Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 150 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 150 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 99 Reg. (UE) 2024/1689 – Sanzioni

    Art. 99 Reg. (UE) 2024/1689 – Sanzioni

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.

    2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al più tardi entro la data di entrata in applicazione, le norme relative alle sanzioni e le altre misure di esecuzione di cui al paragrafo 1, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

    3. La non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

    4. La non conformità a qualsiasi delle seguenti disposizioni connesse a operatori o organismi notificati, diverse da quelle di cui all'articolo 5, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

    a) gli obblighi dei fornitori a norma dell'articolo 16;

    b) gli obblighi dei rappresentati autorizzati a norma dell'articolo 22;

    c) gli obblighi degli importatori a norma dell'articolo 23;

    d) gli obblighi dei distributori a norma dell'articolo 24;

    e) gli obblighi dei deployer a norma dell'articolo 26;

    f) i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati a norma dell'articolo 31, dell'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, o dell'articolo 34;

    g) gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers a norma dell'articolo 50.

    5. La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 7 500 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino all'1 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

    6. Nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.

    7. Nel decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e nel determinarne l'importo in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e, se del caso, si tiene in considerazione quanto segue:

    a) la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze, tenendo in considerazione la finalità del sistema di IA, nonché, ove opportuno, il numero di persone interessate e il livello del danno da esse subito;

    b) se altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore per la stessa violazione;

    c) se altre autorità hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore per violazioni di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, qualora tali violazioni derivino dalla stessa attività o omissione che costituisce una violazione pertinente del presente regolamento;

    d) le dimensioni, il fatturato annuo e la quota di mercato dell'operatore che ha commesso la violazione;

    e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione;

    f) il grado di cooperazione con le autorità nazionali competenti al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

    g) il grado di responsabilità dell'operatore tenendo conto delle misure tecniche e organizzative attuate;

    h) il modo in cui le autorità nazionali competenti sono venute a conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura è stata notificata dall'operatore;

    i) il carattere doloso o colposo della violazione;

    j) l'eventuale azione intrapresa dall'operatore per attenuare il danno subito dalle persone interessate.

    8. Ciascuno Stato membro può prevedere norme che dispongano in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

    9. A seconda dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, le norme in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dalle autorità giudiziarie nazionali competenti o da altri organismi, quali applicabili in tali Stati membri. L'applicazione di tali norme in tali Stati membri ha effetto equivalente.

    10. L'esercizio dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

    11. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nel corso dell'anno, in conformità del presente articolo, e a eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.

  • CCNL Florovivaismo: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Le lavoratrici madri del florovivaismo hanno diritto al congedo obbligatorio di maternita (5 mesi con astensione obbligatoria, indennita INPS all’80%) e al congedo parentale facoltativo (fino ai 12 anni del figlio, 30% indennita INPS). Il padre ha diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni. Il divieto di licenziamento copre la gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Le tutele si applicano anche alle OTD, con alcune limitazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Maternita e paternita – tutele lavoratori florovivaisti
    Istituto Durata Indennita INPS
    Congedo maternita obbligatorio 5 mesi (2 ante + 3 post parto, o flessibile) 80% retribuzione
    Integrazione datoriale (CCNL/CPL) Durante il congedo obbligatorio Fino al 100% (se prevista da CPL)
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno (max 11 mesi totali) 30% (primi 3 mesi al 80% da 2023)
    Congedo paternita obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione (INPS)
    Riposi giornalieri allattamento 1 ora/giorno fino a 1 anno (2 ore se turno >6h) 100% retribuzione (INPS)

    Congedo obbligatorio di maternita

    La lavoratrice madre ha diritto all’astensione obbligatoria di 5 mesi: normalmente 2 mesi ante parto e 3 mesi post parto, oppure 1 mese ante e 4 post (maternita flessibile, se il medico certifica l’idoneita). L’indennita INPS e pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

    Il CCNL e alcuni CPL agricoli prevedono un’integrazione datoriale per coprire la differenza fino al 100% della retribuzione, specie per le lavoratrici OTI con anzianita. E vietato adibire la lavoratrice madre a lavori con prodotti fitosanitari, lavori in quota e posture pericolose gia dalla gravidanza accertata.

    Congedo parentale e novita 2022-2023

    Il congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa) e stato aggiornato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158): ciascun genitore ha diritto a un congedo individuale non trasferibile di 3 mesi, piu altri mesi trasferibili, per un massimo di 11 mesi totali tra entrambi i genitori fino ai 12 anni del figlio.

    L’indennita INPS e pari al 30% della retribuzione. Dal 2023, i primi 3 mesi di uno dei genitori sono indennizzati all’80% (ex legge di bilancio 2023). Nei mesi successivi rimane al 30%.

    Tutele speciali nel florovivaismo

    Le lavoratrici florovivaiste sono esposte a rischi specifici durante la gravidanza: esposizione a prodotti fitosanitari (teratogeni), lavori in posizione china o in piedi per lungo tempo, microclima sfavorevole nelle serre. Il D.Lgs. 151/2001 e il Decreto interministeriale 2007 identificano le lavorazioni vietate in gravidanza e allattamento.

