Art. 150 Cod. Amb. – Articolo abrogato
Articolo abrogato
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Articolo abrogato
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al più tardi entro la data di entrata in applicazione, le norme relative alle sanzioni e le altre misure di esecuzione di cui al paragrafo 1, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
3. La non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
4. La non conformità a qualsiasi delle seguenti disposizioni connesse a operatori o organismi notificati, diverse da quelle di cui all'articolo 5, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a) gli obblighi dei fornitori a norma dell'articolo 16;
b) gli obblighi dei rappresentati autorizzati a norma dell'articolo 22;
c) gli obblighi degli importatori a norma dell'articolo 23;
d) gli obblighi dei distributori a norma dell'articolo 24;
e) gli obblighi dei deployer a norma dell'articolo 26;
f) i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati a norma dell'articolo 31, dell'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, o dell'articolo 34;
g) gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers a norma dell'articolo 50.
5. La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 7 500 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino all'1 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
6. Nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.
7. Nel decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e nel determinarne l'importo in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e, se del caso, si tiene in considerazione quanto segue:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze, tenendo in considerazione la finalità del sistema di IA, nonché, ove opportuno, il numero di persone interessate e il livello del danno da esse subito;
b) se altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore per la stessa violazione;
c) se altre autorità hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore per violazioni di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, qualora tali violazioni derivino dalla stessa attività o omissione che costituisce una violazione pertinente del presente regolamento;
d) le dimensioni, il fatturato annuo e la quota di mercato dell'operatore che ha commesso la violazione;
e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione;
f) il grado di cooperazione con le autorità nazionali competenti al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
g) il grado di responsabilità dell'operatore tenendo conto delle misure tecniche e organizzative attuate;
h) il modo in cui le autorità nazionali competenti sono venute a conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura è stata notificata dall'operatore;
i) il carattere doloso o colposo della violazione;
j) l'eventuale azione intrapresa dall'operatore per attenuare il danno subito dalle persone interessate.
8. Ciascuno Stato membro può prevedere norme che dispongano in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
9. A seconda dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, le norme in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dalle autorità giudiziarie nazionali competenti o da altri organismi, quali applicabili in tali Stati membri. L'applicazione di tali norme in tali Stati membri ha effetto equivalente.
10. L'esercizio dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.
11. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nel corso dell'anno, in conformità del presente articolo, e a eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.
Le lavoratrici madri del florovivaismo hanno diritto al congedo obbligatorio di maternita (5 mesi con astensione obbligatoria, indennita INPS all’80%) e al congedo parentale facoltativo (fino ai 12 anni del figlio, 30% indennita INPS). Il padre ha diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni. Il divieto di licenziamento copre la gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Le tutele si applicano anche alle OTD, con alcune limitazioni.
| Istituto | Durata | Indennita INPS |
|---|---|---|
| Congedo maternita obbligatorio | 5 mesi (2 ante + 3 post parto, o flessibile) | 80% retribuzione |
| Integrazione datoriale (CCNL/CPL) | Durante il congedo obbligatorio | Fino al 100% (se prevista da CPL) |
| Congedo parentale (madre o padre) | Fino a 6 mesi ciascuno (max 11 mesi totali) | 30% (primi 3 mesi al 80% da 2023) |
| Congedo paternita obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 100% retribuzione (INPS) |
| Riposi giornalieri allattamento | 1 ora/giorno fino a 1 anno (2 ore se turno >6h) | 100% retribuzione (INPS) |
La lavoratrice madre ha diritto all’astensione obbligatoria di 5 mesi: normalmente 2 mesi ante parto e 3 mesi post parto, oppure 1 mese ante e 4 post (maternita flessibile, se il medico certifica l’idoneita). L’indennita INPS e pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Il CCNL e alcuni CPL agricoli prevedono un’integrazione datoriale per coprire la differenza fino al 100% della retribuzione, specie per le lavoratrici OTI con anzianita. E vietato adibire la lavoratrice madre a lavori con prodotti fitosanitari, lavori in quota e posture pericolose gia dalla gravidanza accertata.
Il congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa) e stato aggiornato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158): ciascun genitore ha diritto a un congedo individuale non trasferibile di 3 mesi, piu altri mesi trasferibili, per un massimo di 11 mesi totali tra entrambi i genitori fino ai 12 anni del figlio.
L’indennita INPS e pari al 30% della retribuzione. Dal 2023, i primi 3 mesi di uno dei genitori sono indennizzati all’80% (ex legge di bilancio 2023). Nei mesi successivi rimane al 30%.
