Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 D.Lgs. 33/2013 – Bandi di concorso

    Art. 19 D.Lgs. 33/2013 – Bandi di concorso

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori .

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 . 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’ articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

  • Art. 72 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 Bis L. Fall. – Contratti relativi ad immobili da costruire

    Contratti relativi ad immobili da costruire

  • Art. 88 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni applicabili

    Art. 88 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni applicabili

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

  • Art. 209 RD 12/1941 – Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario

    Art. 209 RD 12/1941 – Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie. L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. 110a

  • Art. 5 L. 24/2017 – Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

    Art. 5 L. 24/2017 – Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

    2. 2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

    3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, … entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

    4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 19-ter D.Lgs. 502/1992 – Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell’efficienza del Servizio sanitario nazionale

    Art. 19-ter D.Lgs. 502/1992 – Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell’efficienza del Servizio sanitario nazionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell’ articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell’assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell’efficienza, dell’economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

    2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.

    3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla, base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione: a) stabilisce le modalità per l’erogazione dei finanziamenti per l’attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento; b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati; d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell’adozione nell’attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all’articolo 2, comma 2-octies.

  • Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo

    Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo

    Art. 9 c.c. – Tutela dello pseudonimo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.

  • Articolo 120 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 CCII – Annullamento del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

    2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

    3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

  • Art. 1145 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita del carico

    Art. 1145 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita del carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

  • Art. 108 CPI – Limitazioni del diritto del costitutore

    Art. 108 CPI – Limitazioni del diritto del costitutore

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

    2. Fermo quanto disposto dall’articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

  • Articolo 120 Ter Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Ter Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 Ter CCII – Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.

    2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

    3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l’espressione del voto da parte dei creditori. All’interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.

    4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell’apporto.

  • Art. 72 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 Quater L. Fall. – Locazione finanziaria

    Locazione finanziaria