Autore: Andrea Marton

  • Art. 113 CPI – Decadenza del diritto

    Art. 113 CPI – Decadenza del diritto

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

    2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà; b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.

    3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

  • Art. 87 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 87 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Articolo 117 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 117 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 117 CCII – Effetti del concordato per i creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

    2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

  • Art. 76 T.U.B.: Gestione provvisoria

    Art. 76 T.U.B.: Gestione provvisoria

    Art. 76 T.U.B. – Gestione provvisoria. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.25 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo’ disporre, nei casi indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu’ commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
    2. La gestione provvisoria non puo’ avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
    3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall’articolo 71, comma 5.
    4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita’ previste dall’articolo 73, comma 1.”

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  • Dimissioni senza preavviso: conseguenze e trattenute

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Chi si dimette senza lavorare il preavviso deve corrispondere al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo omesso. Il datore trattiene l’importo dalla liquidazione finale. Se il lavoratore non può o non vuole accordarsi, il datore può agire per ottenere anche il risarcimento del danno concreto subito.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Conseguenze delle dimissioni senza preavviso
    Conseguenza Dettaglio
    Indennità sostitutiva Dovuta al datore: retribuzione globale × giorni di preavviso omessi
    Trattenuta dalla liquidazione Il datore può compensare il suo credito con TFR, ferie, ratei
    Risarcimento del danno Possibile se il datore prova un danno concreto (difficile da provare)
    Segnalazione a INPS/enti Non prevista per mancato preavviso
    Referenze negative Non obbligate ma possibili in via informale

    L'obbligo di indennità sostitutiva

    Chi lascia il lavoro senza lavorare il preavviso è debitore nei confronti del datore di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto per i giorni omessi. È la sola conseguenza automatica prevista dall’art. 2118 c.c. L’indennità viene di norma compensata con le somme che il datore deve al lavoratore a titolo di liquidazione (TFR, ferie, ratei): se la liquidazione copre il debito, la partita si chiude; se non copre, il datore ha un credito residuo.

    Il risarcimento del danno: quando è possibile

    Oltre all’indennità sostitutiva, l’art. 2118 c.c. prevede che si possa domandare il risarcimento del danno se la mancanza di preavviso ha causato un pregiudizio concreto e documentabile (es. perdita di un contratto importante dovuta all’improvvisa mancanza del lavoratore, costi di sostituzione urgente). In pratica il risarcimento è difficile da ottenere perché il datore deve provare il danno: non basta l’inadempimento formale. Nella grande maggioranza dei casi il datore si limita all’indennità sostitutiva.

    Come tutelarsi se si vuole partire subito

    Se si vuole lasciare prima del termine del preavviso, le opzioni pratiche sono: accordarsi con il datore per una riduzione consensuale del preavviso (senza indennità o con riduzione concordata); oppure accettare la trattenuta dalla liquidazione come costo dell’uscita anticipata. In ogni caso è bene assicurarsi di ricevere il saldo finale corretto e di verificare che la trattenuta non ecceda l’importo dovuto.

    Casi pratici

    Tizio – abbandona il lavoro il lunedì

    Tizio non si presenta più dal lunedì senza preavviso. Il suo CCNL prevede 20 giorni. Il datore trattiene dalla liquidazione l’equivalente di 20 giorni di retribuzione. Se il TFR e le ferie coprono l’importo, la partita è chiusa; altrimenti il datore potrà richiedere il residuo.

    Caia – accordo per uscire prima

    Caia ha un preavviso di 30 giorni ma ha già firmato il contratto con il nuovo datore che la vuole tra 10 giorni. Si accorda con il vecchio datore per uscire a 10 giorni contro il pagamento consensuale di una somma pari a 20 giorni di paga. Entrambi sono soddisfatti e non ci sono strascichi.

    Sempronio – datore vuole il risarcimento del danno

    Sempronio era il solo tecnico in grado di completare un progetto urgente. Lascia senza preavviso e l’azienda perde il contratto. Il datore vuole risarcimento oltre all’indennità. Dovrà provare il nesso causale in giudizio: senza prove documentali del danno concreto, è un percorso lungo e incerto.

    Domande frequenti

    Se me ne vado subito senza preavviso, cosa mi trattiene il datore?

    L’equivalente della retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso omessi, compensata con TFR, ferie e ratei dovuti. Se la liquidazione è sufficiente, si chiude lì; altrimenti il datore ha un credito residuo.

    Il datore può tenermi forzatamente in ufficio durante il preavviso?

    No. Non esiste un obbligo eseguibile coattivamente: il lavoratore che abbandona il posto non può essere fisicamente trattenuto. Le conseguenze sono solo economiche (indennità sostitutiva) e, in casi estremi, il risarcimento del danno.

    La trattenuta del preavviso si applica anche al TFR?

    Sì. Il datore compensa il suo credito con tutte le somme dovute in liquidazione, TFR compreso. Non può però trattenere più del dovuto: l’indennità è esattamente pari alla retribuzione dei giorni omessi.

    Le dimissioni senza preavviso incidono sulla disoccupazione?

    La NASpI non spetta comunque per dimissioni volontarie (salvo giusta causa). Il mancato preavviso non aggiunge ulteriori penalizzazioni sul fronte previdenziale.

    Il datore può licenziarmi per il mancato preavviso?

    No. Una volta ricevute le dimissioni, il rapporto è destinato a cessare. Il mancato preavviso è un inadempimento contrattuale che dà diritto all’indennità, non un motivo di licenziamento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 96 D.Lgs. 141/2024 – Sanzioni amministrative

    Art. 96 D.Lgs. 141/2024 – Sanzioni amministrative

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.

    2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

    4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

    5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un’eccedenza di quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.

    6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 è calcolata sull’intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo è calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.

    7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all’articolo 82 e salvo quanto previsto dall’articolo 118, comma 8, è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

    8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.

    9. Il comma 7 non si applica, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all’articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato; d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

    10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l’intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

    11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

    12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all’articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.

    13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, semprechè l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 49, qualora l’istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.

    14. Nell’ipotesi di cui all’articolo 79, quando l’autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l’autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall’80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.

  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo di ore, causali e maggiorazione. In assenza di regolazione contrattuale, il lavoratore può rifiutare la prestazione supplementare solo per giustificati motivi; dove il CCNL la regola, vanno rispettati i relativi limiti.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto, un preavviso minimo di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni; il CCNL ne fissa condizioni e modalità. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e le compensazioni previste dal CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con l’eventuale maggiorazione fissata dal CCNL. Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 139 Cod. Amb. – obblighi del condannato

    Art. 139 Cod. Amb. – obblighi del condannato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Nota all’art. 139: – L’ art. 444 del codice di procedura penale è riportato alle note dell’art. 138.

  • Art. 2 L. 24/2017 – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

    Art. 2 L. 24/2017 – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

    2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

    3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

    4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

    5. All' articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

  • Art. 116 TUEL – [Abrogato]

    Art. 116 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Articolo 115 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 115 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 115 CCII – Azioni del liquidatore giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

    2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

    3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2394 del codice civile.

  • Art. 118 DPR 230/2000 – Centro di servizio sociale

    Art. 118 DPR 230/2000 – Centro di servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.

    2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.

    3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.

    4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

    5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.

    6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

    7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria.

    8. 8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.