Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli or

    Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli or

    Art. 70 bis T.U.B. – Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all’articolo 76 e l’amministrazione straordinaria della banca di cui all’articolo 70, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente titolo.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 80 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 80 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 80 Bis L. Fall. – [Contratto di affitto d’azienda]

    [Contratto di affitto d’azienda]

  • Art. 33 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 33 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669 , 672 , 687 , 693 e 694 del codice penale ; b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , nella parte non abrogata dall' articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398 ; c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ; d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88 , comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394 , nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486 ; e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

  • Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi straordinari (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, puo’ stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

    1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarita’ e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia puo’ stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.

    2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    2-bis. La Banca d’Italia puo’, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.

    3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

    4. La Banca d’Italia puo’ stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonche’ dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita’ e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.

    5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa.

    6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno e’ stabilito in via esclusiva dai commissari e non e’ modificabile dall’organo convocato.

    7. Quando i commissari siano piu’ di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E’ fatta salva la possibilita’ di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu’ commissari.

    8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

    9. La responsabilita’ dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico e’ limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 17 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 182 D.P.R. 115/2002

    Art. 182 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

    2. 2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati: a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico; b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti; c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza; d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

    3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

    4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.

    5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

  • Art. 12 Rev. Leg. – [Elaborazione dei principi]

    Art. 12 Rev. Leg. – [Elaborazione dei principi]

    Art. 12 Rev. Leg. – [Elaborazione dei principi]

    [Elaborazione dei principi]

  • Art. 83 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 83 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 83 Bis L. Fall. – Clausola arbitrale

    Clausola arbitrale

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Tabelle retributive CCNL Spedizionieri e Corrieri 2025-2027

    Minimi tabellari, Elemento Professionale d’Area (EPA) e piano degli aumenti del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dopo il rinnovo del 6 dicembre 2024: tutto quello che spedizionieri, corrieri espressi e operatori doganali devono sapere sulla propria busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (rinnovo 6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027) prevede minimi mensili da circa 1.649 euro lordi (6° livello, incluso EPA) a circa 2.575 euro (Quadri) dal 1° gennaio 2026, con un Elemento Professionale d’Area (EPA) aggiuntivo e un piano di aumenti in quattro tranche fino a giugno 2027.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti datoriali
    Fedespedi · Assoespressi · Assologistica · Fedit · Aiti · Fisi · Confetra (e altre)
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari + EPA mensili lordi – personale non viaggiante (vigenti dal 1° gennaio 2026)
    Livello Parametro Minimo tabellare + EPA
    Quadri 169 2.574,98 €
    159 2.411,46 €
    146 2.218,22 €
    3° Super (3S) 132 2.000,37 €
    122 1.850,23 €
    4° Junior 119 1.802,92 €
    116 1.761,64 €
    109 1.648,74 €
    Personale viaggiante: C3 2.021,61 € · B3 2.010,37 € · A3 2.002,47 €. Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di 51,65 €.

    Nota: gli importi comprendono l’EPA nella misura vigente (prima tranche di 30 € al livello 3S dal 1° gennaio 2025; le tranche successive decorrono dal 1° gennaio e dal 1° giugno 2027). L’aumento del 1° gennaio 2026 è di +40 € al 3S sul minimo, riparametrato sugli altri livelli. Il livello 6J è stato soppresso dal 31 dicembre 2025; i lavoratori già inquadrati sono transitati al 6°. Importi al lordo di contributi e IRPEF.

    Il piano degli aumenti 2024-2027

    Il rinnovo del 6 dicembre 2024 ha definito quattro tranche di aumenti per il personale non viaggiante, calcolate sul livello di riferimento 3S (parametro 132):

    Piano aumenti personale non viaggiante – livello 3S di riferimento
    Decorrenza Aumento minimo tabellare Aumento EPA Totale tranche
    1° gennaio 2025 +90,00 € +30,00 € +120,00 €
    1° gennaio 2026 +40,00 € +40,00 €
    1° gennaio 2027 +30,00 € +30,00 €
    1° giugno 2027 +10,00 € +30,00 € +40,00 €
    Aumento complessivo (3S) +230,00 €

    Per il personale viaggiante (livello 3B di riferimento) l’aumento complessivo è di 260,00 euro lordi mensili a regime (giugno 2027), distribuiti anch’essi in quattro tranche con le stesse decorrenze.

