- Le sostanze stupefacenti o psicotrope e i relativi medicinali sono raggruppati in cinque tabelle allegate al Testo unico, secondo i criteri dell'art. 14.
- Le tabelle costituiscono il presupposto della punibilità: solo le sostanze ivi elencate rilevano per gli artt. 73 e 75.
- Il Ministero della salute provvede con proprio decreto al completamento e all'aggiornamento delle tabelle.
- Le tabelle devono contenere tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente in base ad essi o a nuove acquisizioni scientifiche.
- È prevista la possibilità di escludere dal controllo medicinali e dispositivi diagnostici inidonei a un uso diverso da quello terapeutico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 T.U. Stupefacenti — Tabelle soggette a controllo
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. (comma abrogato).
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati. Torna al sommario
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Commento
La funzione delle tabelle nel sistema del Testo unico
L'art. 13 è una delle disposizioni cardine dell'intera disciplina sugli stupefacenti, perché individua lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale lo Stato definisce quali sostanze siano sottoposte a vigilanza e controllo. La norma rinvia a cinque tabelle, allegate al Testo unico, nelle quali sono raggruppate le sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali a base di tali sostanze. Si tratta di una tecnica normativa di rinvio: la legge non descrive analiticamente ciascuna sostanza, ma demanda a un atto del Ministero della salute la concreta individuazione e classificazione, secondo i criteri fissati dall'art. 14.
Il rapporto con la fattispecie penale: la natura di norma penale in bianco
La rilevanza dell'art. 13 emerge soprattutto nel suo collegamento con l'art. 73 (produzione e traffico illecito) e con l'art. 75 (illecito amministrativo per uso personale). Entrambe queste disposizioni puniscono condotte che hanno per oggetto sostanze "di cui alle tabelle". Ne deriva che la condotta è penalmente o amministrativamente rilevante solo se la sostanza è effettivamente inclusa in tabella al momento del fatto. Per questo la dottrina discorre, con riferimento all'art. 73, di norma penale in bianco, ossia di un precetto la cui concreta portata è completata da un atto amministrativo (il decreto ministeriale di aggiornamento delle tabelle). L'inserimento o l'espunzione di una sostanza dalle tabelle ha quindi un impatto diretto sulla punibilità.
La struttura in cinque tabelle
L'art. 13 si limita a stabilire il numero delle tabelle e il meccanismo di formazione e aggiornamento; i criteri sostanziali di inclusione sono dettati dall'art. 14, cui la norma espressamente rinvia. Le prime quattro tabelle ordinano le sostanze secondo la loro pericolosità e capacità di indurre dipendenza, mentre la "tabella dei medicinali" raccoglie i preparati farmaceutici di corrente impiego terapeutico a base di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa distinzione è essenziale anche sul piano sanzionatorio, poiché l'art. 73 differenzia le pene a seconda della tabella di appartenenza della sostanza.
Il potere di aggiornamento del Ministero della salute
Il comma 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di completare e aggiornare le tabelle con proprio decreto, secondo le modalità procedurali richiamate dall'art. 2. Il comma 2 impone che le tabelle contengano tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e siano aggiornate tempestivamente, sia in attuazione di tali strumenti sia in base a nuove acquisizioni scientifiche. Questa previsione risponde all'esigenza di mantenere il sistema costantemente allineato all'evoluzione del fenomeno, in particolare rispetto alla comparsa di nuove sostanze psicoattive di sintesi, che spesso vengono immesse sul mercato proprio per sfuggire alle classificazioni esistenti.
L'esclusione dal controllo di medicinali e dispositivi
Il comma 5 prevede un meccanismo speculare: il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità e in accordo con le convenzioni internazionali, può escludere da una o più misure di controllo i medicinali e i dispositivi diagnostici che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa, non possono avere un uso diverso da quello terapeutico cui sono destinati. Si tratta di un temperamento ragionevole, volto a non gravare di adempimenti onerosi prodotti che non presentano un concreto rischio di abuso.
