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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 29 affida alla Guardia di finanza la vigilanza sulle coltivazioni autorizzate di piante stupefacenti, con controlli periodici il cui calendario è concordato tra Ministero della salute, Comando G.d.F. e Ministero dell'agricoltura.
  • Oltre ai controlli periodici, la G.d.F. può eseguire controlli straordinari in caso di sospetto di frode, senza preavviso e in qualunque momento.
  • I militari hanno accesso libero e in ogni tempo alle coltivazioni e ai locali di custodia dei prodotti, con facoltà di effettuare riscontri sulle giacenze.
  • Le operazioni di raccolta di piante, oppio grezzo o altre droghe devono essere eseguite obbligatoriamente alla presenza dei militari della G.d.F.
  • Fuori dalle coltivazioni autorizzate la G.d.F. svolge vigilanza attiva per prevenire sottrazioni; in caso di coltivazioni abusive procede alla conta, repertazione dei campioni e distruzione delle piante.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 T.U. Stupefacenti — Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicita' dei controlli e' concordata tra il Ministero della sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estenzione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari dalla Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni. Torna al sommario

Commento

Ratio e inquadramento istituzionale

L'art. 29 del T.U. 309/1990 costituisce la norma processuale-amministrativa che attiva il sistema di controllo pubblico sulle coltivazioni autorizzate, complementando il regime di divieto dell'art. 26 e il sistema autorizzativo dell'art. 27. La scelta del legislatore di affidare tale vigilanza alla Guardia di finanza — e non, ad esempio, ai Carabinieri o alla Polizia di Stato — riflette la tradizione italiana di affidare alla G.d.F. il controllo sulle filiere economiche a rischio di frode fiscale e traffici illeciti, nonché i compiti di polizia doganale connessi all'importazione di precursori. Sul piano internazionale l'art. 29 dà attuazione all'art. 23 della Convenzione Unica ONU del 1961 che impone agli Stati di creare «organismi speciali» di controllo sulla produzione di stupefacenti vegetali.

I controlli periodici (comma 1)

Il comma 1 istituisce un sistema di vigilanza programmata sulle coltivazioni autorizzate. La periodicità dei controlli è concordata trilateralmente tra Ministero della salute, Comando generale della G.d.F. e Ministero dell'agricoltura, in relazione a: (a) ubicazione ed estensione del terreno, (b) natura e durata del ciclo agrario. Ne consegue che la frequenza può variare da coltivazione a coltivazione: una piantagione di papavero da oppio con ciclo annuale e raccolta concentrata in pochi giorni richiede controlli ravvicinati nelle fasi critiche, mentre una coltivazione di canapa industriale per fibra con ciclo lungo può sopportare controlli più distanziati. I verbali di ispezione periodica confluiscono nel fascicolo autorizzativo e sono trasmessi al Ministero della salute come presupposto per il rinnovo annuale dell'autorizzazione.

I controlli straordinari (comma 2)

Il comma 2 consente alla G.d.F. di eseguire controlli a carattere straordinario in caso di «sospetto di frode», senza vincolo di preavviso o periodicità. Il presupposto è una situazione di sospetto concreto — segnalazione di terzi, anomalie nei registri, difformità tra dichiarazioni del coltivatore e dati catastali — che giustifica un'ispezione immediata. I controlli straordinari possono essere condotti anche nottetempo e in coincidenza con operazioni di raccolta non preventivamente comunicate.

Il diritto di accesso illimitato (comma 3)

Il comma 3 attribuisce ai militari un diritto di accesso «in qualunque tempo» sia alle coltivazioni che ai locali di custodia dei prodotti. In questi ultimi i militari effettuano riscontri sulle giacenze: verifica della corrispondenza tra le quantità di prodotto grezzo fisicamente presenti e i quantitativi registrati nelle scritture contabili obbligatorie di carico e scarico. Un'eventuale difformità — maggiore o minore del tollerato 10% di eccedenza (art. 30) — costituisce presupposto per l'apertura di un procedimento penale.

La presenza obbligatoria alla raccolta (comma 4)

Il comma 4 introduce un obbligo formale di rilievo: le operazioni di raccolta delle piante o parti di esse (capsule di papavero, foglie di coca, infiorescenze di cannabis), nonché dell'oppio grezzo, devono essere effettuate «alla presenza dei predetti militari». La ratio è evidente: la fase della raccolta è il momento di maggiore rischio di sottrazione fraudolenta di prodotto stupefacente dalla filiera lecita verso quella illecita. L'obbligo comporta che il coltivatore debba preventivamente comunicare il calendario di raccolta alla G.d.F., per consentirne la presenza. Il mancato rispetto di tale obbligo integra la violazione delle prescrizioni sanzionata dall'art. 28 co. 2.

La vigilanza esterna e la distruzione delle coltivazioni abusive (comma 5)

Il comma 5 completa il sistema con la vigilanza esterna alle coltivazioni autorizzate. I militari esercitano «attiva vigilanza» nelle immediate vicinanze per prevenire e reprimere sottrazioni abusive di prodotto. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive nelle aree limitrofe, procedono: (i) alla conta delle piante; (ii) alla repertazione di campioni (necessaria per la perizia tossicologica); (iii) alla distruzione immediata delle piante. Quest'ultima misura è applicabile in via amministrativa d'urgenza, senza necessità di un previo provvedimento giudiziario, stante la pericolosità delle piante come corpo di reato.