    L’EPA: cos’è e perché conta

    L’Elemento Professionale d’Area (EPA) è una voce retributiva nuova, introdotta dal rinnovo del 2024 in sostituzione dell’Indennità di Contingenza Eccedente (ICE, cessata dal 1° gennaio 2025). A differenza di alcune voci aggiuntive, l’EPA:

    • è non assorbibile da superminimi individuali o futuri aumenti contrattuali;
    • concorre al calcolo di tutti gli istituti contrattuali (tredicesima, quattordicesima, TFR, straordinario, ferie);
    • è erogato mensilmente in busta paga come voce distinta;
    • varia per livello (da 70 euro per i livelli 5° e 6° a 140 euro per i Quadri).

    Scatti di anzianità

    Il CCNL prevede 5 scatti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi per scatto (mensili lordi) sono:

    Scatti di anzianità biennali – importo per scatto (lordo mensile)
    Livello Importo per scatto
    Quadri 30,99 €
    29,44 €
    26,86 €
    3° Super 24,79 €
    23,24 €
    4° Junior 22,34 €
    22,21 €

    Gli scatti maturano dalla data di assunzione (o dalla data di inquadramento in quel livello). Il quinto scatto viene erogato dopo 10 anni di servizio continuativo nello stesso livello.

    Come si compone la retribuzione complessiva

    Il minimo tabellare è solo la voce base. La retribuzione globale mensile di uno spedizioniere o corriere comprende tipicamente:

    • Minimo tabellare (voce principale, variabile per livello);
    • EPA (Elemento Professionale d’Area, dal 2025);
    • Scatti di anzianità (fino a 5, biennali);
    • Superminimo individuale (se concordato, assorbibile o non assorbibile);
    • Indennità specifiche: indennità di cassa per chi maneggia denaro, indennità di turno, indennità notturna;
    • Straordinario (calcolato sulla retribuzione oraria con le maggiorazioni contrattuali);
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato spedizioni internazionali al 2° livello
    Tizio è inquadrato al 2° livello come addetto alle spedizioni internazionali, con mansioni di concetto e conoscenza delle disposizioni doganali. Dal 1° gennaio 2026 la sua busta paga mostra: minimo tabellare + EPA di 2.218,22 euro + 2 scatti di anzianità (2 × 26,86 = 53,72 euro) = retribuzione globale mensile di circa 2.272 euro lordi, prima di eventuali superminimi o indennità. Il 1° gennaio 2026 ha ricevuto la tranche di aumento riparametrata sul +40 € del livello 3S.
    Caia – Corriere espresso con furgone (Area Professionale C)
    Caia lavora come corriere con un furgone di 3,5 t (patente B) per una società di corriere espresso. È inquadrata nell’Area Professionale C, qualifica 1 (personale viaggiante). Il suo trattamento economico segue le tabelle del personale viaggiante: minimo tabellare + EPA di 2.021,61 euro (parametro C3) dal 1° gennaio 2026, dopo la tranche di aumento di 40,15 euro. La retribuzione globale mensile supera i 2.000 euro lordi prima degli scatti.
    Sempronio – Passaggio dal livello 6J al livello 6°
    Sempronio era inquadrato al livello 6J come addetto alle operazioni di smistamento con contratto avviato nel 2024. Dal 1° gennaio 2026 il livello 6J è stato soppresso e Sempronio è transitato automaticamente al 6° livello. Il suo trattamento minimo è passato al valore del 6° livello: 1.648,74 euro mensili dal 1° gennaio 2026 (incluso EPA), con un beneficio significativo rispetto al precedente inquadramento. Il datore di lavoro ha applicato il passaggio di livello senza necessità di un atto individuale aggiuntivo.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti 2026 per spedizionieri e corrieri?
    Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la seconda tranche di aumenti: per il personale non viaggiante al livello 3S l’incremento sul minimo tabellare è di 40 euro lordi mensili (portando il totale cumulato a 230 euro al completamento del piano nel giugno 2027). Per il personale viaggiante 3B l’aumento della seconda tranche è di 40 euro sul minimo tabellare.
    Cos’è l’EPA e come entra nella busta paga?
    L’EPA (Elemento Professionale d’Area) è una voce retributiva aggiuntiva introdotta con il rinnovo del 6 dicembre 2024, in sostituzione dell’ICE. Non è assorbibile e concorre a tutti gli istituti contrattuali e di legge (tredicesima, TFR, straordinario, ferie). Per il 3° livello Super non viaggiante vale 90 euro mensili, per i Quadri 140 euro mensili.
    Il livello 6J esiste ancora nel 2026?
    No. Con il rinnovo del 6 dicembre 2024 il livello 6J è stato eliminato con decorrenza 31 dicembre 2025. I lavoratori già inquadrati in tale livello sono transitati automaticamente al 6° livello, con conseguente adeguamento della retribuzione.
    Un corriere espresso con furgone è personale viaggiante o non viaggiante?
    I corrieri con veicoli fino a 3,5 t e patente B rientrano nell’Area Professionale C (qualifica 1, parametri G e H) del personale viaggiante. Si applicano quindi le tabelle del personale viaggiante, con EPA di 100-150 euro mensili a seconda del parametro.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo contrattuale?
    Il mancato rispetto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, e in subordine al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Le cifre si riferiscono alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026; per le tranche successive (gennaio e giugno 2027) verificare gli aggiornamenti ufficiali su confetra.com. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 78 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 78 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 78 L. Fall. – Conto corrente, mandato, commissione

