- Le autorizzazioni ex art. 17 sono personali e intrasmissibili: non possono essere cedute né utilizzate da terzi a qualsiasi titolo.
- Possono essere rilasciate solo a enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali; gli stessi requisiti valgono per il direttore tecnico.
- Costituisce causa ostativa assoluta e di revoca immediata l'aver riportato condanne o sanzioni ai sensi degli artt. 73 (produzione-traffico), 74 (associazione) e 75 (illecito amministrativo per uso personale) T.U.
- Nel caso di imprese con più filiali o depositi, è necessaria un'autorizzazione distinta per ciascuno; i requisiti soggettivi devono essere posseduti anche dai preposti.
- Al verificarsi di specifici eventi (cessazione attività, morte o sostituzione del titolare, variazione denominazione), l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
- In caso di morte o sostituzione del titolare, il Ministero può consentire la prosecuzione provvisoria dell'attività per non oltre tre mesi sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 19 T.U. Stupefacenti — Requisiti soggettivi per l’autorizzazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni gia' rilasciate.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentate dell'ente il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali
- Art. 19 D.Lgs. 209/2005 — Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
- Art. 19 D.Lgs. 42/2004 — Ispezione
- Articolo 19 bis.1 del T.U.IVA
- Articolo 19 bis.2 del T.U.IVA
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 19 del D.P.R. 309/1990 disciplina i presupposti soggettivi che condizionano il rilascio, la permanenza e l'eventuale revoca dell'autorizzazione ministeriale per la filiera legale degli stupefacenti. La norma persegue un obiettivo preventivo di carattere rafforzato: la gestione di sostanze capaci di determinare gravi rischi per la salute pubblica e di alimentare il mercato illecito non può essere affidata a soggetti che abbiano già manifestato una propensione alla violazione delle regole del T.U. Il rigore dell'art. 19 — in particolare la previsione della revoca automatica per condanne anche ex art. 75 (illecito amministrativo per uso personale) — è espressione di una scelta legislativa dichiaratamente più selettiva rispetto ai criteri di affidabilità richiesti in altri settori regolati.
Personalità e intrasmissibilità dell'autorizzazione
Il comma 1 sancisce il principio di personalità delle autorizzazioni: esse non possono essere cedute né comunque utilizzate da terzi, nemmeno a titolo precario o temporaneo. La ratio è chiara: l'autorizzazione viene rilasciata in considerazione delle specifiche qualità soggettive del titolare (persona fisica) o del legale rappresentante (persona giuridica). Una circolazione del titolo autorizzatorio eluderebbe il controllo preventivo che il legislatore ha inteso esercitare sui soggetti della filiera. La violazione di questo principio — ovvero la cessione o l'utilizzo dell'autorizzazione da parte di terzi non autorizzati — non è accompagnata da una specifica fattispecie penale nell'art. 19, ma integra comunque l'esercizio dell'attività in assenza di un valido titolo abilitativo, con le conseguenze penali di cui all'art. 73 T.U.
Requisiti soggettivi: buona condotta, garanzie morali e professionali
Il comma 2 individua i requisiti sostanziali che devono essere posseduti tanto dal titolare (persona fisica) o dal legale rappresentante dell'ente, quanto dal direttore tecnico dell'azienda. Tali requisiti — formulati con le locuzione «buona condotta» e «garanzie morali e professionali» — sono tipici del diritto amministrativo autorizzatorio e rientrano nell'ampia discrezionalità valutativa dell'amministrazione concedente. In concreto, la valutazione tiene conto dei precedenti penali e amministrativi del soggetto, della sua esperienza professionale nel settore, delle referenze provenienti da enti di settore e delle strutture di compliance adottate dall'impresa. La norma affida al Ministero un margine di apprezzamento più ampio rispetto ai criteri tipicamente previsti per le licenze commerciali ordinarie, in ragione della sensibilità del settore.
La causa ostativa per condanne ex artt. 73, 74 e 75 T.U.