    In caso di impossibilita di adibire la lavoratrice a mansioni alternative, il datore deve chiedere all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata retribuita all’80% da INPS, che si aggiunge ai 5 mesi ordinari.

    Casi pratici

    Tizio – Padre: 10 giorni di congedo obbligatorio
    Tizio e operaio qualificato OTI. Alla nascita del figlio ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita, retribuiti al 100% da INPS. Puo fruirli anche non consecutivamente, entro i 5 mesi dalla nascita. La domanda si presenta all’INPS telematicamente e si comunica al datore con almeno 15 giorni di anticipo.
    Caia – Maternita e prodotti fitosanitari
    Caia e operaia specializzata con patentino fitosanitario, in gravidanza alla 10ª settimana. Il medico competente certifica il rischio di esposizione ai fitofarmaci. Il datore non dispone di mansioni alternative sicure. Su richiesta del datore, l’Ispettorato del Lavoro autorizza l’astensione anticipata: Caia percepisce l’80% da INPS dall’8° mese ante parto, piu i 5 mesi ordinari.
    Sempronio – OTD e maternita: e possibile?
    La moglie di Sempronio, operaia OTD, e incinta a meta contratto stagionale. Il contratto a termine non puo essere risolto per gravidanza: il divieto di licenziamento si applica anche alle OTD fino al termine del contratto. Al termine del contratto OTD, la lavoratrice puo accedere all’indennita di maternita INPS se ha almeno 26 settimane di contributi nell’anno precedente.

    Domande frequenti

    Un datore puo licenziare una lavoratrice incinta nel florovivaismo?
    No. Il divieto di licenziamento per causa di maternita decorre dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, salvo giusta causa non connessa alla maternita.
    Quanto dura il congedo obbligatorio di maternita?
    5 mesi totali: 2 ante parto e 3 post parto nella modalita ordinaria; oppure 1 mese ante e 4 post (maternita flessibile) se il medico certifica la compatibilita con il lavoro nell’ultimo mese di gravidanza.
    Il padre ha diritto al congedo di paternita?
    Si. Dal 2022, il congedo obbligatorio di paternita e di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% da INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
    I prodotti fitosanitari sono vietati in gravidanza?
    Si. L’esposizione a fitofarmaci (fungicidi, erbicidi, insetticidi) e tra le lavorazioni vietate durante la gravidanza e il periodo di allattamento. Il datore deve ricollocare la lavoratrice o chiedere l’astensione anticipata.
    Il congedo parentale riduce lo stipendio?
    Si: l’indennita INPS per il congedo parentale e del 30% della retribuzione (eccetto i primi 3 mesi di un genitore, al 80% dal 2023). Alcuni CPL prevedono integrazioni datoriali per ridurre la perdita economica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 DPR 230/2000 – Consiglio di aiuto sociale

    Art. 119 DPR 230/2000 – Consiglio di aiuto sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

    2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

    3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

    4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

  • Art. 79 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 79 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 79 L. Fall. – Contratto di affitto d’azienda

    Contratto di affitto d’azienda

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Una guida pratica ai minimi tabellari del CCNL per i lavoratori dipendenti di palestre, centri fitness, piscine e impianti sportivi: livelli, importi, scatti di anzianità e novità introdotte dal rinnovo del 12 gennaio 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Lavoratori dello Sport, rinnovato il 12 gennaio 2024 con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, prevede sei livelli più la categoria Quadri. I minimi mensili lordi variano da circa 1.310 € (6° livello, addetti alle pulizie/portieri) a circa 2.041 € (Quadri). I lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015 mantengono scatti biennali; quelli assunti dal 1° gennaio 2019 non li maturano più.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello Sport – Confcommercio · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Data di stipula
    12 gennaio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Codice INPS-CNEL
    H077
    Ambito
    Palestre, centri fitness, piscine, impianti sportivi polivalenti, centri benessere, ASD/SSD e organismi sportivi

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili

    Retribuzione nazionale conglobata mensile lorda – valori dal 1° luglio 2025 (in euro, 13 mensilità)
    Livello Figura tipo Minimo mensile Scatto biennale (ante 2015)
    Quadri Direttore tecnico/sportivo, responsabile di struttura 2.041,62 € 28,92 €
    1° livello Allenatore/responsabile tecnico di alta esperienza 1.949,15 € 27,89 €
    2° livello Allenatore capo, coordinatore di area, atleta di interesse nazionale 1.770,74 € 26,34 €
    3° livello Istruttore/allenatore autonomo, preparatore atletico, infermiere/fisioterapista 1.603,71 € 24,79 €
    4° livello Aiuto istruttore abilitato, bagnino, cassiere, customer care esperto 1.476,82 € 23,24 €
    5° livello Receptionist, addetto desk, addetto manutenzione piscine, operaio qualificato 1.385,15 € 22,72 €
    6° livello Guardarobiere, portiere, addetto spogliatoi, addetto alle pulizie, operaio comune 1.310,16 € 21,69 €

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è scattata l’ultima tranche del rinnovo (+30 € al 4° livello, riparametrata sugli altri). I valori già pubblicati dalle fonti contrattuali: Quadri 2.083,49 €, 1° livello 1.989,04 €, 2° livello 1.807,04 €, 3° livello 1.636,42 €; per i livelli 4°-6° si rinvia alle tabelle ufficiali in corso di pubblicazione.