Pubblicità e coordinamento con la Farmacopea
Il comma 4 dispone che il decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale, a garanzia della conoscibilità delle classificazioni da parte degli operatori sanitari e dei cittadini. La pubblicità è anche un presupposto di legalità: poiché dall'inclusione in tabella dipende la rilevanza penale o amministrativa della condotta, è essenziale che le tabelle aggiornate siano ufficialmente conoscibili.
Profili di rilievo applicativo
Sul piano pratico, l'individuazione della sostanza e della sua collocazione tabellare è oggetto di accertamento tecnico nel processo penale, di regola attraverso analisi di laboratorio sui campioni sequestrati. La qualificazione della sostanza incide sulla cornice edittale applicabile ai sensi dell'art. 73 e, di conseguenza, sulle scelte difensive. Va inoltre ricordato che la disciplina è stata interessata da rilevanti interventi normativi e da pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso sull'assetto delle tabelle e sul trattamento sanzionatorio differenziato tra le diverse categorie di sostanze.
Casi pratici
Caso 1: Sostanza non ancora inclusa in tabella
Tizio viene trovato in possesso di una nuova sostanza psicoattiva di sintesi. La difesa eccepisce che, al momento del fatto, la sostanza non era ancora inserita in alcuna delle tabelle previste dall'art. 13. Poiché la rilevanza penale dipende dall'inclusione tabellare richiamata dagli artt. 73 e 75, l'accertamento si concentra sulla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che ha classificato la sostanza, per verificare se essa fosse già sottoposta a controllo all'epoca della condotta contestata.
Caso 2: Qualificazione tabellare e cornice di pena
Caia è imputata per detenzione a fini di spaccio. L'accertamento tecnico stabilisce che la sostanza rientra nelle tabelle II e IV anziché nelle tabelle I e III. La difesa valorizza tale circostanza perché l'art. 73 prevede, per le sostanze delle tabelle II e IV, una cornice edittale più contenuta. La corretta collocazione tabellare della sostanza, fissata in attuazione dell'art. 13, diventa così decisiva per la determinazione della pena.
Caso 3: Medicinale escluso dal controllo
Sempronio, titolare di una farmacia, è sottoposto a verifica per la detenzione di un preparato. Si accerta che il medicinale rientra tra quelli che il Ministero della salute, ai sensi del comma 5 dell'art. 13, ha escluso da determinate misure di controllo perché, per composizione qualitativa e quantitativa, non si presta a usi diversi da quello terapeutico. La posizione di Sempronio risulta quindi conforme alla disciplina, in assenza di violazioni degli obblighi di custodia.
Domande frequenti
Quante sono le tabelle previste dal Testo unico stupefacenti?
L'art. 13 prevede cinque tabelle allegate al Testo unico, nelle quali sono raggruppate le sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali a base di tali sostanze, secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.
Chi decide quali sostanze inserire nelle tabelle?
L'inclusione e l'aggiornamento delle tabelle sono disposti con decreto del Ministero della salute, secondo le modalità di legge e in conformità alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia.
Perché le tabelle sono importanti per la responsabilità penale?
Gli artt. 73 e 75 puniscono le condotte aventi a oggetto sostanze incluse nelle tabelle. Una condotta è quindi penalmente o amministrativamente rilevante solo se la sostanza è effettivamente in tabella al momento del fatto.
Le tabelle vengono aggiornate per le nuove sostanze?
Sì. Il comma 2 impone l'aggiornamento tempestivo delle tabelle anche in base alle convenzioni internazionali e a nuove acquisizioni scientifiche, così da includere le nuove sostanze psicoattive che compaiono sul mercato.
Tutti i medicinali a base di stupefacenti sono sottoposti agli stessi controlli?
No. Il comma 5 consente al Ministero della salute di escludere da una o più misure di controllo i medicinali e i dispositivi diagnostici che, per composizione, non possono avere un uso diverso da quello terapeutico.
Dove sono pubblicate le tabelle aggiornate?
Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale, a garanzia della conoscibilità delle classificazioni.
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