Particolarmente rigorosa è la previsione della seconda parte del comma 2: l'autorizzazione non può essere rilasciata — e, se già rilasciata, deve essere immediatamente revocata — nei confronti di soggetti che abbiano riportato condanne o sanzioni ai sensi degli artt. 73 (produzione e traffico illecito), 74 (associazione finalizzata al traffico) e 75 (illecito amministrativo per uso personale) del T.U. Occorre sottolineare che l'effetto ostativo è esteso anche alle sanzioni amministrative ex art. 75, non solo alle condanne penali: ciò significa che anche il solo «uso personale» di sostanze stupefacenti — che non costituisce reato ma illecito amministrativo — è sufficiente a precludere l'accesso all'autorizzazione o a determinarne la revoca. Tale scelta legislativa è stata discussa in dottrina per la sua severità: si tratta di una misura inibitoria che incide sulla capacità di esercitare un'attività economica anche in assenza di una condanna penale, sulla base di una sola sanzione amministrativa.
Filiali e depositi: autorizzazione individuale e requisiti del preposto
Il comma 3 estende il regime autorizzatorio alle singole filiali e ai singoli depositi di un'impresa multi-sede: ciascuna unità locale deve essere autonomamente autorizzata. Questa disposizione risponde all'esigenza di assicurare che il controllo non si arresti alla sede principale ma raggiunga capillarmente ogni nodo della rete distributiva. I requisiti di buona condotta e garanzie morali e professionali devono essere soddisfatti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito — non solo dal titolare o dal legale rappresentante centrale — realizzando una sorta di «due diligence» soggettiva distribuita lungo tutta la struttura organizzativa dell'impresa.
Decadenza di diritto dell'autorizzazione
Il comma 4 elenca una serie di eventi al cui verificarsi l'autorizzazione decade automaticamente di diritto, senza necessità di un apposito provvedimento amministrativo: cessazione dell'attività autorizzata, cessazione dell'azienda, mutamento della denominazione o della ragione sociale, morte del titolare, sostituzione del titolare o del legale rappresentante dell'ente. La decadenza di diritto è una conseguenza che opera automaticamente al verificarsi dell'evento, indipendentemente dalla conoscenza dell'amministrazione o da un atto formale di accertamento. Ciò impone agli operatori una rigorosa diligenza nell'aggiornare tempestivamente la propria situazione: la prosecuzione dell'attività dopo la decadenza dell'autorizzazione espone alle sanzioni penali dell'art. 73 T.U., non potendo il soggetto invocare a propria discolpa la mancata notifica di un provvedimento di revoca che per legge non occorre.
Prosecuzione provvisoria dell'attività in caso di morte o sostituzione
Il comma 5 introduce una deroga temperata alla rigidità della decadenza automatica: in caso di morte o sostituzione del titolare o del legale rappresentante, il Ministero della Salute può consentire — in via provvisoria e per non oltre il termine perentorio di tre mesi — la prosecuzione dell'attività sotto la responsabilità del direttore tecnico. Questa norma risponde a esigenze di continuità produttiva: la cessazione immediata dell'attività autorizzata potrebbe causare interruzioni nella catena di fornitura di farmaci essenziali. Il termine di tre mesi è qualificato come perentorio, con la conseguenza che al suo decorso senza che sia stata presentata o accolta una nuova domanda di autorizzazione, l'attività non può più proseguire lecitamente.
Casi pratici
Caso 1: Revoca automatica per sanzione amministrativa ex art. 75 e prosecuzione illecita dell'attività
Tizio è il legale rappresentante di una società farmaceutica autorizzata alla produzione di preparati a base di morfina. A seguito di un controllo della Polizia, Tizio è stato sanzionato in via amministrativa ex art. 75 T.U. per detenzione di cannabis per uso personale. La sanzione è divenuta definitiva. Ai sensi dell'art. 19 co. 2, l'autorizzazione della società è immediatamente revocata di diritto. Tizio, ignaro delle conseguenze giuridiche della sanzione amministrativa sul piano autorizzatorio, continua a far operare la società per due mesi. I Carabinieri NAS, informati della revoca ai sensi dell'art. 18, eseguono un'ispezione e accertano la prosecuzione dell'attività. Tizio è indagato per il reato di cui all'art. 73 T.U. La difesa argomenta che la sanzione ex art. 75 — riferita a una condotta di uso personale irrilevante sul piano penale — non avrebbe dovuto produrre effetti così radicali sul piano autorizzatorio, ma l'art. 19 co. 2 non lascia margini di discrezionalità sul punto.