    Nota: i valori indicati sono la retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza) al 1° gennaio 2024 secondo la Tabella B del CCNL. Gli scatti biennali si applicano solo ai lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015, fino a un massimo di 5 scatti. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2019 non sono previsti aumenti periodici di anzianità.

    La struttura della retribuzione nel CCNL sport

    La busta paga di un dipendente di palestra o impianto sportivo è composta da più voci. Il minimo tabellare (retribuzione nazionale conglobata, art. 121 CCNL) costituisce la base obbligatoria sotto la quale il datore di lavoro non può scendere. Su di esso si stratificano:

    • Scatti di anzianità: aumenti biennali per i lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015, fino a 5 maturazioni;
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore, con clausola di assorbibilità o non assorbibilità;
    • Tredicesima mensilità: corrisposta ogni 5 dicembre (si veda l’art. 125 CCNL);
    • Indennità di funzione per i Quadri: 60 € lordi mensili per 13 mensilità (art. 60 CCNL);
    • Maggiorazioni per straordinario, notturno, festivo: calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

    Il divisore convenzionale per la quota oraria è 173 (per il personale a 40 ore settimanali) e 195 (per il personale discontinuo a 45 ore). La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.

    La nuova disciplina degli scatti: chi ha diritto e chi no

    Il rinnovo del 2024 ha consolidato una distinzione già introdotta nei contratti precedenti:

    • Assunti prima del 22 dicembre 2015: continuano a maturare 5 aumenti biennali agli importi indicati in tabella (da 21,69 € a 28,92 € per scatto, secondo il livello).
    • Assunti tra il 22 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2018: regime transitorio disciplinato dalle norme di armonizzazione.
    • Assunti dal 1° gennaio 2019: nessuno scatto di anzianità matura. Il trattamento economico di questi lavoratori è quello della retribuzione nazionale conglobata più eventuali superminimi o premi aziendali.

    La logica è quella dell’armonizzazione progressiva avviata nel 2015: nel tempo tutti i nuovi assunti convergeranno verso un regime retributivo uniforme senza scatti automatici.

    Quattordicesima: disciplina transitoria fino al 2029

    I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 avevano diritto a una quattordicesima mensilità (corrisposta il 1° luglio). Il rinnovo del 2024 non la ha abolita bruscamente, ma ha previsto la sua riassorbimento progressivo nella retribuzione base: il superminimo non assorbibile corrispondente viene eroso mensilmente fino al 31 ottobre 2029 (art. 116, norma transitoria). I nuovi assunti non maturano la quattordicesima.

    Lavoratore sportivo vs dipendente: una distinzione critica

    Il D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, che comprende atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi che esercitano l’attività sportiva verso corrispettivo. Questa figura è regolata da una disciplina speciale (contribuzione previdenziale agevolata nelle ASD/SSD, possibilità di collaborazioni coordinate) che in parte si affianca al CCNL.

    Il CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026 è pensato per disciplinare i rapporti di lavoro subordinato (e le co.co.co.) nel settore. Un istruttore dipendente di una palestra profit riceve la tutela piena del CCNL. Un istruttore che opera come collaboratore sportivo in un’ASD in regime agevolato (esenzione contributiva fino a 15.000 € annui, art. 35 D.Lgs. 36/2021) non è invece assoggettato ai minimi tabellari del CCNL. Le due discipline non si sovrappongono automaticamente: è il tipo di rapporto giuridico a determinare quale si applica.

    Stima del netto in busta paga

    La conversione da lordo a netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi familiari e detrazioni. A titolo orientativo, per un lavoratore single senza detrazioni aggiuntive:

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore di sala pesi al 3° livello

    Tizio è assunto a tempo indeterminato come istruttore di sala pesi in una palestra commerciale. Viene inquadrato al 3° livello per mancanza di un’anzianità rilevante. Il suo minimo mensile è 1.603,71 € lordi. Non essendo stato assunto prima del 22 dicembre 2015, non matura scatti di anzianità. Il datore gli corrisponde un superminimo di 100 € non assorbibile. La sua retribuzione base lorda ammonta quindi a 1.703,71 €.

    Caia — Receptionist al 5° livello con anzianità pregressa

    Caia lavora come receptionist in un centro fitness dal 2012. Essendo in forza ante 22 dicembre 2015, ha maturato tutti e 5 gli scatti biennali (5 × 22,72 € = 113,60 €/mese). La sua retribuzione base mensile è quindi 1.385,15 € + 113,60 € = 1.498,75 € lordi, più la componente residua del superminimo derivante dall’armonizzazione della quattordicesima.