    Conto corrente, mandato, commissione

  • Art. 70 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 70 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 70 L. Fall. – Effetti della revocazione

    Effetti della revocazione

  • CCNL Lavoro Domestico: livelli, mansioni di colf, badanti e babysitter

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Lavoro Domestico classifica i lavoratori in 4 livelli (A, B, C, D) con sotto-livelli “S” (super) che indicano formazione specifica. Le mansioni vanno dall’assistente generica non formata (A) all’assistente familiare con formazione e diploma (DS). Il livello determina retribuzione, indennità e vitto-alloggio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Lavoro Domestico – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Requisiti
    A Collaboratore generico non addestrato (es. addetto pulizie) Nessuna esperienza specifica
    AS Addetto compagnia (no servizio domestico, no assistenza) Idoneità a tenere compagnia
    B Collaboratore polifunzionale, assistente a persona autosufficiente Esperienza nelle mansioni
    BS Assistente a persona autosufficiente, custode, baby-sitter Esperienza qualificata
    C Cuoco, assistente persona autosufficiente con totale autonomia Competenze tecniche specialistiche
    CS Assistente a persona NON autosufficiente (badante), no formazione Esperienza nell’assistenza
    D Amministratore beni di famiglia, direttore di casa, capo-cuoco Funzioni direttive
    DS Assistente persona NON autosufficiente FORMATA (badante con diploma OSS/OSA) Diploma di formazione professionale (min. 500h)

    Per i livelli C, CS, D, DS si applica un’indennità mensile aggiuntiva (es. CS: +€ 119,66 conviventi).

    La struttura a 4 livelli con sotto-livelli "S"

    Il CCNL Lavoro Domestico, sottoscritto da Fidaldo, Domina e dalle sigle Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL, Federcolf, è il contratto di riferimento per circa 860.000 lavoratori impiegati nei servizi alla famiglia: collaboratori domestici (colf), assistenti familiari (badanti), babysitter, governanti, cuochi privati.

    L’inquadramento è organizzato in 4 livelli base (A, B, C, D) ciascuno con un sotto-livello “S” (Super) che indica una qualifica specifica o una formazione certificata. La distinzione fondamentale è tra conviventi (alloggio presso la famiglia) e non conviventi (a ore).

    Livello A e AS: mansioni generiche

    Il livello A è quello di partenza per chi entra senza esperienza specifica: addetto pulizie, lavanderia, stiratura, piccoli lavori domestici, aiuto-cuoco. Stipendio minimo: € 908,10 mensili (conviventi).

    Il livello AS è riservato a chi svolge funzioni di compagnia a persona autosufficiente senza prestare servizi domestici né assistenza: € 958,55 mensili.