Le lavoratrici florovivaiste sono esposte a rischi specifici durante la gravidanza: esposizione a prodotti fitosanitari (teratogeni), lavori in posizione china o in piedi per lungo tempo, microclima sfavorevole nelle serre. Il D.Lgs. 151/2001 e il Decreto interministeriale 2007 identificano le lavorazioni vietate in gravidanza e allattamento.
In caso di impossibilita di adibire la lavoratrice a mansioni alternative, il datore deve chiedere all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata retribuita all’80% da INPS, che si aggiunge ai 5 mesi ordinari.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.
4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Contratto di affitto d’azienda
Una guida pratica ai minimi tabellari del CCNL per i lavoratori dipendenti di palestre, centri fitness, piscine e impianti sportivi: livelli, importi, scatti di anzianità e novità introdotte dal rinnovo del 12 gennaio 2024.
Il CCNL Lavoratori dello Sport, rinnovato il 12 gennaio 2024 con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, prevede sei livelli più la categoria Quadri. I minimi mensili lordi variano da circa 1.310 € (6° livello, addetti alle pulizie/portieri) a circa 2.041 € (Quadri). I lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015 mantengono scatti biennali; quelli assunti dal 1° gennaio 2019 non li maturano più.
| Livello | Figura tipo | Minimo mensile | Scatto biennale (ante 2015) |
|---|---|---|---|
| Quadri | Direttore tecnico/sportivo, responsabile di struttura | 2.041,62 € | 28,92 € |
| 1° livello | Allenatore/responsabile tecnico di alta esperienza | 1.949,15 € | 27,89 € |
| 2° livello | Allenatore capo, coordinatore di area, atleta di interesse nazionale | 1.770,74 € | 26,34 € |
| 3° livello | Istruttore/allenatore autonomo, preparatore atletico, infermiere/fisioterapista | 1.603,71 € | 24,79 € |
| 4° livello | Aiuto istruttore abilitato, bagnino, cassiere, customer care esperto | 1.476,82 € | 23,24 € |
| 5° livello | Receptionist, addetto desk, addetto manutenzione piscine, operaio qualificato | 1.385,15 € | 22,72 € |
| 6° livello | Guardarobiere, portiere, addetto spogliatoi, addetto alle pulizie, operaio comune | 1.310,16 € | 21,69 € |
Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è scattata l’ultima tranche del rinnovo (+30 € al 4° livello, riparametrata sugli altri). I valori già pubblicati dalle fonti contrattuali: Quadri 2.083,49 €, 1° livello 1.989,04 €, 2° livello 1.807,04 €, 3° livello 1.636,42 €; per i livelli 4°-6° si rinvia alle tabelle ufficiali in corso di pubblicazione.
Nota: i valori indicati sono la retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza) al 1° gennaio 2024 secondo la Tabella B del CCNL. Gli scatti biennali si applicano solo ai lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015, fino a un massimo di 5 scatti. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2019 non sono previsti aumenti periodici di anzianità.
La busta paga di un dipendente di palestra o impianto sportivo è composta da più voci. Il minimo tabellare (retribuzione nazionale conglobata, art. 121 CCNL) costituisce la base obbligatoria sotto la quale il datore di lavoro non può scendere. Su di esso si stratificano:
Il divisore convenzionale per la quota oraria è 173 (per il personale a 40 ore settimanali) e 195 (per il personale discontinuo a 45 ore). La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.
Il rinnovo del 2024 ha consolidato una distinzione già introdotta nei contratti precedenti:
La logica è quella dell’armonizzazione progressiva avviata nel 2015: nel tempo tutti i nuovi assunti convergeranno verso un regime retributivo uniforme senza scatti automatici.
I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 avevano diritto a una quattordicesima mensilità (corrisposta il 1° luglio). Il rinnovo del 2024 non la ha abolita bruscamente, ma ha previsto la sua riassorbimento progressivo nella retribuzione base: il superminimo non assorbibile corrispondente viene eroso mensilmente fino al 31 ottobre 2029 (art. 116, norma transitoria). I nuovi assunti non maturano la quattordicesima.
Il D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, che comprende atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi che esercitano l’attività sportiva verso corrispettivo. Questa figura è regolata da una disciplina speciale (contribuzione previdenziale agevolata nelle ASD/SSD, possibilità di collaborazioni coordinate) che in parte si affianca al CCNL.