    Sempronio — Direttore tecnico inquadrato come Quadro

    Sempronio dirige il settore tecnico di un impianto polivalente con competenze di coordinamento su dieci istruttori. Viene inquadrato come Quadro ai sensi dell’art. 55 CCNL. Il suo minimo tabellare è 2.041,62 € mensili, ai quali si aggiunge l’indennità di funzione di 60 € lordi per 13 mensilità. Per i Quadri è prevista la copertura sanitaria integrativa tramite la Cassa Qu.A.S. (art. 61 CCNL), a carico del datore di lavoro.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo per un istruttore fitness al 3° livello?
    Secondo le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2024, il minimo mensile conglobato per il 3° livello è di circa 1.603 € lordi. Il 3° livello copre allenatori/istruttori con titolo abilitante e autonomia operativa. Verificare le tabelle aggiornate sul sito della Confederazione dello Sport o dei sindacati firmatari.
    Esistono scatti di anzianità nel CCNL sport?
    Sì, ma con una distinzione importante: i lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015 maturano 5 aumenti periodici biennali; i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2019 in poi non maturano più scatti di anzianità secondo la nuova disciplina contrattuale.
    La quattordicesima è prevista per tutti?
    No. La quattordicesima era prevista per i lavoratori già in forza al 22 dicembre 2015 ed è in progressiva armonizzazione fino al 31 ottobre 2029. I nuovi assunti percepiscono sola tredicesima.
    Il CCNL copre anche i personal trainer a partita IVA?
    No. Il CCNL Lavoratori dello Sport disciplina rapporti di lavoro subordinato e co.co.co. I personal trainer con partita IVA autonoma sono fuori dal perimetro contrattuale, salvo che la prestazione non configuri una collaborazione coordinata regolata dal CCNL.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono allegate al testo del CCNL sottoscritto il 12 gennaio 2024. Sono disponibili presso la Confederazione italiana dello Sport, Confcommercio, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 129 TUEL – Articolo 129

    Art. 129 TUEL – Articolo 129

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Possono essere attivati nell’ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

  • Art. 205 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

    Art. 205 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.

  • CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

    La retribuzione dei lavoratori delle cooperative agricole è strutturata su livelli di inquadramento che differenziano operai e impiegati. I minimi tabellari sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: questa guida ne illustra la logica, le componenti e le regole inderogabili di legge.

    In sintesi

    Il CCNL cooperative e consorzi agricoli — rinnovato il 19 luglio 2024 da Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI-Agrital con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 — prevede un aumento a regime di 170 euro al 5° livello, in quattro tranche: +95 euro da aprile 2024, +25 da maggio 2025, +25 da maggio 2026 e +25 da febbraio 2027. Gli importi esatti per livello si leggono nelle tabelle allegate all’accordo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il rinnovo 2024-2027: aumenti e decorrenze

    L’accordo del 19 luglio 2024 copre i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli per il quadriennio 2024-2027. L’aumento di 170 € al 5° livello (riparametrato sugli altri) segue questo calendario: +95 € dal 1° aprile 2024, +25 € dal 1° maggio 2025, +25 € dal 1° maggio 2026 (tranche appena scattata) e +25 € dal 1° febbraio 2027.

    Fonte: accordo di rinnovo 19/7/2024 (circolari Confcooperative e comunicati Fai-Flai-Uila). Dati verificati l’8 luglio 2026.

    La struttura della retribuzione: paga base e voci accessorie

    La retribuzione prevista dal CCNL Cooperative Agricole non si esaurisce nel solo minimo tabellare. La busta paga di un lavoratore del settore è composta da più voci che il contratto distingue e disciplina separatamente.

    Le principali componenti sono:

    • Paga base (minimo tabellare): la quota fissa stabilita dal contratto per ciascun livello di inquadramento. Rappresenta il nucleo irriducibile della retribuzione.
    • Indennità di contingenza: elemento retributivo storico, cristallizzato nella misura prevista al momento del blocco della scala mobile. Confluisce nella retribuzione globale di fatto.
    • Elemento distinto della retribuzione (EDR): voce aggiuntiva introdotta dalla contrattazione e anch’essa parte della retribuzione complessiva.
    • Scatti di anzianità: aumenti periodici maturati al compimento di ogni biennio o triennio di servizio continuativo, in misura e numero definiti dal contratto per ciascun livello e categoria.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta di norma a dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto maturata proporzionalmente all’anno lavorato.
    • Quattordicesima mensilità: prevista da alcune tornate contrattuali per specifiche categorie (tipicamente gli operai); se spettante, è erogata in prossimità del periodo estivo.

    La somma di paga base, contingenza ed EDR costituisce solitamente il riferimento per il calcolo di istituti come lo straordinario, le ferie non godute, il TFR e le indennità di malattia a carico del datore. Verificare la definizione di «retribuzione globale di fatto» nel testo contrattuale vigente.

    Distinzione tra operai e impiegati

    Il CCNL Cooperative Agricole si applica a due macro-categorie con sistemi di inquadramento distinti, che si riflettono anche nelle tabelle retributive.

    Operai

    Gli operai delle cooperative agricole sono tradizionalmente retribuiti su base oraria o giornaliera. La tabella retributiva per gli operai prevede livelli che vanno dalle mansioni più elementari (raccolta, carico e scarico) fino alle qualifiche specializzate (conduttori di macchine agricole complesse, addetti a lavorazioni tecniche specifiche). La retribuzione minima per ora o giornata lavorativa è stabilita dalla contrattazione nazionale e varia a seconda del livello di inquadramento.

