- Presso ogni impresa autorizzata alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope (tabelle I, II e tabella medicinali sezione A) deve essere dislocato personale della Guardia di finanza per il controllo continuativo.
- I militari vigilano sull'entrata e uscita delle sostanze e svolgono sorveglianza durante i cicli di lavorazione in modo continuativo.
- La vigilanza può essere estesa, su richiesta del Ministero della salute, anche agli enti o imprese autorizzate all'impiego (non solo alla fabbricazione).
- Le istruzioni operative sono impartite dal Comando generale della GdF, in coordinamento con il Ministero della salute.
- Le aziende hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari locali idonei per le operazioni di controllo, inclusi spazi per i turni di riposo notturni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 34 T.U. Stupefacenti — Controllo sui cicli di lavorazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte. Torna al sommario
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 34 del D.P.R. 309/1990 introduce il meccanismo di controllo fisico e continuativo sui cicli di lavorazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nelle officine di fabbricazione. Si tratta di una norma di presidio operativo che chiude il sistema costruito dagli articoli 32 e 33: mentre il primo disciplina l'autorizzazione e il secondo i requisiti strutturali dell'officina, l'articolo 34 assicura che la produzione legale non si trasformi, nemmeno in parte, in fonte di deviazione illecita verso il mercato degli stupefacenti.
Il legislatore ha scelto uno strumento di controllo fisico e permanente — la presenza continuativa di militari della Guardia di finanza all'interno degli stabilimenti — piuttosto che affidarsi a verifiche periodiche o a obblighi di rendicontazione documentale. Questa scelta riflette la peculiare pericolosità del settore: anche piccole deviazioni dalla produzione autorizzata possono alimentare significativamente il mercato illecito di oppioidi e psicotropi.
Ambito soggettivo: imprese soggette alla vigilanza
Il comma 1 circoscrive l'obbligo di vigilanza continuativa alle imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14. Sono dunque escluse dalla vigilanza obbligatoria le imprese che producono sostanze incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, ritenute a minor rischio di deviazione verso il mercato illecito. Questa differenziazione per tipologia di sostanza è coerente con il principio di proporzionalità: il presidio più intenso è riservato alle sostanze di maggiore pericolosità potenziale.
Il comma 2 estende invece la vigilanza in via facoltativa e discrezionale — su richiesta del Ministero della salute, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza — anche agli enti o imprese autorizzati al mero impiego delle sostanze (articolo 36). In questo caso il controllo non è automatico ma rimesso a una valutazione caso per caso dell'amministrazione, ad esempio in presenza di segnali di rischio specifici.
Il contenuto della vigilanza: entrate, uscite e cicli di lavorazione
I militari esercitano un controllo su due versanti distinti. Il primo riguarda il flusso documentale e fisico delle sostanze: entrata delle materie prime e uscita dei prodotti finiti. Ogni movimento di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere contabilmente registrato (la tenuta dei registri di carico e scarico è disciplinata da altre norme del T.U. 309/1990) e fisicamente verificato dal personale in servizio.
Il secondo versante concerne la sorveglianza continuativa durante i cicli di lavorazione: i militari osservano le fasi di estrazione, sintesi o trasformazione per rilevare eventuali irregolarità nel processo produttivo — ad esempio prelievi non contabilizzati, stoccaggi in locali non autorizzati, discrepanze tra rese dichiarate e sostanze effettivamente prodotte.
Struttura organizzativa del servizio
Il comma 3 stabilisce che le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza, in conformità alle disposizioni di massima concordate con il Ministero della salute. Questa ripartizione organizzativa mantiene la catena gerarchica interna alla GdF — i militari rispondono al proprio Comando — ma assicura il coordinamento con l'autorità sanitaria competente per la materia sostanziale.
Obblighi del gestore dello stabilimento
Il comma 4 pone in capo alle aziende produttrici un preciso obbligo strumentale: mettere a disposizione dei militari locali idonei allo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo quando la lavorazione si svolga durante la notte. Questo obbligo — che si traduce in un onere economico e logistico a carico del privato — è funzionale a garantire l'effettività della vigilanza continuativa: senza uno spazio dignitoso e operativo, il servizio di presidio fisico rischierebbe di essere nominale anziché reale.
Rilievi penali e amministrativi
L'ostacolo o la mancata collaborazione al servizio di vigilanza della Guardia di finanza può rilevare sotto diversi profili. Sul piano amministrativo, può fondare un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione. Sul piano penale, l'impedimento all'attività di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni può integrare il reato di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) o all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), secondo le modalità della condotta. Le irregolarità rilevate dai militari nel corso della vigilanza confluiscono in verbali che costituiscono atti di indagine preliminare trasmessi alla Procura competente.