Il CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026 è pensato per disciplinare i rapporti di lavoro subordinato (e le co.co.co.) nel settore. Un istruttore dipendente di una palestra profit riceve la tutela piena del CCNL. Un istruttore che opera come collaboratore sportivo in un’ASD in regime agevolato (esenzione contributiva fino a 15.000 € annui, art. 35 D.Lgs. 36/2021) non è invece assoggettato ai minimi tabellari del CCNL. Le due discipline non si sovrappongono automaticamente: è il tipo di rapporto giuridico a determinare quale si applica.
La conversione da lordo a netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi familiari e detrazioni. A titolo orientativo, per un lavoratore single senza detrazioni aggiuntive:
Tizio è assunto a tempo indeterminato come istruttore di sala pesi in una palestra commerciale. Viene inquadrato al 3° livello per mancanza di un’anzianità rilevante. Il suo minimo mensile è 1.603,71 € lordi. Non essendo stato assunto prima del 22 dicembre 2015, non matura scatti di anzianità. Il datore gli corrisponde un superminimo di 100 € non assorbibile. La sua retribuzione base lorda ammonta quindi a 1.703,71 €.
Caia lavora come receptionist in un centro fitness dal 2012. Essendo in forza ante 22 dicembre 2015, ha maturato tutti e 5 gli scatti biennali (5 × 22,72 € = 113,60 €/mese). La sua retribuzione base mensile è quindi 1.385,15 € + 113,60 € = 1.498,75 € lordi, più la componente residua del superminimo derivante dall’armonizzazione della quattordicesima.
Sempronio dirige il settore tecnico di un impianto polivalente con competenze di coordinamento su dieci istruttori. Viene inquadrato come Quadro ai sensi dell’art. 55 CCNL. Il suo minimo tabellare è 2.041,62 € mensili, ai quali si aggiunge l’indennità di funzione di 60 € lordi per 13 mensilità. Per i Quadri è prevista la copertura sanitaria integrativa tramite la Cassa Qu.A.S. (art. 61 CCNL), a carico del datore di lavoro.
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Possono essere attivati nell’ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.
La retribuzione dei lavoratori delle cooperative agricole è strutturata su livelli di inquadramento che differenziano operai e impiegati. I minimi tabellari sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: questa guida ne illustra la logica, le componenti e le regole inderogabili di legge.
Il CCNL cooperative e consorzi agricoli — rinnovato il 19 luglio 2024 da Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI-Agrital con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 — prevede un aumento a regime di 170 euro al 5° livello, in quattro tranche: +95 euro da aprile 2024, +25 da maggio 2025, +25 da maggio 2026 e +25 da febbraio 2027. Gli importi esatti per livello si leggono nelle tabelle allegate all’accordo.
L’accordo del 19 luglio 2024 copre i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli per il quadriennio 2024-2027. L’aumento di 170 € al 5° livello (riparametrato sugli altri) segue questo calendario: +95 € dal 1° aprile 2024, +25 € dal 1° maggio 2025, +25 € dal 1° maggio 2026 (tranche appena scattata) e +25 € dal 1° febbraio 2027.
Fonte: accordo di rinnovo 19/7/2024 (circolari Confcooperative e comunicati Fai-Flai-Uila). Dati verificati l’8 luglio 2026.
La retribuzione prevista dal CCNL Cooperative Agricole non si esaurisce nel solo minimo tabellare. La busta paga di un lavoratore del settore è composta da più voci che il contratto distingue e disciplina separatamente.
Le principali componenti sono:
La somma di paga base, contingenza ed EDR costituisce solitamente il riferimento per il calcolo di istituti come lo straordinario, le ferie non godute, il TFR e le indennità di malattia a carico del datore. Verificare la definizione di «retribuzione globale di fatto» nel testo contrattuale vigente.
Il CCNL Cooperative Agricole si applica a due macro-categorie con sistemi di inquadramento distinti, che si riflettono anche nelle tabelle retributive.
Gli operai delle cooperative agricole sono tradizionalmente retribuiti su base oraria o giornaliera. La tabella retributiva per gli operai prevede livelli che vanno dalle mansioni più elementari (raccolta, carico e scarico) fino alle qualifiche specializzate (conduttori di macchine agricole complesse, addetti a lavorazioni tecniche specifiche). La retribuzione minima per ora o giornata lavorativa è stabilita dalla contrattazione nazionale e varia a seconda del livello di inquadramento.
