Art. 57 D.Lgs. 198/2006
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Articolo abrogato.
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Articolo abrogato.

Atti compiuti tra coniugi
Il periodo di prova nel CCNL Studi Professionali ha durata massima di 60 giorni di lavoro effettivo, indipendentemente dal livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, con riconoscimento di TFR, ratei di mensilità e indennità ferie.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Durata massima | 60 giorni di lavoro effettivo |
| Modulazione per livello | NO (durata uniforme) |
| Forma scritta | Obbligatoria |
| Sospensione | Per malattia, infortunio, ferie |
| Recesso | Libero, senza preavviso |
| Ratei dovuti al recesso | TFR + mensilità supplementari + ferie |
Particolarità del CCNL Studi: la durata del periodo di prova è uniforme per tutti i livelli (massimo 60 giorni di lavoro effettivo), a differenza di altri CCNL che la modulano per livello.
I 60 giorni si computano come giorni di lavoro effettivo: ferie, malattia, permessi sospendono il computo. Su settimana di 5 giorni, 60 giorni effettivi sono ~12 settimane di calendario (circa 3 mesi).
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.
Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Il CCNL Studi prevede comunque il riconoscimento dei ratei per il periodo lavorato:
Anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.
Il periodo di prova è sospeso per:
La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)
In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008
Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi. 2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
residenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva. 9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
ancora verificata l’esigibilita’. 10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni. 12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1; b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. 15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce […] al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 110, comma 2, richieda l’omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2 .

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 1 bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l’articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.
6. Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’ articolo 2343 del codice civile , nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell’ articolo 116, ovvero per la costituzione , anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.
2. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un commissario “ad acta” che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell’organizzazione del sistema dei controlli.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.

«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione […]. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.»
| Componente | Rilevanza fiscale |
|---|---|
| Compensi percepiti (cassa) | Tassati nell’anno di incasso |
| Spese sostenute e pagate | Deducibili nell’anno di pagamento |
| Rimborsi spese analitici al committente | Esclusi dal reddito (dal 2025) |
| Contributi previdenziali del committente | Esclusi dal reddito |
| Cessione della clientela | Concorre al reddito |
Un professionista emette la parcella il 28 dicembre ma riceve il pagamento il 10 gennaio dell’anno successivo.
Cosa fare: Tassare il compenso nell’anno di incasso (gennaio): per il principio di cassa conta il pagamento effettivo, non la data della fattura. Annotare l’incasso nei registri di quell’anno.
Lo studio addebita al cliente le spese di viaggio sostenute per l’incarico, documentandole in modo analitico.
Cosa fare: Dal 2025 questi rimborsi analitici non concorrono al reddito né come compenso né come costo: vanno gestiti separatamente dalle spese deducibili in via ordinaria.
Un professionista cede la propria clientela a un collega che subentra nell’attività.
Cosa fare: Il corrispettivo della cessione della clientela concorre a formare il reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione, salvo l’eventuale tassazione separata se ricorrono le condizioni.
Gestisci il reddito d’impresa o di lavoro autonomo? Per pianificare imposte, deduzioni e operazioni con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.