    Livello B e BS: ruoli polifunzionali

    Il livello B identifica il collaboratore polifunzionale: gestisce tutte le attività domestiche (cucina semplice, pulizie, biancheria, spesa) con autonomia operativa.

    Il livello BS aggiunge funzioni di assistenza a persone autosufficienti (anziani autosufficienti, bambini sopra 6 anni), custode, baby-sitter qualificata.

    Livello C e CS: cuochi e badanti

    Il livello C è del cuoco professionale, dell’assistente a persone autosufficienti con totale autonomia organizzativa.

    Il livello CS identifica l’assistente a persona non autosufficiente (badante) non formata: assistenza diretta a persone non autonome senza diploma OSS. Indennità: +€ 119,66/mese.

    Livello D e DS: figure altamente qualificate

    Il livello D include figure direttive: governante che dirige altri collaboratori, amministratore di beni di famiglia, maggiordomo, capo-cuoco di residenza importante.

    Il livello DS è il livello più alto e identifica il badante formato, con diploma di formazione professionale di almeno 500 ore (OSS, OSA, ASA). È il livello più richiesto per anziani non autosufficienti.

    Casi pratici

    Tizio – Colf B non convivente
    Tizio è colf polifunzionale, lavora 25 ore settimanali a Roma presso una famiglia. Stipendio livello B non convivente: € 7,01/ora × 25h × 4,33 settimane = € 758/mese lordi. Più contributi orari (€ 0,06 di cui € 0,02 a suo carico) e tredicesima.
    Caia – Badante CS convivente
    Caia assiste anziana non autosufficiente, convivente 24/24 con 2 ore di riposo. Livello CS: € 1.193,84 + indennità CS € 119,66 = € 1.313,50/mese. Più vitto e alloggio (€ 6,06/giorno valore convenzionale). Sabato e domenica liberi (11h riposo + 36h consecutive).
    Sempronio – Badante DS con diploma OSS
    Sempronio ha diploma OSS (520 ore) e assiste anziano con Alzheimer. Livello DS convivente: € 1.474,73 + indennità € 207,69 = € 1.682,42/mese. Vale come 14 mensilità con la tredicesima. È il livello più tutelato del CCNL Domestico.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Domestico?
    Quattro livelli base (A, B, C, D) ciascuno con un sotto-livello “S” (Super). In totale sono 8 categorie di inquadramento: A, AS, B, BS, C, CS, D, DS.
    Qual è la differenza tra CS e DS per badanti?
    Il livello CS è per badanti SENZA diploma, il DS richiede una formazione professionale certificata (OSS, OSA, ASA) di almeno 500 ore. DS guadagna ~€ 280/mese in più di CS.
    Una badante convivente quanto guadagna?
    Dipende dal livello: CS € 1.313,50/mese (con indennità), DS € 1.682,42/mese (con indennità), più vitto e alloggio del valore convenzionale di € 6,06/giorno.
    Quanto guadagna un'ora di colf nel 2026?
    Dipende dal livello e dalla convivenza. Per non conviventi: livello A € 6,51/ora, livello B € 7,01, livello BS € 7,45, livello CS € 8,30 (badante non formata).
    Il livello determina anche le ore di lavoro?
    No: il livello determina mansioni, retribuzione e indennità. L’orario massimo (40h conviventi, 30h non conviventi pieno tempo) è uguale per tutti i livelli.
    Posso assumere una colf di livello A senza esperienza?
    Sì, il livello A è proprio per chi entra senza esperienza specifica. Dopo 12 mesi di servizio matura il passaggio automatico al livello B (BS se assistenza).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Tabelle retributive e minimi salariali: CCNL Noleggio Autobus con Conducente 2025-2026