Gli impiegati delle cooperative agricole sono retribuiti su base mensile. I livelli di inquadramento vanno dall’impiegato d’ordine fino al quadro, con tabelle retributive differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e il grado di autonomia richiesto. Il sistema degli scatti di anzianità per gli impiegati segue criteri propri, distinti da quelli degli operai.
I minimi tabellari sono pubblicati nell’allegato retributivo del CCNL. Ogni rinnovo contrattuale aggiorna questi valori, solitamente con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. Questo genera talvolta la corresponsione di arretrati ai lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale.
Per verificare i minimi vigenti in un dato momento occorre:
Le tabelle sono disponibili presso le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e delle associazioni datoriali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Il testo integrale è depositato al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale e la progressiva acquisizione di esperienza. Il contratto stabilisce:
L’anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione e si cumula anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e ferie. Il trasferimento del lavoratore a una mansione di livello inferiore (demansionamento) non fa perdere gli scatti già maturati.
La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato per tutti i lavoratori delle cooperative agricole, operai e impiegati. Matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno solare: chi inizia o cessa il rapporto a anno in corso percepisce i ratei corrispondenti al periodo prestato.
La quattordicesima mensilità, dove prevista dal contratto, è corrisposta solitamente entro il mese di giugno o luglio. È anch’essa maturata proporzionalmente. In caso di risoluzione del rapporto prima dell’erogazione, il lavoratore ha diritto al rateo maturato.
In caso di assenza per malattia, i ratei di tredicesima e quattordicesima continuano a maturare normalmente per la parte di retribuzione a carico del datore (integrazione contrattuale), mentre la quota coperta dall’INPS non incide sulla mensilità aggiuntiva salvo disposizione contrattuale specifica.
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Per i lavoratori delle cooperative agricole il calcolo segue le regole generali:
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e descrivono la struttura tipica del CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per i valori retributivi aggiornati è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.
Guida alle retribuzioni minime, agli aumenti per livello e alla struttura salariale del CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili. Tutti i dati aggiornati al rinnovo del 5 marzo 2024.
Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato (rinnovo 5 marzo 2024, vigenza 2023-2026) prevede aumenti complessivi di 180 euro al livello D in quattro tranches: +55 euro da marzo 2024, +50 euro da gennaio 2025, +40 euro da gennaio 2026, +35 euro da ottobre 2026. Otto livelli da F ad AS, un’una tantum di 130 euro per il periodo scoperto.
Importi minimi
Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.
Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.
Il CCNL del settore artigiano del legno e arredamento articola i lavoratori in otto livelli, denominati con lettere: AS (o A Super, quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Ogni livello corrisponde a un profilo professionale definito da declaratorie contrattuali. Il livello F è destinato ai lavoratori di prima assunzione privi di esperienza: dopo 12 mesi di servizio effettivo il passaggio al livello E avviene in modo automatico.
La tabella retributiva distingue due tipologie di datore di lavoro che applicano lo stesso CCNL:
Questo contratto si distingue nettamente dal CCNL Legno e Arredamento Industria (firmato da Federlegno Arredo con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil sul versante industria), che ha una struttura di livelli e minimi tabellari differente e generalmente più elevata.
I minimi tabellari mensili lordi per ciascun livello e ciascuna decorrenza sono contenuti nelle tabelle ufficiali pubblicate dalle organizzazioni firmatarie. A titolo di riferimento orientativo, sulla base del minimo vigente prima del rinnovo 2024 e degli incrementi documentati, il livello D (parametro) si attestava intorno a 1.712 euro lordi mensili al 1° gennaio 2025 (dopo le prime due tranches). I livelli superiori (A, B, CS) raggiungono importi progressivamente più alti; il livello AS (quadri) si colloca indicativamente intorno a 2.278 euro lordi al completamento delle quattro tranches nel 2026.
Sul fronte degli scatti di anzianità, il rinnovo ha previsto un incremento di 5 euro per tutti gli scatti che maturano dal 1° gennaio 2025. I lavoratori che avevano già raggiunto il numero massimo di scatti previsti ricevono il maggior importo di 5 euro sull’ultimo scatto già maturato. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (8 euro per scatto), un diritto introdotto ex novo dal rinnovo 2024.
