- Alta direzione e coordinamento: il Ministro dell'interno esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito e coordina le attività delle forze di polizia in materia.
- Accordi internazionali: promuove accordi di collaborazione internazionale con organismi esteri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.
- Partecipazione a organismi internazionali: partecipa ai rapporti con l'UNFDAC (Fondo ONU per il controllo dell'abuso delle droghe), con gli organi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione internazionale competente.
- Ripartizione delle competenze: le attribuzioni del Ministero dell'interno si affiancano a quelle dei Ministeri degli affari esteri e della salute, in un sistema di competenze ripartite.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 T.U. Stupefacenti — Attribuzioni del Ministero dell’Interno
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi', d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri; b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanita', ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i componenti organismi della Comunita' economica eruropea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico Torna al sommario
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 9 del D.P.R. 309/1990 delinea il ruolo istituzionale del Ministero dell'interno nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, distinguendolo nettamente dalle competenze sanitarie del Ministero della salute e da quelle diplomatiche del Ministero degli affari esteri. La scelta di attribuire al Ministero dell'interno le funzioni di alta direzione e coordinamento generale delle forze di polizia riflette l'impostazione pubblicistica del T.U. 309/1990, che concepisce la lotta al narcotraffico come una priorità di ordine pubblico e sicurezza nazionale, non solo come fenomeno sanitario.
La norma si colloca nel Titolo I (Organi competenti), Capo I, e va letta in connessione con l'art. 10, che istituisce il Servizio centrale antidroga quale braccio operativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, e con l'art. 11, relativo agli uffici antidroga all'estero.
Le funzioni di alta direzione e coordinamento interno
La lettera a) attribuisce al Ministro dell'interno le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito. Il termine «alta direzione» richiama la funzione di indirizzo strategico e di coordinamento sovraordinato, distinta dalla direzione operativa che spetta ai singoli comandi. Il coordinamento generale riguarda le attività di tutte le forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri (con i suoi Nuclei Investigativi Centrali Stupefacenti — NICS) e Guardia di Finanza (con i Reparti Speciali per la repressione del narcotraffico).
Lo stesso comma prevede che il Ministro promuova, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri. La necessità del concerto con altri Ministeri riflette la natura trasversale della materia: gli accordi antidroga toccano la politica estera (competenza del MAE), la cooperazione giudiziaria e l'estradizione (competenza del Ministero della giustizia) e la sicurezza pubblica (competenza del Viminale).
La dimensione internazionale: UNFDAC, CEE e altri organismi
La lettera b) disciplina la partecipazione italiana, sul piano internazionale, ai principali fori multilaterali antidroga. L'UNFDAC — Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe — era, al momento dell'adozione del T.U. nel 1990, l'organismo ONU di riferimento per il controllo degli stupefacenti; esso è stato successivamente assorbito nell'attuale UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), istituito nel 1997. Il riferimento agli organi della Comunità economica europea rispecchia il contesto giuridico dell'epoca, anteriore al Trattato di Maastricht (1992): oggi la cooperazione avviene principalmente nell'ambito dell'Unione europea, attraverso Europol (per la cooperazione investigativa) ed EMCDDA (per il monitoraggio del fenomeno delle dipendenze).
La norma attribuisce la partecipazione a questi organismi al Ministero dell'interno, ma fa salve le attribuzioni dei Ministeri degli affari esteri e della salute, riconoscendo così la natura multidimensionale della politica antidroga internazionale (sicurezza, diplomazia, salute pubblica).
Ripartizione delle competenze tra i Ministeri e profili di coordinamento
Il sistema di attribuzioni delineato dall'art. 9 riflette una struttura policentrica di governance della materia, tipica del diritto amministrativo italiano della fine degli anni '80. Sul piano interno, il coordinamento tra il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni avviene attraverso il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico, nonché attraverso la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), istituita dalla legge n. 410/1991, che ha successivamente assorbito parte delle funzioni di coordinamento investigativo previste dal T.U.
Sul piano internazionale, l'Italia partecipa alle principali convenzioni ONU in materia: la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito del 1988 (Convenzione di Vienna), ratificate dall'Italia e recepite nel sistema normativo di riferimento del T.U. 309/1990.