    Impiegati

    Gli impiegati delle cooperative agricole sono retribuiti su base mensile. I livelli di inquadramento vanno dall’impiegato d’ordine fino al quadro, con tabelle retributive differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e il grado di autonomia richiesto. Il sistema degli scatti di anzianità per gli impiegati segue criteri propri, distinti da quelli degli operai.

    Minimi tabellari: come leggerli e aggiornarli

    I minimi tabellari sono pubblicati nell’allegato retributivo del CCNL. Ogni rinnovo contrattuale aggiorna questi valori, solitamente con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. Questo genera talvolta la corresponsione di arretrati ai lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale.

    Per verificare i minimi vigenti in un dato momento occorre:

    1. Identificare il livello di inquadramento del lavoratore (vedi la guida su livelli e qualifiche).
    2. Individuare la tabella retributiva dell’ultimo rinnovo sottoscritto.
    3. Verificare se siano previste decorrenze scaglionate (aumenti in più tranche).
    4. Sommare le voci fisse per ottenere la retribuzione globale contrattuale.

    Le tabelle sono disponibili presso le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e delle associazioni datoriali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Il testo integrale è depositato al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

    Scatti di anzianità: maturazione e importo

    Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale e la progressiva acquisizione di esperienza. Il contratto stabilisce:

    • la cadenza degli scatti (di norma ogni due o tre anni di anzianità maturata nella stessa cooperativa);
    • il numero massimo di scatti spettanti per ciascun livello e categoria;
    • il valore unitario di ciascuno scatto, espresso in cifra assoluta o in percentuale del minimo tabellare.

    L’anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione e si cumula anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e ferie. Il trasferimento del lavoratore a una mansione di livello inferiore (demansionamento) non fa perdere gli scatti già maturati.

    Tredicesima e quattordicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato per tutti i lavoratori delle cooperative agricole, operai e impiegati. Matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno solare: chi inizia o cessa il rapporto a anno in corso percepisce i ratei corrispondenti al periodo prestato.

    La quattordicesima mensilità, dove prevista dal contratto, è corrisposta solitamente entro il mese di giugno o luglio. È anch’essa maturata proporzionalmente. In caso di risoluzione del rapporto prima dell’erogazione, il lavoratore ha diritto al rateo maturato.

    In caso di assenza per malattia, i ratei di tredicesima e quattordicesima continuano a maturare normalmente per la parte di retribuzione a carico del datore (integrazione contrattuale), mentre la quota coperta dall’INPS non incide sulla mensilità aggiuntiva salvo disposizione contrattuale specifica.

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Per i lavoratori delle cooperative agricole il calcolo segue le regole generali:

    • La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua utile ai fini TFR per il coefficiente 13,5.
    • La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse (es. rimborsi spese documentati).
    • Le quote accantonate sono rivalutate annualmente al 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    • Il lavoratore può destinare il TFR ai fondi pensione complementari (d.lgs. 252/2005) o lasciarlo in azienda (se la cooperativa ha meno di 50 dipendenti) o trasferirlo all’INPS tramite il Fondo di Tesoreria (cooperativa con 50 o più dipendenti).

    Casi pratici

    Tizio — Operaio qualificato, verifica della busta paga
    Tizio lavora come trattorista in una cooperativa di raccolta e conferimento cerealicolo. Nella sua busta paga figurano: minimo tabellare del livello di inquadramento, contingenza, EDR, due scatti di anzianità già maturati. Alla fine di dicembre riceve la tredicesima, calcolata sulla retribuzione globale dei mesi lavorati nell’anno. Vuole sapere se gli spetta anche la quattordicesima: deve verificare il testo del CCNL vigente (nella sezione dedicata agli operai) se tale voce è prevista per il suo livello e categoria.
    Caia — Impiegata amministrativa, scatto di anzianità e TFR
    Caia è impiegata di concetto nella sede amministrativa di una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia. Ha appena completato il terzo anno di servizio e matura il suo primo scatto di anzianità. Il valore dello scatto le viene comunicato in busta paga con decorrenza dal mese successivo all’anniversario. Vuole sapere se lo scatto incide sul TFR: sì, poiché lo scatto è una voce stabile della retribuzione che rientra nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

