha perso la disponibilità delle sostanze, è lo Stato a farsi carico della loro destinazione finale, con l’obiettivo di recuperarne il valore terapeutico o, in alternativa, di procedere alla distruzione sicura.
La disposizione si raccorda con l’art. 23 (che prevede l’acquisizione statale dopo un anno di infruttuosa cessione) e con l’art. 25 (che disciplina le modalità operative della distruzione). L’art. 24 si occupa invece della fase intermedia: la valutazione tecnica e la scelta tra utilizzo e distruzione.
Le sostanze confiscate o comunque acquisite dallo Stato
Il comma 1 contempla due distinte origini delle sostanze gestite dal Ministero:
a) Le sostanze confiscate: la confisca può essere disposta in sede penale come misura di sicurezza patrimoniale o come pena accessoria a seguito di condanna per i reati del Titolo VIII del T.U. (artt. 73 e ss.). La confisca penale trasferisce la proprietà allo Stato senza indennizzo per il condannato. Le sostanze confiscate vengono messe a disposizione del Ministero della salute per essere destinate a usi terapeutici o scientifici, previo riscontro analitico.
b) Le sostanze comunque acquisite: questa categoria residuale ricomprende le acquisizioni amministrative ex art. 23 (dopo un anno di giacenze non cedute) e ogni altra ipotesi in cui lo Stato entri nel possesso legittimo di sostanze stupefacenti o psicotrope al di fuori del canale penale della confisca.
Le analisi e la valutazione tecnica
Prima di decidere la destinazione delle sostanze, il Ministero può disporre analisi chimiche e farmacologiche. L’espressione «se necessario» lascia al Ministero la valutazione di quando le analisi siano opportune: in linea di massima, le sostanze provenienti da confisca penale richiedono sempre un’analisi (perché la loro qualità e composizione esatta non sono note), mentre le sostanze acquisite da operatori titolari di autorizzazione e regolarmente registrate possono essere valutate sulla base della documentazione già disponibile.
Le analisi vengono eseguite da laboratori del Servizio Sanitario Nazionale o da altri laboratori pubblici accreditati. I risultati determinano la scelta tra utilizzazione (se le sostanze sono farmacologicamente integre) e distruzione (se deteriorate o irrecuperabili).
L’utilizzazione delle sostanze
L’utilizzazione può avvenire in diversi modi: immissione nel circuito terapeutico (cessione a ospedali, farmacie o grossisti autorizzati), impiego a fini di ricerca scientifica autorizzata, o utilizzo per la produzione di antidoti e farmaci in situazioni di emergenza. In ogni caso, l’immissione nel circuito avviene tramite i canali autorizzati del T.U., con la conseguente applicazione di tutte le norme sulla tracciabilità.
La restituzione del ricavato al proprietario in caso di vendita (comma 2)
Il comma 2 introduce un’importante tutela per il proprietario delle sostanze che non siano state oggetto di confisca: qualora lo Stato venda le sostanze acquisite ex art. 23, il ricavato — al netto delle spese sostenute per custodia, analisi, trasporto e ogni altro onere connesso — è versato al proprietario originario. Questa previsione riflette il principio secondo cui l’acquisizione statale ex art. 23 non è una confisca: lo Stato subentra nella gestione delle sostanze per ragioni di pubblica sicurezza e salute, ma non intende arricchirsi a danno del proprietario privato.
Le somme trattenute dallo Stato per il recupero delle spese vengono contabilizzate su un apposito capitolo delle entrate statali, garantendo la trasparenza e la rendicontabilità dell’operazione. Il proprietario che ritiene di non aver ricevuto il giusto corrispettivo può contestare il rendiconto delle spese in sede amministrativa o giurisdizionale.
Coordinamento con la confisca penale
Quando le sostanze provengono da confisca penale (e non da acquisizione amministrativa), la previsione di restituzione del ricavato non si applica: il condannato non ha diritto ad alcun corrispettivo per le sostanze confiscate, che passano definitivamente allo Stato a titolo sanzionatorio. Questa distinzione è fondamentale per l’operatività pratica dell’art. 24: il Ministero deve verificare, per ciascun lotto di sostanze, la provenienza (confisca penale o acquisizione amministrativa) prima di procedere alla vendita e di calcolare l’eventuale corrispettivo da restituire.