Casi pratici

Caso 1: Raccolta effettuata in assenza dei militari e contestazione della violazione

Tizio, coltivatore responsabile di una piantagione di papavero da oppio autorizzata ai sensi dell'art. 27 T.U., procede alle operazioni di incisione delle capsule e raccolta dell'oppio grezzo nei giorni 10-12 luglio senza aver preventivamente comunicato il calendario di raccolta alla competente stazione della Guardia di finanza. La G.d.F., in sede di controllo periodico del 15 luglio, riscontra che la raccolta era già avvenuta e che i militari non erano stati presenti, in violazione dell'art. 29 co. 4 T.U. Il verbale viene trasmesso alla Prefettura che irroga a Tizio la sanzione amministrativa di 8.000 euro ex art. 28 co. 2. Tizio propone opposizione eccependo che la comunicazione era stata effettuata verbalmente, ma in assenza di documentazione scritta il Tribunale conferma la sanzione.

Caso 2: Controllo straordinario e rilevamento di giacenze difformi

La Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione anonima, esegue un controllo straordinario ex art. 29 co. 2 T.U. presso il magazzino di custodia di un'impresa farmaceutica autorizzata alla coltivazione di cannabis per uso farmaceutico. Il riscontro sulle giacenze rivela una differenza di 4 kg di infiorescenze essiccate (resina di cannabis) rispetto al dato risultante dai registri di carico e scarico. Caia, direttore tecnico responsabile, non è in grado di giustificare la discrepanza. La G.d.F. trasmette informativa alla Procura per il reato di appropriazione e distrazione di sostanze stupefacenti. Caia incarica un difensore il quale, attraverso perizia contabile, dimostra che la discrepanza è riconducibile a un errore di registrazione in fase di essiccatura (calo peso non correttamente annotato): il procedimento si chiude con archiviazione.

Caso 3: Scoperta di coltivazione abusiva adiacente a coltivazione autorizzata e distruzione d'urgenza

Nel corso di un controllo perimetrale ex art. 29 co. 5 T.U., i militari della G.d.F. scoprono, in un appezzamento adiacente (non compreso nell'autorizzazione di Sempronio), circa sessanta piante di cannabis in piena fioritura. Procedono immediatamente alla conta, alla repertazione di tre campioni per la perizia tossicologica e alla distruzione sul posto delle piante mediante bruciatura controllata, redigendo apposito verbale. L'informativa alla Procura ipotizza a carico di Sempronio la coltivazione abusiva ex artt. 26 e 73 T.U. Tuttavia, dalle indagini emerge che l'appezzamento appartiene a un terzo, Caia, che aveva occultamente seminato le piante facendo ricadere i sospetti su Sempronio. Le indagini vengono riorientate e Caia viene indagata per coltivazione illecita.

Domande frequenti

La Guardia di finanza può accedere alle coltivazioni autorizzate senza preavviso?

Sì. L'art. 29 co. 3 T.U. attribuisce ai militari della G.d.F. il diritto di accesso 'in qualunque tempo' alle coltivazioni e ai locali di custodia dei prodotti. I controlli periodici hanno una frequenza concordata, ma i controlli straordinari (co. 2) possono essere eseguiti in qualunque momento in caso di sospetto di frode.

Il coltivatore deve avvisare la G.d.F. prima di raccogliere le piante?

Sì. L'art. 29 co. 4 T.U. impone che le operazioni di raccolta avvengano 'alla presenza dei predetti militari'. Ne consegue un obbligo implicito di preavviso per consentire la presenza della G.d.F. L'omissione integra una violazione delle prescrizioni autorizzative sanzionata dall'art. 28 co. 2 con sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

Cosa fa la G.d.F. quando trova una coltivazione abusiva?

Ai sensi dell'art. 29 co. 5 T.U., procede alla conta delle piante, alla repertazione di campioni per la perizia tossicologica e alla distruzione immediata delle stesse. Trasmette quindi informativa alla Procura per il reato di coltivazione illecita (artt. 26 e 28 T.U. con rinvio all'art. 73).

I riscontri sulle giacenze possono portare a conseguenze penali?

Sì. Se i riscontri rivelano una difformità tra le giacenze fisiche e i quantitativi registrati nei libri di carico e scarico, non spiegabile con il margine di tolleranza del 10% previsto dall'art. 30 T.U., la G.d.F. può trasmettere informativa alla Procura per ipotesi di appropriazione o distrazione di sostanze stupefacenti.

Chi concorda la periodicità dei controlli sulle coltivazioni?

La periodicità è concordata tra il Ministero della salute, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura (art. 29 co. 1 T.U.), tenendo conto della ubicazione ed estensione del terreno e della natura e durata del ciclo agrario. Non è quindi uguale per tutte le coltivazioni.

I militari possono anche vigilare fuori dai confini della coltivazione autorizzata?

Sì. L'art. 29 co. 5 T.U. prevede che la G.d.F. eserciti 'attiva vigilanza' fuori delle coltivazioni autorizzate, specialmente nelle immediate vicinanze, per prevenire e reprimere sottrazioni abusive di prodotto e individuare coltivazioni abusive adiacenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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