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente, rinnovato il 23 maggio 2025 tra ANAV e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, disciplina le retribuzioni di circa 20.000 lavoratori impiegati nel noleggio turistico e nei servizi di noleggio con conducente (NCC). Questa guida illustra la struttura delle tabelle retributive, gli aumenti previsti e il trattamento economico complessivo per ogni livello.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) aggiornato al 23 maggio 2025 prevede 11 livelli (da C4 a Q1/Q2) con minimi tabellari da 841 € a 1.682 € lordi mensili. Sommando contingenza e EDR, il trattamento economico complessivo va da circa 1.363 € a oltre 2.289 € mensili. Dal luglio 2025 scatta un aumento di 60 € al livello C2 (autista); ulteriori 100 € arrivano dall’agosto 2026. Sono previste 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV (datoriale) · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2025 (accordo economico); testo normativo: 6 ottobre 2022
    Vigenza economica
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    circa 20.000 lavoratori
    Ambito
    Imprese esercenti noleggio autobus con conducente e NCC (turismo, gran turismo, transfer, escursioni); escluso il TPL di linea pubblico
    Mensilità
    14

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Trattamento economico complessivo mensile lordo – Luglio 2025
    Livello Minimo tabellare Contingenza EDR base TEC mensile
    Q1 (quadro con indennità 67 €) 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.289,13 €
    Q2 (quadro con indennità 51 €) 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.273,13 €
    A1 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.222,13 €
    A2 1.581,12 € 527,49 € 10,33 € 2.118,94 €
    B1 1.429,74 € 524,10 € 10,33 € 1.964,17 €
    B2 1.362,46 € 522,46 € 10,33 € 1.895,25 €
    B3 1.303,59 € 521,06 € 10,33 € 1.834,98 €
    C1 1.278,36 € 520,75 € 10,33 € 1.809,44 €
    C2 1.126,97 € 517,26 € 10,33 € 1.654,56 €
    C3 1.051,27 € 515,67 € 10,33 € 1.577,27 €
    C4 841,03 € 511,44 € 10,33 € 1.362,80 €

    Nota: l’EDR di 40 € mensili (EDR 2025) al livello C2, introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025, si aggiunge al TEC sopra indicato a partire dal 1° luglio 2025 e è riparametrato per gli altri livelli. Gli importi del minimo tabellare sono quelli consolidati al luglio 2024 (accordo 3 aprile 2024 + rinnovo 2022). Le colonne si riferiscono alla struttura retributiva in essere prima dell’EDR 2025.

    Gli aumenti previsti dall’accordo del 23 maggio 2025

    L’accordo di rinnovo del 23 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in due fasi, calcolati sul livello C2 (conducente di autobus, parametro di riferimento) e riparametrati proporzionalmente sugli altri livelli:

    Aumenti tabellari 2025-2026 – livello di riferimento C2
    Decorrenza Aumento mensile (C2) Tipologia
    1° luglio 2025 +60,00 € Aumento tabellare
    1° luglio 2025 +40,00 € EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione)
    1° agosto 2026 +100,00 € Aumento tabellare residuo

    A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2024 – 31 maggio 2025 (17 mesi), i lavoratori in forza al 23 maggio 2025 hanno ricevuto una somma una tantum di 600 € lordi al livello C2, erogata in due rate uguali con le retribuzioni di giugno 2025 e gennaio 2026. L’una tantum è riparametrata per gli altri livelli e non incide su TFR, tredicesima, quattordicesima e contributi previdenziali.

    La struttura della busta paga: cosa si aggiunge al minimo

    Il minimo tabellare rappresenta la base della retribuzione. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

    • Contingenza: voce fissa ereditata dal vecchio sistema di indicizzazione, incorporata nella retribuzione.
    • EDR base: 10,33 € mensili, voce fissa contrattuale.
    • EDR 2025: 40 € mensili al C2 (dal luglio 2025), riparametrato per livello.
    • Scatti di anzianità: importo periodico crescente per ogni biennio di servizio (importi variabili per livello, indicativamente tra 25 € e 33 € mensili per scatto).
    • Indennità di funzione: 67 € per Q1, 51 € per Q2 (livelli con responsabilità di coordinamento).
    • Ticket restaurant: 7 € per ogni giornata lavorativa con orario effettivo, introdotto dal rinnovo 2022.
    • Elementi aggiuntivi aziendali: premi di risultato, superminimi individuali, indennità di trasferta.
    • E.A.R.: 30 € lordi mensili per 13 mensilità, dovuto se l’azienda non aderisce alla bilateralità (EBNA).