Casi pratici
Caso 1: Analisi e utilizzo di sostanze confiscate a seguito di condanna penale
A seguito della condanna definitiva di Tizio per traffico di stupefacenti (art. 73 T.U.), il tribunale dispone la confisca di un ingente quantitativo di morfina base. Le sostanze sono trasferite al Ministero della salute che dispone le analisi chimiche presso un laboratorio del SSN. Le analisi confermano che le sostanze sono farmacologicamente integre e corrispondono alla composizione dichiarata. Il Ministero decide l’utilizzo delle sostanze cedendole, attraverso i canali autorizzati, a un ospedale oncologico per la terapia del dolore. Tizio, quale condannato, non ha diritto ad alcun corrispettivo: la confisca ha trasferito definitivamente la proprietà allo Stato.
Caso 2: Vendita di sostanze acquisite ex art. 23 e restituzione del ricavato
Le sostanze benzodiazepiniche giacenti nell’ex impresa di Caia — non cedute entro un anno — vengono acquisite dallo Stato ai sensi dell’art. 23. Il Ministero della salute dispone le analisi che confermano l’integrità farmacologica delle sostanze. Il Ministero procede alla vendita a un grossista autorizzato per un corrispettivo di 15.000 euro. Le spese sostenute dallo Stato (custodia: 1.200 euro; analisi: 800 euro; trasporto: 300 euro) ammontano a 2.300 euro, che vengono imputate al capitolo delle entrate statali. Il residuo di 12.700 euro è versato a Caia, che contesta il computo delle spese di custodia. La contestazione viene risolta in via amministrativa con una riduzione forfettaria di 200 euro sulle spese di custodia.
Caso 3: Sostanze acquisite dallo Stato e avviate alla distruzione per deterioramento
Il Ministero della salute prende in consegna sostanze oppioidi giacenti nell’ex laboratorio di Sempronio, acquisite dopo un anno di infruttuosa cessione. Le analisi evidenziano una significativa degradazione chimica che rende le sostanze farmacologicamente non utilizzabili. Il Ministero non procede alla vendita ma dispone la distruzione con le modalità dell’art. 25. Sempronio non riceve alcun corrispettivo, non esistendo vendita. Le spese di custodia, analisi e distruzione restano a carico dello Stato, che le contabilizza sul capitolo delle entrate statali. Sempronio riceve comunicazione formale della chiusura del procedimento.
Domande frequenti
Le sostanze confiscate penalmente e quelle acquisite ex art. 23 ricevono lo stesso trattamento?
No per quanto riguarda il corrispettivo. Le sostanze confiscate in sede penale vengono acquisite dallo Stato a titolo sanzionatorio e il condannato non ha diritto ad alcun rimborso. Le sostanze acquisite ex art. 23 (mancata cessione entro un anno) danno invece diritto al proprietario di ricevere il ricavato della eventuale vendita, dedotte le spese sostenute dallo Stato.
Quando sono obbligatorie le analisi previste dall’art. 24?
Il comma 1 usa la formula «se necessario», lasciando al Ministero la valutazione discrezionale. In pratica, le analisi sono sempre necessarie per le sostanze provenienti da confisca penale (qualità incerta) e opportune per quelle acquisite da operatori privati quando la documentazione non è sufficientemente aggiornata o affidabile.
Come viene calcolato il corrispettivo da restituire al proprietario?
Il corrispettivo corrisponde al prezzo di vendita delle sostanze, da cui si detraggono tutte le spese documentate sostenute dallo Stato: custodia, trasporto, analisi, costi amministrativi. Il proprietario ha diritto di conoscere il rendiconto delle spese e può contestarlo in sede amministrativa o davanti al TAR.
Cosa succede se lo Stato non riesce a vendere le sostanze acquisite ex art. 23?
Se le sostanze non possono essere utilizzate (perché deteriorate o di qualità non adeguata) e non possono essere vendute, il Ministero della salute procede alla loro distruzione con le modalità dell’art. 25. In questo caso non vi è alcun corrispettivo da restituire al proprietario.
Le sostanze acquisite dallo Stato possono essere usate per la ricerca?
Sì. L’art. 24 prevede genericamente la utilizzazione delle sostanze, che include anche la destinazione a fini di ricerca scientifica autorizzata. Il Ministero può cedere le sostanze a istituti di ricerca o università in possesso delle necessarie autorizzazioni, secondo le procedure del T.U.
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