Caso 2: Cessione mascherata dell'autorizzazione tramite contratto di gestione
Caia, titolare di un'autorizzazione alla fabbricazione di sostanze psicotrope, stipula con Sempronio un contratto di «gestione operativa» dell'impianto produttivo, con il quale di fatto cede a Sempronio il controllo dell'attività. Caia conserva formalmente la titolarità dell'autorizzazione ma non esercita più alcun ruolo direttivo effettivo. Nel corso di un'ispezione, la Guardia di Finanza accerta la reale situazione gestionale. La struttura contrattuale è qualificata come elusione del divieto di cedibilità dell'autorizzazione ex art. 19 co. 1: l'autorizzazione è revocata e nei confronti di Sempronio viene aperto un procedimento penale per fabbricazione illecita ex art. 73 T.U. (attività svolta senza titolo), mentre per Caia si valuta il concorso per avere consentito l'utilizzo del proprio titolo da parte di terzi.
Caso 3: Decadenza per sostituzione del legale rappresentante e prosecuzione provvisoria
Sempronio, legale rappresentante di una società di distribuzione all'ingrosso di sostanze psicotrope, si dimette improvvisamente per motivi personali. Ai sensi dell'art. 19 co. 4 T.U., l'autorizzazione decade di diritto. Il consiglio di amministrazione nomina immediatamente un nuovo legale rappresentante e si avvale della facoltà prevista dall'art. 19 co. 5, chiedendo al Ministero della Salute l'autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dell'attività per tre mesi sotto la responsabilità del direttore tecnico. Il Ministero acconsente. Nel termine di tre mesi la società presenta domanda di nuova autorizzazione, documentando che il nuovo legale rappresentante è in possesso dei requisiti di buona condotta e garanzie morali e professionali. La gestione coordinata della successione evita l'interruzione delle forniture alle strutture ospedaliere clienti della società e scongiura rischi di responsabilità penale per esercizio di attività senza autorizzazione valida.
Domande frequenti
L'autorizzazione per la filiera degli stupefacenti può essere ceduta a un'altra impresa?
No. L'art. 19 co. 1 T.U. sancisce il principio di personalità e intrasmissibilità: l'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta né comunque utilizzata da terzi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma. La violazione di questo principio espone a responsabilità penale per esercizio di attività in assenza di valido titolo abilitativo.
Una condanna per uso personale di stupefacenti (art. 75 T.U.) preclude l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 17?
Sì. L'art. 19 co. 2 prevede che l'autorizzazione non possa essere rilasciata — e, se già rilasciata, debba essere immediatamente revocata — nei confronti di soggetti che abbiano riportato condanne o sanzioni ai sensi dell'art. 75 T.U. L'effetto ostativo si estende dunque anche alle sanzioni amministrative per uso personale, non solo alle condanne penali.
Cosa accade all'autorizzazione se cambia il legale rappresentante della società titolare?
Ai sensi dell'art. 19 co. 4, la sostituzione del legale rappresentante determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione, senza necessità di apposito provvedimento. Tuttavia, il comma 5 prevede che il Ministero della Salute possa consentire, in via provvisoria, la prosecuzione dell'attività per non oltre tre mesi sotto la responsabilità del direttore tecnico, in attesa della presentazione e dell'accoglimento di una nuova domanda di autorizzazione.
Un'impresa con più sedi produttive necessita di un'autorizzazione per ciascuna?
Sì. L'art. 19 co. 3 impone che per ciascuna filiale o deposito sia richiesta un'autorizzazione separata. I requisiti soggettivi di buona condotta e garanzie morali e professionali devono essere posseduti non solo dal titolare centrale o dal legale rappresentante, ma anche dalla persona preposta a ciascuna filiale o deposito.
La revoca dell'autorizzazione per condanna ex art. 73 T.U. è automatica o richiede un provvedimento amministrativo?
L'art. 19 co. 2 prevede la revoca immediata delle autorizzazioni già rilasciate nei confronti di soggetti che abbiano riportato condanne o sanzioni ex artt. 73, 74 o 75 T.U. La revoca è automatica: opera di diritto al momento in cui la condanna o la sanzione diviene definitiva, senza necessità di un apposito provvedimento discrezionale dell'amministrazione.
Il direttore tecnico di un'impresa autorizzata deve soddisfare gli stessi requisiti soggettivi del titolare?
Sì. L'art. 19 co. 2 richiede esplicitamente che anche il direttore tecnico dell'azienda possieda i requisiti di buona condotta e garanzie morali e professionali. Una condanna o sanzione ex artt. 73, 74 o 75 T.U. a carico del direttore tecnico determina le stesse conseguenze ostative sul titolo autorizzatorio dell'impresa.
Vedi anche