    Il settore noleggio autobus: differenze dal TPL pubblico

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (codice CNEL IC36, ANAV) si applica esclusivamente alle imprese di noleggio privato: autobus turistici, gran turismo, transfer aeroportuali, escursioni organizzate, gite scolastiche e servizi NCC (Noleggio Con Conducente) con veicoli da 9 posti in su. Non si applica alle aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico locale di linea (TPL), disciplinato da un contratto separato (CCNL Autoferrotranvieri). La distinzione è rilevante perché i minimi tabellari, i livelli di inquadramento e i fondi di settore sono differenti.

    Tabella di stima del netto in busta paga

    Casi pratici

    Tizio – Autista di autobus turistico al livello B2
    Tizio è assunto come autista di autobus gran turismo, inquadrato al livello B2. Dal 1° luglio 2025 il suo trattamento economico complessivo è di 1.895,25 € mensili (minimo + contingenza + EDR base), cui si aggiunge l’EDR 2025 proporzionalmente riparametrato rispetto al C2. Avendo 6 anni di anzianità, matura anche tre scatti, per una retribuzione base di circa 1.970 € lordi mensili, oltre i ticket restaurant per le giornate lavorate.
    Caia – Impiegata amministrativa al livello A2
    Caia è responsabile prenotazioni e back-office in un’agenzia di noleggio autobus turistici, inquadrata A2. Il suo TEC al luglio 2025 è di 2.118,94 € lordi mensili. Con il primo aumento tabellare (luglio 2025) riceve un incremento proporzionale al C2 e, a gennaio 2026, incassa la seconda rata dell’una tantum di 600 € (riparametrata per il suo livello, quindi superiore al C2). La quattordicesima è corrisposta a giugno.
    Sempronio – Meccanico di officina al livello C1
    Sempronio è addetto alla manutenzione degli autobus, inquadrato C1. Il suo TEC al luglio 2025 è di 1.809,44 € lordi mensili. L’azienda non ha aderito alla bilateralità EBNA, quindi Sempronio riceve l’E.A.R. di 30 € lordi mensili per 13 mensilità in luogo delle prestazioni bilaterali. Il netto in busta è indicativamente di circa 1.440 € mensili per un single senza carichi.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Noleggio Autobus con Conducente?
    Il CCNL prevede 14 mensilità: la retribuzione ordinaria mensile più tredicesima, quattordicesima e, in alcuni casi, premi contrattuali. Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.
    Qual è il livello retributivo dell’autista di autobus turistici?
    L’autista di autobus turistici gran turismo è generalmente inquadrato al livello B1 o B2, con un minimo tabellare rispettivamente di 1.429,74 € e 1.362,46 €, cui si aggiunge la contingenza e gli altri elementi. Il trattamento economico complessivo al luglio 2025 è di circa 1.964 € (B1) e 1.895 € (B2) lordi mensili.
    Quando sono aumentate le retribuzioni nel settore noleggio autobus?
    L’accordo del 23 maggio 2025 ha previsto un aumento tabellare di 60 € al livello C2 dal 1° luglio 2025 e ulteriori 100 € dal 1° agosto 2026. Ai lavoratori in forza al 23 maggio 2025 è stata corrisposta anche una somma una tantum di 600 € lordi (al C2) in due rate.
    Cos’è l’EDR 2025 nel CCNL Noleggio Autobus?
    L’EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione) è un nuovo elemento introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025, pari a 40 € mensili al livello C2, erogato su 14 mensilità dal 1° luglio 2025. È riparametrato proporzionalmente per gli altri livelli ed è parte integrante della retribuzione.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce agli enti bilaterali EBNA?
    Se l’azienda non aderisce agli enti bilaterali (EBNA o ente regionale equivalente), deve corrispondere al lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 30 € lordi mensili per 13 mensilità, in sostituzione delle prestazioni bilaterali.
    Come si calcola il trattamento economico complessivo?
    Il TEC è la somma di: minimo tabellare + contingenza + EDR base (10,33 €) + eventuale indennità di funzione (livelli Q e con responsabilità). Dal luglio 2025 si aggiunge l’EDR 2025 (40 € al C2, riparametrato). Gli scatti di anzianità, i ticket restaurant e gli eventuali superminimi individuali non rientrano nel TEC di base ma concorrono alla retribuzione complessiva.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 23 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.