Il minimo tabellare è la base della retribuzione, ma la busta paga di un lavoratore del legno artigianato può includere ulteriori voci:
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) del 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 15 marzo 2024. I minimi tabellari esatti per ciascun livello vanno verificati sulle tabelle ufficiali pubblicate da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e dalle associazioni datoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’ente di governo dell’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. Il piano d’ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione . Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all’ente di governo dell’ambito , entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
Dal 1° gennaio 2026 sono in vigore i nuovi minimi del CCNL Lavoro Domestico: per i conviventi vanno da € 908,10 (livello A) a € 1.474,73 (DS), per i non conviventi da € 6,51/ora (A) a € 9,97/ora (DS). L’accordo Fidaldo-Domina dell’11 febbraio 2026 prevede aumenti progressivi fino al 2028 (+€ 100 totali).
Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| DS (badante formata) | 1.474,73 € |
| D | 1.404,51 € |
| CS (badante persona non autosufficiente) | 1.193,84 € |
| C | 1.123,63 € |
| BS (assistente persona autosufficiente / baby-sitter) | 1.053,39 € |
| B (colf generica) | 983,16 € |
| AS | 958,55 € |
| A (mansioni base) | 908,10 € |
Importi = minimo mensile per lavoratori CONVIVENTI del CCNL lavoro domestico (Fidaldo e Domina con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf), rinnovato il 28 ottobre 2025 (vigenza 2025-2028): i minimi in tabella decorrono dal 1° gennaio 2026 come da verbale della Commissione nazionale dell’11 febbraio 2026 (aumento medio +3,5%). Per i livelli D e DS si aggiunge l’indennità di funzione di 207,69 €. Per i NON conviventi la paga è oraria: da 6,51 € (livello A) a 9,97 € (DS); il livello CS — la badante di persona non autosufficiente, il caso più comune — vale 8,30 €/ora. Assistenza notturna conviventi: 1.372,91 € (CS) e 1.695,99 € (DS); presenza notturna 811,09 €. L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio vale 11,32 € al giorno (2,33 pranzo + 2,33 cena + 6,66 alloggio). A questi minimi si aggiungono scatti di anzianità biennali, tredicesima e TFR.
Fonte: tabelle ufficiali 2026 Assindatcolf (parte datoriale firmataria) + banca dati specializzata lavoro domestico, riscontro esatto al centesimo su tutti i livelli. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
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| Livello | Convivente (mese) | Non convivente (ora) | Indennità mensile |
|---|---|---|---|
| A | € 908,10 | € 6,51 | – |
| AS | € 958,55 | € 6,76 | – |
| B | € 983,16 | € 7,01 | – |
| BS | € 1.053,39 | € 7,45 | – |
| C | € 1.123,63 | € 7,86 | – |
| CS | € 1.193,84 | € 8,30 | + € 119,66 conv. / € 0,70/h non conv. |
| D | € 1.404,51 | € 9,57 | – |
| DS | € 1.474,73 | € 9,97 | + € 207,69 conv. / € 1,21/h non conv. |
Importi al lordo, escludono vitto/alloggio (valore convenzionale € 6,66/giorno: pranzo € 2,33 + cena € 2,33 + alloggio € 2,00), tredicesima e contributi a carico del lavoratore (~6%).
La distinzione fondamentale del CCNL Domestico è tra conviventi (alloggio presso il datore) e non conviventi (a ore). I conviventi hanno minimo mensile e vitto/alloggio gratuito; i non conviventi hanno minimo orario.
Per i conviventi tempo pieno l’orario massimo è 54 ore settimanali. Per i conviventi part-time (orario inferiore a 30h settimanali) si applica una tabella ridotta.
Il rinnovo del 28 ottobre 2025 prevede aumenti complessivi di +€ 100 lordi sui minimi del livello B, distribuiti in 4 step:
A questi si aggiungono gli adeguamenti ISTAT automatici al 90% dell’indice FOI ogni anno (per il 2026: +1,0% rilevato al 30 novembre 2025).
Per i conviventi, il valore convenzionale 2026 di vitto e alloggio è:
| Voce | Valore giornaliero | Valore mensile |
|---|---|---|
| Pranzo | € 2,11 | € 54,86 |
| Colazione + cena | € 2,11 | € 54,86 |
| Alloggio | € 1,84 | € 47,84 |
| Totale | € 6,06 | € 157,56 |
Questo importo è soggetto a contribuzione INPS ma non è erogato in busta paga (il valore è in natura).
La baby-sitter con bambini sotto i 6 anni ha un’indennità aggiuntiva di € 138,54/mese (conviventi) o € 0,84/ora (non conviventi). Per i conviventi part-time: € 97,06/mese.
L’assistenza a più persone non autosufficienti prevede: + € 119,66/mese (conviventi), + € 0,70/ora (non conviventi).
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.