Casi pratici
Caso 1: Operazione antidroga coordinata tra più forze di polizia
Nell'ambito di un'indagine su un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina, il Servizio centrale antidroga, in applicazione delle funzioni di coordinamento previste dagli artt. 9 e 10 T.U., dispone una riunione di coordinamento tra i Nuclei Investigativi dell'Arma dei Carabinieri, la Sezione Antidroga della Polizia di Stato e il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza. Tizio, capo della cellula italiana, viene identificato grazie alla condivisione di informazioni investigative tra i tre corpi. La sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico (art. 74 T.U.) riconosce espressamente il ruolo del coordinamento previsto dall'art. 9 come elemento organizzativo che ha reso possibile lo smantellamento dell'organizzazione.
Caso 2: Accordo di cooperazione internazionale e cattura di un latitante
Caia, cittadina straniera con ruolo apicale in un'organizzazione di narcotraffico che opera tra l'Italia e un paese terzo, si rende latitante dopo un mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria italiana. Il Ministero dell'interno, avvalendosi degli accordi di cooperazione internazionale promossi ai sensi dell'art. 9, lett. a), T.U. 309/1990, attiva i canali Interpol e i rapporti bilaterali con il paese dove Caia si è rifugiata. La collaborazione porta all'arresto e alla successiva estradizione di Caia, che viene processata in Italia per violazione degli artt. 73 e 74 T.U. Il caso illustra come le funzioni organizzative dell'art. 9 abbiano rilevanza diretta sull'esercizio della giurisdizione penale italiana.
Caso 3: Ripartizione di competenze tra Ministero dell'interno e Ministero della salute
Durante una conferenza internazionale in sede UNODC, il governo italiano deve esprimere una posizione unitaria sulla proposta di modifica delle tabelle delle sostanze stupefacenti, con conseguenze sia sulla politica sanitaria sia sull'attività investigativa. Sempronio, funzionario del Ministero dell'interno, e il rappresentante del Ministero della salute si trovano a dovere coordinarsi per elaborare la posizione negoziale, applicando il principio del concerto tra amministrazioni sancito dall'art. 9, lett. b). Il caso esemplifica come l'art. 9 abbia una dimensione procedurale interna: le attribuzioni del Viminale in sede internazionale non escludono quelle dei Ministeri degli affari esteri e della salute, ma richiedono una concertazione preventiva.
Domande frequenti
Quali funzioni spettano al Ministero dell'interno in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 9 T.U.?
Spettano le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito, il coordinamento generale delle forze di polizia, la promozione di accordi internazionali di collaborazione e la partecipazione ai rapporti con organismi internazionali quali UNODC (ex UNFDAC) e organi dell'Unione europea.
Qual è il rapporto tra le attribuzioni del Ministero dell'interno e quelle degli altri Ministeri?
Le attribuzioni del Ministero dell'interno si affiancano a quelle del Ministero degli affari esteri (per i rapporti diplomatici), del Ministero della giustizia (per la cooperazione giudiziaria) e del Ministero della salute (per le questioni sanitarie). Gli accordi internazionali richiedono il concerto di più Ministeri.
Cosa si intende per 'alta direzione dei servizi di polizia' nel contesto dell'art. 9?
Per alta direzione si intende la funzione di indirizzo strategico e di coordinamento sovraordinato tra le forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) in materia di lotta al narcotraffico, distinta dalla direzione operativa che compete ai singoli comandi.
L'UNFDAC citato nell'art. 9 esiste ancora?
No. L'UNFDAC (Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe) è stato assorbito nell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) nel 1997. I riferimenti dell'art. 9 vanno oggi intesi come riferiti all'UNODC e agli organi dell'Unione europea (Europol, EMCDDA).
In che modo il coordinamento del Ministero dell'interno si raccorda con la DIA?
La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), istituita dalla legge n. 410/1991 successivamente al T.U. 309/1990, ha assorbito parte delle funzioni di coordinamento investigativo previste dal T.U. in materia di traffico di stupefacenti quando questo si intrecci con la criminalità organizzata di tipo mafioso.
Vedi anche