Casi pratici
Caso 1: Discrepanza tra resa dichiarata e produzione effettiva
Nel corso della sorveglianza continuativa presso lo stabilimento di Tizio, il militare della Guardia di finanza distaccato in officina rileva una discrepanza sistematica tra le rese di lavorazione dichiarate nella domanda di autorizzazione e le quantità effettivamente prodotte di morfina base: la resa reale supera costantemente del 12% quella dichiarata. Il militare redige rapporto dettagliato con i dati di carico e scarico. La Procura della Repubblica avvia un'indagine per verificare se l'eccedenza non contabilizzata sia stata destinata al circuito illecito. Tizio sostiene che la discrepanza dipende da un miglioramento dei processi estrattivi non ancora comunicato al Ministero e presenta documentazione tecnica a supporto. La valutazione investigativa deve stabilire se la mancata comunicazione della variazione delle rese integri illecito amministrativo o costituisca indizio di una sistematica deviazione della produzione.
Caso 2: Mancata predisposizione dei locali per i turni notturni
L'impresa gestita da Caia opera su tre turni, inclusa la fascia notturna. I militari della Guardia di finanza segnalano al Ministero della salute che i locali messi a disposizione per i turni di riposo notturni sono privi di riscaldamento e non dispongono di servizi igienici accessibili. Il Ministero diffida l'azienda a adempiere all'obbligo di cui all'art. 34, comma 4, entro 30 giorni, avvertendo che il persistente inadempimento potrà fondare la sospensione dell'autorizzazione. Caia contesta che l'obbligo di «locali adeguatamente attrezzati» non implichi standard qualitativi specifici, ma si limiti a uno spazio fisico di riposo. Il TAR, adito in sede di impugnazione del provvedimento di sospensione successivamente adottato, deve valutare l'interpretazione dell'obbligo.
Caso 3: Accesso non concordato di ispettori ministeriali durante la produzione
Il responsabile della sicurezza dello stabilimento di Sempronio impedisce l'accesso a ispettori del Ministero della salute che intendono effettuare una verifica di idoneità ex art. 33, comma 4, durante una fase di lavorazione notturna, adducendo ragioni di sicurezza industriale. I militari della Guardia di finanza distaccati in stabilimento ex art. 34 redigono verbale dell'episodio. La Procura valuta la configurabilità del reato di interruzione di servizio o di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa di Sempronio sostiene che l'accesso durante le fasi critiche di sintesi richiedesse un preavviso e un coordinamento con il direttore tecnico in ragione dei rischi per la sicurezza degli ispettori stessi.
Domande frequenti
Tutte le imprese che fabbricano stupefacenti devono avere la Guardia di finanza in stabilimento?
Sì, ma con una distinzione. La presenza continuativa obbligatoria riguarda le imprese che fabbricano sostanze nelle tabelle I, II e tabella dei medicinali, sezione A. Per le imprese che fabbricano sostanze nelle sezioni B, C, D ed E la vigilanza è facoltativa, disposta dal Ministero della salute su base discrezionale previa intesa con il Comando generale della GdF.
La Guardia di finanza in stabilimento controlla anche la contabilità?
La norma attribuisce ai militari il controllo sull'entrata e uscita fisiche delle sostanze e la sorveglianza durante i cicli di lavorazione. Il riscontro con la contabilità di magazzino (registri di carico e scarico) è parte integrante del controllo e consente di rilevare discrepanze tra flussi documentali e movimenti fisici delle sostanze.
L'impresa deve pagare per ospitare i militari?
L'art. 34 non prevede un corrispettivo economico per la presenza dei militari. Tuttavia, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione locali idonei per le operazioni di controllo e, quando la produzione è notturna, spazi adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, sostenendo i relativi costi logistici.
I verbali della Guardia di finanza in stabilimento possono fondare un procedimento penale?
Sì. I verbali redatti dai militari in servizio di vigilanza ex art. 34 costituiscono atti di polizia giudiziaria e possono essere trasmessi alla Procura della Repubblica. Se le irregolarità rilevate (ad esempio, discrepanze nelle rese di lavorazione, flussi non contabilizzati) sono indicative di deviazione delle sostanze verso il mercato illecito, possono fondare un'indagine per il reato ex art. 73 T.U. 309/1990.
Cosa succede se il direttore tecnico ostacola la vigilanza?
L'ostacolo alla vigilanza può configurare, secondo le modalità, il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale (artt. 337 e 336 c.p.) e può fondare un procedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione ministeriale. La cooperazione con il servizio di vigilanza è un obbligo implicito nel sistema dell'art. 34.
La vigilanza della GdF in stabilimento si applica anche alle officine che impiegano (e non fabbricano) sostanze?
Solo facoltativamente. Il comma 2 dell'art. 34 prevede che la vigilanza possa essere estesa, su richiesta del Ministero della salute e previa intesa con il Comando generale della GdF, anche agli enti o imprese autorizzati al mero impiego (art. 36). Non è quindi obbligatoria per le imprese che non fabbricano ma che utilizzano sostanze stupefacenti come materie prime per la produzione di medicinali finiti.
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