    Domande frequenti

    Come sono strutturate le tabelle retributive del CCNL Cooperative Agricole?
    Le tabelle retributive distinguono la posizione di operaio da quella di impiegato e prevedono minimi differenziati per ciascun livello di inquadramento. I valori sono aggiornati a ogni rinnovo contrattuale e sono consultabili nel testo ufficiale depositato al CNEL o presso le organizzazioni sindacali firmatarie.
    Cos’è la paga base e come si distingue dagli altri elementi retributivi?
    La paga base (o minimo tabellare) è la quota della retribuzione fissata dal contratto per ciascun livello. Si affianca a essa la contingenza, eventuali scatti di anzianità, il rateo di tredicesima mensilità e, ove applicabile, la quattordicesima. Il totale di queste voci costituisce la retribuzione contrattuale globale.
    Gli operai agricoli delle cooperative hanno diritto alla tredicesima?
    Sì. Il CCNL Cooperative Agricole prevede la tredicesima mensilità, corrisposta di norma in prossimità delle festività natalizie. Il diritto matura proporzionalmente al periodo lavorato nell’anno, in ragione dei ratei mensili.
    Il datore può pagare meno del minimo tabellare se il lavoratore è d’accordo?
    No. I minimi tabellari fissati dal contratto collettivo sono inderogabili in peius. L’art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente: qualsiasi accordo individuale in deroga ai minimi collettivi è nullo.
    Come viene calcolato il TFR per un lavoratore delle cooperative agricole?
    Il TFR è calcolato secondo l’art. 2120 c.c.: si divide la retribuzione annua utile per il coefficiente 13,5. Le quote si rivalutano annualmente. Il contratto individua le voci retributive che confluiscono nella base di calcolo.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e descrivono la struttura tipica del CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per i valori retributivi aggiornati è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida alle retribuzioni minime, agli aumenti per livello e alla struttura salariale del CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili. Tutti i dati aggiornati al rinnovo del 5 marzo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato (rinnovo 5 marzo 2024, vigenza 2023-2026) prevede aumenti complessivi di 180 euro al livello D in quattro tranches: +55 euro da marzo 2024, +50 euro da gennaio 2025, +40 euro da gennaio 2026, +35 euro da ottobre 2026. Otto livelli da F ad AS, un’una tantum di 130 euro per il periodo scoperto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    5 marzo 2024 (ipotesi di accordo); verbale integrativo 15 marzo 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Settore
    Imprese artigiane del legno, arredamento, mobili (distinto dalle PMI e dall’industria)
    Platea indicativa
    Circa 80.000 lavoratori e 20.000 imprese

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Struttura dei livelli retributivi

    Il CCNL del settore artigiano del legno e arredamento articola i lavoratori in otto livelli, denominati con lettere: AS (o A Super, quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Ogni livello corrisponde a un profilo professionale definito da declaratorie contrattuali. Il livello F è destinato ai lavoratori di prima assunzione privi di esperienza: dopo 12 mesi di servizio effettivo il passaggio al livello E avviene in modo automatico.

    La tabella retributiva distingue due tipologie di datore di lavoro che applicano lo stesso CCNL:

    • Imprese artigiane: iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/1985, con i relativi limiti dimensionali.
    • Piccole e Medie Imprese (PMI): non artigiane, ma che applicano il medesimo CCNL in virtù di accordi di categoria. I minimi PMI sono di circa 1-2 euro mensili superiori a quelli artigiani.

    Questo contratto si distingue nettamente dal CCNL Legno e Arredamento Industria (firmato da Federlegno Arredo con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil sul versante industria), che ha una struttura di livelli e minimi tabellari differente e generalmente più elevata.

    Minimi tabellari: dove trovarli e come leggerli

    I minimi tabellari mensili lordi per ciascun livello e ciascuna decorrenza sono contenuti nelle tabelle ufficiali pubblicate dalle organizzazioni firmatarie. A titolo di riferimento orientativo, sulla base del minimo vigente prima del rinnovo 2024 e degli incrementi documentati, il livello D (parametro) si attestava intorno a 1.712 euro lordi mensili al 1° gennaio 2025 (dopo le prime due tranches). I livelli superiori (A, B, CS) raggiungono importi progressivamente più alti; il livello AS (quadri) si colloca indicativamente intorno a 2.278 euro lordi al completamento delle quattro tranches nel 2026.

    Una tantum 2024 e scatti di anzianità

    Sul fronte degli scatti di anzianità, il rinnovo ha previsto un incremento di 5 euro per tutti gli scatti che maturano dal 1° gennaio 2025. I lavoratori che avevano già raggiunto il numero massimo di scatti previsti ricevono il maggior importo di 5 euro sull’ultimo scatto già maturato. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (8 euro per scatto), un diritto introdotto ex novo dal rinnovo 2024.

    Come si compone la busta paga

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione, ma la busta paga di un lavoratore del legno artigianato può includere ulteriori voci:

    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.): dovuto ai lavoratori non iscritti agli enti bilaterali EBNA/FSBA (25 euro mensili per 13 mensilità). Non è assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità di mancata iscrizione a San.Arti.: ulteriori 25 euro mensili per 13 mensilità se il datore non provvede all’iscrizione al fondo sanitario.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
    • Maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno, festivo (vedi articolo dedicato all’orario).

