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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La vendita o cessione, anche gratuita, di sostanze e medicinali compresi nelle tabelle del T.U. (escluse sez. D ed E) deve avvenire mediante buono acquisto conforme al modello ministeriale.
  • I titolari o direttori di farmacie possono usare il buono acquisto per richiedere medicinali ad altre farmacie solo in caso di urgenza terapeutica.
  • La perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto deve essere denunciata all'autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore; l'omissione è punita con sanzione amministrativa.
  • I produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti possono inviare campioni ai medici chirurghi e veterinari nei limiti stabiliti dal Ministero; è tuttavia vietata la fornitura di campioni delle sostanze delle tabelle I, II e III.
  • La cessione di buoni acquisto a qualsiasi titolo è reato autonomo: reclusione da sei mesi a tre anni e multa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 T.U. Stupefacenti — Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

1-bis. Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto.

2. In casa di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.

4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo

14. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 38 costituisce uno dei cardini del sistema di controllo amministrativo sullo smercio lecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il legislatore, consapevole che l'illecita circolazione di queste sostanze può avvenire anche attraverso canali apparentemente legali, ha costruito una catena documentale in cui ogni passaggio commerciale è tracciato dal buono acquisto, documento ufficiale che accompagna qualsiasi transazione tra soggetti autorizzati. La ratio è duplice: prevenire la dispersione di sostanze controllate verso il mercato illegale e rendere verificabile ex post ogni flusso all'interno della filiera farmaceutica autorizzata.

La disciplina del buono acquisto

Il buono acquisto è lo strumento centrale del sistema. Deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della salute (comma 1-bis: il decreto ministeriale ne stabilisce la forma). Ogni vendita o cessione — anche a titolo gratuito — di sostanze e medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione delle sezioni D ed E della tabella dei medicinali, deve essere corredata da tale documento. La scelta di escludere le sezioni D ed E risponde alla minore pericolosità farmacodinamica di quelle sostanze, per le quali il legislatore ha ritenuto sufficiente il regime della ricetta ordinaria.

Un'importante deroga è prevista per le farmacie aperte al pubblico e ospedaliere: i loro titolari o direttori possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere gratuitamente medicinali ad altre farmacie, ma esclusivamente in presenza di carattere di urgenza terapeutica. Si tratta di una valvola di sicurezza per garantire la continuità delle cure nei casi in cui la farmacia richiedente sia temporaneamente sprovvista di un medicinale indispensabile.

La perdita del bollettario e la denuncia obbligatoria

Il comma 2 disciplina la perdita, anche solo parziale, del bollettario buoni acquisto. La disposizione impone una denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore dalla scoperta della perdita. Il termine decorre dalla scoperta soggettiva, non dall'evento obiettivo, in quanto spesso la perdita è rilevata con ritardo rispetto al suo verificarsi. L'omissione è sanzionata in via amministrativa con il pagamento di una somma (nella misura originariamente indicata in lire, oggi da rivalutare ai sensi delle leggi di adeguamento). La finalità è evidente: i buoni acquisto sottratti o smarriti potrebbero essere utilizzati per ottenere illecitamente sostanze controllate simulando un acquisto regolare.

I campioni ai medici e il divieto per le tabelle I, II e III

Il comma 3 consente ai produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti o psicotrope di inviare campioni ai medici chirurghi e veterinari, ma soltanto «nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità». Il comma 4 pone tuttavia un divieto assoluto per le sostanze delle tabelle I, II e III dell'art. 14, ossia le sostanze a più elevato potenziale di abuso e dipendenza (oppiacei naturali e sintetici, cannabinoidi, cocaina, allucinogeni, amfetamine). Per queste sostanze, l'invio di campioni ai medici è inconciliabile con il sistema di controllo stringente che le caratterizza. La violazione del divieto — salvo che non integri un reato più grave — è punita con sanzione amministrativa (comma 5).

L'invio dei campioni delle specialità medicinali consentite è comunque condizionato alla richiesta datata e firmata dal sanitario destinatario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità (comma 6). Anche questo meccanismo serve a responsabilizzare il medico ricevente e a creare una traccia documentale.

La cessione di buoni acquisto: fattispecie penale autonoma

Il comma 7 punisce chiunque ceda buoni acquisto «a qualsiasi titolo» con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (quest'ultima da considerarsi simbolicamente indicativa, data l'obsolescenza dell'unità monetaria; nella prassi applicativa si fa riferimento ai valori convertiti in euro). La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» è una tipica norma di chiusura che risolve il concorso con reati più gravi, come la ricettazione (art. 648 c.p.) o la partecipazione al traffico illecito (art. 73 T.U.). La cessione di buoni acquisto è un reato di pericolo astratto: la condotta è punita a prescindere dall'effettivo uso illecito che ne viene fatto dal cessionario.

Rapporti con altre norme del T.U.