    Casi pratici

    Tizio – Falegname livello D, assunto prima del rinnovo
    Tizio è un falegname assunto a livello D da un’impresa artigiana del mobile dal 2022. Con il rinnovo 2024, il suo minimo tabellare è aumentato di 55 euro da marzo 2024 e di ulteriori 50 euro da gennaio 2025. Ha anche percepito l’una tantum di 130 euro in due rate (aprile e maggio 2024). Dal gennaio 2026 il suo minimo sale di altri 40 euro. Complessivamente, a regime (ottobre 2026), Tizio avrà ricevuto 180 euro in più al mese rispetto al precedente contratto.
    Caia – Impiegata commerciale livello A, verifica cedolino
    Caia lavora come impiegata di livello A presso un’azienda artigiana di arredamento. Nel suo cedolino di marzo 2024 compare la prima tranche di aumento: la voce «minimo tabellare» è aumentata in modo proporzionale al livello D. Se non trovasse l’aumento in busta paga, Caia dovrebbe rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl o Feneal-Uil) o all’Ispettorato del Lavoro, perché l’applicazione degli aumenti è automatica e obbligatoria.
    Sempronio – Responsabile di produzione livello B, verifica E.A.R.
    L’azienda artigiana di Sempronio non ha mai aderito a EBNA/FSBA. In questo caso, la legge contrattuale impone al datore di erogare a Sempronio un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, non assorbibile dagli aumenti contrattuali. L’importo deve comparire esplicitamente nel cedolino paga.

    Domande frequenti

    Quando decorrono gli aumenti del CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    In quattro tranches: +55 euro dal 1° marzo 2024, +50 euro dal 1° gennaio 2025, +40 euro dal 1° gennaio 2026, +35 euro dal 1° ottobre 2026. Il parametro di riferimento è il livello D (operaio qualificato).
    Quanti livelli prevede il CCNL Legno Artigianato?
    Otto livelli per il settore Legno, Arredamento, Mobili: AS (quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Il livello F è quello di prima assunzione, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi.
    Che cos’è l’una tantum prevista dal rinnovo 2024?
    Un importo forfettario di 130 euro lordi (91 euro per gli apprendisti, pari al 70%) erogato in due soluzioni di 65 euro in aprile e maggio 2024, a copertura del periodo contrattuale scoperto dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024.
    Cosa si intende per impresa artigiana ai fini del CCNL?
    Un’impresa iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, che opera nel settore del legno, arredamento e mobili con i limiti dimensionali previsti dalla L. 443/1985. Le tabelle retributive delle imprese artigiane differiscono lievemente da quelle delle PMI che applicano il medesimo CCNL.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare contrattuale costituisce inadempimento. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
    Gli scatti di anzianità sono stati aggiornati dal rinnovo 2024?
    Sì. Dal 1° gennaio 2025 gli importi degli scatti di anzianità sono aumentati di 5 euro per tutti i livelli. Per i lavoratori che avevano già raggiunto il massimo degli scatti, l’incremento di 5 euro viene riconosciuto sull’ultimo scatto maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) del 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 15 marzo 2024. I minimi tabellari esatti per ciascun livello vanno verificati sulle tabelle ufficiali pubblicate da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e dalle associazioni datoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 149 Cod. Amb. – piano d’ambito

    Art. 149 Cod. Amb. – piano d’ambito

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’ente di governo dell’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. Il piano d’ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.

    2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

    3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione . Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

    4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

    5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

    6. Il piano d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all’ente di governo dell’ambito , entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

  • CCNL Lavoro Domestico: tabelle retributive 2026 di colf e badanti

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 sono in vigore i nuovi minimi del CCNL Lavoro Domestico: per i conviventi vanno da € 908,10 (livello A) a € 1.474,73 (DS), per i non conviventi da € 6,51/ora (A) a € 9,97/ora (DS). L’accordo Fidaldo-Domina dell’11 febbraio 2026 prevede aumenti progressivi fino al 2028 (+€ 100 totali).

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    DS (badante formata) 1.474,73 €
    D 1.404,51 €
    CS (badante persona non autosufficiente) 1.193,84 €
    C 1.123,63 €
    BS (assistente persona autosufficiente / baby-sitter) 1.053,39 €
    B (colf generica) 983,16 €
    AS 958,55 €
    A (mansioni base) 908,10 €

    Importi = minimo mensile per lavoratori CONVIVENTI del CCNL lavoro domestico (Fidaldo e Domina con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf), rinnovato il 28 ottobre 2025 (vigenza 2025-2028): i minimi in tabella decorrono dal 1° gennaio 2026 come da verbale della Commissione nazionale dell’11 febbraio 2026 (aumento medio +3,5%). Per i livelli D e DS si aggiunge l’indennità di funzione di 207,69 €. Per i NON conviventi la paga è oraria: da 6,51 € (livello A) a 9,97 € (DS); il livello CS — la badante di persona non autosufficiente, il caso più comune — vale 8,30 €/ora. Assistenza notturna conviventi: 1.372,91 € (CS) e 1.695,99 € (DS); presenza notturna 811,09 €. L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio vale 11,32 € al giorno (2,33 pranzo + 2,33 cena + 6,66 alloggio). A questi minimi si aggiungono scatti di anzianità biennali, tredicesima e TFR.

    Fonte: tabelle ufficiali 2026 Assindatcolf (parte datoriale firmataria) + banca dati specializzata lavoro domestico, riscontro esatto al centesimo su tutti i livelli. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (parte economica, in vigore dal 1° novembre 2025); valori 2026 dalla tabella ministeriale dell’11 febbraio 2026
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Tabelle retributive CCNL Lavoro Domestico 2026 (vigenti dal 1° gennaio 2026)
    Livello Convivente (mese) Non convivente (ora) Indennità mensile
    A € 908,10 € 6,51
    AS € 958,55 € 6,76
    B € 983,16 € 7,01
    BS € 1.053,39 € 7,45
    C € 1.123,63 € 7,86
    CS € 1.193,84 € 8,30 + € 119,66 conv. / € 0,70/h non conv.
    D € 1.404,51 € 9,57
    DS € 1.474,73 € 9,97 + € 207,69 conv. / € 1,21/h non conv.

    Importi al lordo, escludono vitto/alloggio (valore convenzionale € 6,66/giorno: pranzo € 2,33 + cena € 2,33 + alloggio € 2,00), tredicesima e contributi a carico del lavoratore (~6%).

    Conviventi vs non conviventi

    La distinzione fondamentale del CCNL Domestico è tra conviventi (alloggio presso il datore) e non conviventi (a ore). I conviventi hanno minimo mensile e vitto/alloggio gratuito; i non conviventi hanno minimo orario.

    Per i conviventi tempo pieno l’orario massimo è 54 ore settimanali. Per i conviventi part-time (orario inferiore a 30h settimanali) si applica una tabella ridotta.

    Aumenti contrattuali 2025-2028

    Il rinnovo del 28 ottobre 2025 prevede aumenti complessivi di +€ 100 lordi sui minimi del livello B, distribuiti in 4 step:

    • 1° novembre 2025: + € 40
    • 1° gennaio 2027: + € 20
    • 1° gennaio 2028: + € 20
    • 1° ottobre 2028: + € 20

    A questi si aggiungono gli adeguamenti ISTAT automatici al 90% dell’indice FOI ogni anno (per il 2026: +1,0% rilevato al 30 novembre 2025).

    Valore convenzionale di vitto e alloggio

    Per i conviventi, il valore convenzionale 2026 di vitto e alloggio è:

    Voce Valore giornaliero Valore mensile
    Pranzo € 2,11 € 54,86
    Colazione + cena € 2,11 € 54,86
    Alloggio € 1,84 € 47,84
    Totale € 6,06 € 157,56

    Questo importo è soggetto a contribuzione INPS ma non è erogato in busta paga (il valore è in natura).

    Maggiorazioni per bambini

    La baby-sitter con bambini sotto i 6 anni ha un’indennità aggiuntiva di € 138,54/mese (conviventi) o € 0,84/ora (non conviventi). Per i conviventi part-time: € 97,06/mese.

    L’assistenza a più persone non autosufficienti prevede: + € 119,66/mese (conviventi), + € 0,70/ora (non conviventi).

    Casi pratici

    Tizio – Colf part-time 12h/settimana
    Tizio è colf livello B, lavora 12 ore settimanali presso una famiglia. Tariffa oraria: € 7,01. Stipendio lordo: € 7,01 × 12h × 4,33 sett = € 364,30/mese, più tredicesima (€ 30,36/mese accantonato) e ferie maturate.
    Caia – Badante CS convivente con anziano
    Caia è badante livello CS convivente. Minimo mensile € 1.193,84 + indennità € 119,66 = € 1.313,50/mese. Più vitto e alloggio (€ 157,56 valore conv., non in busta). Tredicesima a dicembre: € 1.313,50.
    Sempronio – Badante DS con diploma
    Sempronio ha diploma OSS, lavora come badante DS convivente. Stipendio: € 1.474,73 + indennità € 207,69 = € 1.682,42/mese. Su 13 mensilità: € 21.871,46 lordi annui. Differenza vs CS senza diploma: ~€ 4.800/anno in più.

    Domande frequenti

    Quando sono entrate in vigore le nuove tabelle 2026?
    Dal 1° gennaio 2026, dopo l’accordo siglato presso il Ministero del Lavoro l’11 febbraio 2026. L’accordo include il primo step di aumento del rinnovo (+€ 40) e l’adeguamento ISTAT (+1,0%).
    Quanto deve guadagnare una colf di livello B?
    Almeno € 983,16/mese se convivente, oppure € 7,01/ora se non convivente. Sotto questi minimi il contratto è in violazione del CCNL.
    Quanto vale il vitto e l'alloggio?
    Valore convenzionale 2026 (tabella ministeriale): € 6,66/giorno (pranzo € 2,33 + cena € 2,33 + alloggio € 2,00). Soggetto a contributi ma non corrisposto in busta paga quando fornito in natura.
    La baby-sitter ha aumenti specifici?
    Sì: se i bambini hanno meno di 6 anni, indennità di € 138,54/mese (convivente) o € 0,84/ora (non convivente). Se assiste più bambini, l’indennità si applica a ciascuno.
    Come si calcola lo stipendio annuale di una badante?
    Stipendio mensile × 13 mensilità (12 + tredicesima). Una badante DS convivente: € 1.682,42 × 13 = € 21.871,46 lordi annui, più vitto/alloggio in natura.
    Gli scatti di anzianità esistono nel CCNL Domestico?
    Sì, scatti del 4% del minimo tabellare ogni 2 anni, fino a un massimo di 7 scatti. Il calcolo è sulla retribuzione minima del livello.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.