L'art. 38 va letto in coordinamento con gli artt. 37 (registro dei carichi e scarichi), 41 (modalità di consegna), 42 (acquisti dei medici) e 43 (prescrizione medica). Costituisce il tassello dello smercio all'ingrosso e al dettaglio nel circuito autorizzato, a monte della prescrizione al paziente. Le violazioni di questo articolo non configurano spaccio ex art. 73 — che presuppone un'attività al di fuori del circuito autorizzato — ma autonome fattispecie di inosservanza delle regole amministrative di controllo, sanzionate penalmente (per la cessione di buoni) o in via amministrativa (per le altre violazioni).

Casi pratici

Caso 1: Cessione di buoni acquisto tra farmacisti

Tizio, titolare di una farmacia, cede a Caia, titolare di una farmacia vicina, una serie di buoni acquisto in bianco in cambio di una somma di denaro, con l'accordo che Caia li utilizzerà per approvvigionarsi di morfina in quantità superiore al fabbisogno reale, rivendendo poi l'eccedenza a terzi. L'operazione è scoperta nel corso di un'ispezione della ASL. A carico di Tizio viene contestata la violazione del comma 7 dell'art. 38 (cessione di buoni acquisto a titolo oneroso), con la cornice edittale della reclusione da sei mesi a tre anni e multa. L'accusa valuta inoltre se l'accordo possa configurare un concorso nel reato di cui all'art. 73 T.U. in relazione alle forniture illecite successive. La difesa di Tizio sostiene che egli non era a conoscenza dell'uso illecito previsto da Caia, cercando di escludere il dolo specifico.

Caso 2: Mancata denuncia della perdita del bollettario

Sempronio, direttore di una farmacia ospedaliera, si accorge durante un'inventario periodico che un fascicolo di buoni acquisto è scomparso dall'archivio. Pur sospettando un furto da parte di un dipendente, non sporge denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, temendo conseguenze reputazionali per la struttura. Decorsi trenta giorni, un controllo della Guardia di Finanza rivela l'ammanco e l'omessa denuncia. A Sempronio viene applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 per la mancata denuncia entro le 24 ore. Sul piano disciplinare, l'Ordine dei Farmacisti avvia un procedimento per violazione dei doveri professionali. La difesa eccepisce che il termine decorre dalla scoperta soggettiva e che Sempronio non aveva certezza della perdita al momento dell'inventario, avendo ipotizzato un errore di archiviazione.

Caso 3: Invio di campioni vietati e responsabilità del produttore

Una casa farmaceutica, tramite il suo agente scientifico Tizio, invia a Caia, medico di base, campioni di una specialità medicinale contenente ossicodone (sostanza inclusa nella tabella I dell'art. 14), ritenendo erroneamente che la sostanza rientrasse nella sezione A della tabella dei medicinali. L'errore è scoperto dall'Ufficio di Igiene che, nel corso di un'ispezione, rinviene i campioni nello studio di Caia sprovvisti di buono acquisto. Nei confronti della casa farmaceutica e di Tizio viene contestata la violazione del comma 4 in relazione al comma 5 dell'art. 38, con irrogazione della sanzione amministrativa. Caia, che aveva ricevuto i campioni in buona fede, viene segnalata all'Ordine dei Medici. La difesa eccepisce l'assenza di dolo e invoca l'errore scusabile sull'applicabilità della norma alla specifica sostanza.

Domande frequenti

Cosa succede se un farmacista perde il bollettario dei buoni acquisto?

Deve fare denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore dalla scoperta della perdita. Il mancato rispetto di questa scadenza è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. La denuncia è obbligatoria anche in caso di perdita solo parziale del bollettario.

Una farmacia può cedere medicinali stupefacenti a un'altra farmacia senza buono acquisto?

No, salvo il caso di urgenza terapeutica. In tale ipotesi i titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono richiedere gratuitamente medicinali (escluse le sostanze delle sezioni D ed E) ad altre farmacie utilizzando il buono acquisto, ma solo quando sussiste effettiva urgenza terapeutica.

Un informatore scientifico del farmaco può lasciare campioni di morfina a un medico?

No. Il comma 4 dell'art. 38 vieta in modo assoluto la fornitura ai medici chirurghi e veterinari di campioni delle sostanze delle tabelle I, II e III dell'art. 14, che includono oppiacei come la morfina. La violazione è sanzionata in via amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Quali sono le conseguenze penali per chi cede buoni acquisto?

Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo — sia a pagamento sia gratuitamente — è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa, salvo che il fatto costituisca un reato più grave (ad esempio ricettazione o concorso nel traffico illecito ex art. 73 T.U.).

Il buono acquisto è obbligatorio per tutti i medicinali contenenti sostanze controllate?

No. L'obbligo riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle dell'art. 14, ma sono esclusi i medicinali della tabella dei medicinali nelle sezioni D ed E, per i quali è sufficiente la ricetta medica ordinaria. Per le sezioni A, B e C il buono acquisto è invece obbligatorio nel circuito commerciale tra operatori autorizzati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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